Cassation court dismisses appeal against expulsion order due to lack of specific grounds and generic procedural complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Issake Keita against a lower court's dismissal of his challenge to an expulsion decree. Keita argued the lower judge failed to address his specific claims regarding social danger and procedural violations, while the State contended the appeal was too generic. The court dismissed the appeal because Keita did not sufficiently specify the facts he alleged in his first-instance petition, preventing the appellate court from reviewing the case on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellant must precisely identify the facts and legal grounds of the alleged violation in the appeal petition; generic complaints without specific factual allegations render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4345-2021 proposto da: KEITA ISSAKE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO DEL FORNO; - ricorrente - contro PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA; - intimata - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4345/2021 Numero sezionale 7339/2021 Numero di raccolta generale 24729/2021 avverso l'ordinanza n. aR.G. 2461/2020 del GIUDICE DI PACE di ROMA, Data pubblicazione 14/09/2021 depositata il 24/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANDREA FIDANZIA. RILEVATO - che Issake Keita, cittadino della Costa d’Avorio, ha proposto, affidandolo a due motivi, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace di Roma, con provvedimento del 24.11.2020, ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Roma in data 7.04.2020. - che l’intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione e/o di pronuncia da parte del Giudice di Pace in ordine alla giustezza o fondatezza del decreto prefettizio; che, in particolare, da un lato, l’ordinanza impugnata non ha considerato, ai fini della valutazione della tendenza a delinquere, che il ricorrente, in un lungo periodo di permanenza in Italia, ha commesso un solo reato, dall’altro, non ha preso posizione rispetto ai fatti introdotti dal ricorrente ed alle correlate domande attoree, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.;
2. con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione di fatti essenziali ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 1 del d.lgs n. 159/2011, per essere stata ritenuta la pericolosità sociale del ricorrente per effetto della commissione di un unico reato, senza argomentare sull’attualità dell’allarme sociale; F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4345/2021 Numero sezionale 7339/2021 Numero di raccolta generale 24729/2021 3. che entrambi i motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta Data pubblicazione 14/09/2021 correlazione delle questioni trattate, sono manifestamente infondati e, per taluni profili, inammissibili; - che, in particolare, dall’esame dell’ordinanza impugnata non emerge affatto un difetto assoluto di motivazione; che, infatti, il Giudice di Pace ha ben evidenziato - con una motivazione che soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014 - che il ricorrente, entrato in Italia in modo irregolare nel 2009, per un certo periodo, fino al 2014, ha fruito del permesso per motivi umanitari, scaduto il quale è nuovamente divenuto irregolare e non più rintracciabile, e ciò fino al 2017 quando è stato fermato per il reato di spaccio di stupefacenti, permanendo nel territorio italiano sempre in modo irregolare anche all’esito del periodo di carcerazione subita; che, pertanto, dalla precisa ricostruzione del giudice di Pace, emerge in modo implicito che il ricorrente è stato espulso, a norma dell’art. 13 comma 2° lett.
b) d.lgs n. 286/1998, per essersi trattenuto nel territorio dello stato senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto, e non, invece, a norma dell’art. 13 comma 2° lett.
c) legge cit. per l’appartenenza a una delle categorie indicate nell’art. 1 L. 1423/1956 e successive modifiche (attualmente d.lgs n. 159/2011); che, tenuto conto che il decreto impugnato non fa alcun cenno alla dedotta appartenenza del ricorrente alla categoria dei soggetti socialmente pericolosi o comunque alla eventuale intervenuta espulsione del medesimo in quanto soggetto costituente un pericolo per l’ordine pubblico – essendosi limitato a riportare come mera circostanza fattuale il suo essere stato fermato per spaccio di stupefacenti - lo stesso ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il tema d’indagine sottoposto all’esame del giudice di pace ha avuto ad oggetto la sua espulsione ex art. 13 comma 2° lett. c), e la conseguente sussistenza o meno delle condizioni per la sua operatività, indicando il punto esatto e le modalità con cui nel ricorso del giudizio di primo grado aveva svolto le proprie censure, onde consentire a questa Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);
F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4345/2021 Numero sezionale 7339/2021 Numero di raccolta generale 24729/2021 che, al contrario, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazioneData pubblicazione 14/09/2021, dolendosi della mancata presa di posizione del giudice di Pace sui fatti dallo stesso allegati (e della conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), senza, tuttavia, avere avuto cura di indicarne il contenuto, con conseguente inammissibilità per genericità delle sue censure;
5. che non va provveduto sulle spese, stante l’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R