Cassation court dismisses appeal against bankruptcy declaration, rejecting creditor's claim of lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Denken Plus SRL against the bankruptcy declaration of Tutolo Stampi SRL. The appellant argued that the lower court erred in finding the creditor's standing without a prior judicial debt verification. The court ruled that Article 6 of the Bankruptcy Law does not require a definitive judicial debt determination before filing for bankruptcy, only an incidental verification of standing. Consequently, the appeal was dismissed for failing to meet the strict requirements for reviewing factual assessments under Article 360 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 legge fall.; Art. 360 c.p.c.: The declaration of bankruptcy upon creditor request does not presuppose a definitive judicial debt determination, requiring only an incidental verification of standing, and factual assessments by the lower court are not reviewable unless they constitute a constitutionally relevant defect.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14158-2020 proposto da: DENKEN PLUS SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FORGIONE; - ricorrente - contro TUTOLO STAMPI SRL IN C.P., FALLIMENTO DENKEN PLUS SRL IN LIQUIDAZIONE - intimati - avverso la sentenza n. 1119/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANDREA FIDANZIA. RILEVATOF i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14158/2020 Numero sezionale 7332/2021 - che viene proposto da Denken Plus s.r.l. in liquidazione, Numero di raccolta generale 24702/2021affidandolo a due Data pubblicazione 14/09/2021 motivi, ricorso avverso la sentenza n. 1119/2020, depositata il 13.2.2020, con cui la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 9/2019 con cui il Tribunale di Cassino ha dichiarato il suo fallimento; - che il Fallimento Denken Plus s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
CONSIDERATO 1. che con il primo motivo sub A) è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 legge fall. e vizio di motivazione con riferimento all’omessa rilevazione della carenza di legittimazione attiva della società Tutolo Stampi s.r.l.; -che, in particolare, lamenta la ricorrente che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto sussistente il credito vantato dalla Tutolo Stampi s.r.l. nei suoi confronti, e, ciò, nonostante le contestazioni svolte nel procedimento di cognizione ordinaria (accertamento negativo del credito) instaurato presso il Tribunale di Cassino;
2. che il motivo è infondato; che, in proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente – come avvenuto nel caso di specie - un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass.
S.U. n. 1521 del 23/01/2013; in senso conforme Cass. n. 11421 del 22/5/2014; Cass. n. 576 del 15/1/2015; Cass. n. 30827/2018). -che, dunque, il richiamo dell’art. 6 legge fall. al "creditore", senza alcuna specificazione ulteriore, deve intendersi riferito a colui che vanta un credito nei confronti dell'imprenditore fallendo che sia oggetto dell'imprescindibile F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14158/2020 Numero sezionale 7332/2021 Numero di raccolta generale 24702/2021 delibazione incidentale del giudice fallimentare, né rileva l’effettiva esistenza Data pubblicazione 14/09/2021 dello stesso credito, il cui accertamento, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di fallimento, allegando di essere creditore, ha l’onere di partecipare per divenire creditore concorrente;
3. che con il primo motivo sub. B) è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo che il giudice d’appello non avrebbe applicato il principio secondo cui grava sul creditore che propone istanza di fallimento l’onere della prova dello stato di insolvenza, facendo ricadere sulla società dichiarata fallita la ritenuta incertezza del quadro probatorio, e disattendendo le eccezioni sollevate dalla ricorrente in ordine alle carenze probatorie del credito vantato dalla Tutolo Stampi s.r.l.; che, in particolare, nessuna rilevanza probatoria può attribuirsi alla documentazione prodotta dal creditore istante, non potendo le fatture commerciali da quest’ultima emesse, così come il brogliaccio movimenti, costituire, in presenza di specifica contestazione, elementi idonei a comprovare il credito;
4. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. per vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, insufficiente motivazione per mancata ed erronea valutazione delle prove, omesso esame circa un punto decisivo della controversia; che, in particolare, il giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che il credito vantato dalla società istante è in realtà sub judice, essendo pendente il giudizio di accertamento negativo del credito;
5. che questi ultimi motivi, da esaminarsi unitariamente avendo ad oggetto questioni intimamente connesse, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza; che, in particolare, il giudice di merito, con un percorso logico-argomentativo privo di vizi logici, ha delibato l’esistenza di un credito della Tutolo Stampi s.r.l. nei confronti della società poi fallita sul rilievo, che come ammesso dalla odierna F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :
F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14158/2020 Numero sezionale 7332/2021 Numero di raccolta generale 24702/2021 ricorrente a pagg. 12 e 13 del reclamo innanzi al giudice d’appelloData pubblicazione 14/09/2021 (passaggio riportato dalla sentenza impugnata), dal proprio bilancio al 31.12.2015 risultava un credito di Tutolo Stampi di € 642.000,00; che emerge, altresì, dalla coerente ricostruzione della sentenza impugnata, come, pur detraendo tre fatture di acquisto per l’ammontare complessivo di € 259.600,00, emesse dalla società poi fallita nei confronti della Tutolo Stampi, residuava a favore di quest’ultima comunque un credito di € 254.013,86, in relazione al quale la Denken Plus s.r.l. in liquidazione aveva sostenuto genericamente (senza alcun riferimento preciso a date, modalità di pagamento etc.) di aver pagato in mezzi finanziari e mediante compensazioni delle rispettive posizioni debitorie e creditorie, senza fornire una prova idonea dell’estinzione del debito; - che, pertanto, la Corte d’Appello non ha affatto illegittimamente operato un’inversione dell’onere della prova rispetto a quanto previsto dall’art. 2697 cod. civ., avendo, in primis, accertato gli elementi costitutivi del diritto di credito vantato dalla Tutolo Stampi (alla luce delle risultanze del bilancio al 31.12.2015 della stessa fallita e delle ammissioni di quest’ultima), e, conseguentemente, accertato l’insussistenza dei fatti modificativi ed estintivi allegati dalla Denken Plus s.r.l. in liquidazione; - che tale valutazione in fatto svolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, se non a norma della nuova formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, ovvero in presenza di una motivazione che si traduce in vizio costituzionalmente rilevante, per essere omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili; - che, nel caso di specie, la società ricorrente, senza censurare specificamente la ratio decidendi con cui la Corte d’Appello ha accertato la sussistenza del credito della Tutolo Stampi s.r.l. (nei termini sopra illustrati), si è limitata ad eccepire genericamente ed apoditticamente l’insufficienza della motivazione per mancata ed erronea valutazione delle prove complessivamente acquisite e F i r m a t o D a :
C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14158/2020 Numero sezionale 7332/2021 l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia, finendo per svolgere, Numero di raccolta generale 24702/2021 Data pubblicazione 14/09/2021 nella sostanza, delle mere censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello; -che, infine, la dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
è manifestamente infondata, atteso che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art 116 c.p.c. non può porsi per un’asserita erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (vedi Cass. n. 1229 del 17/01/2019);
6. che non si liquidano le spese di lite, non avendo la procedura intimata svolto difese; sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R