Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific complaint regarding factual findings under Art. 360 c.p.c. n.5.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay litigation costs. The appellant argued that the lower court incorrectly failed to prove the buyer's acceptance of the contract assignment, relying on the principle that a party can substitute a third party if consented. However, the Court ruled that the appeal did not specifically complain about the application of the legal principle but instead merely criticized the factual reconstruction without alleging an omission of a decisive fact as required by Article 360, paragraph 1, number 5 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The cassation appeal is inadmissible if it challenges the factual findings of the court of first instance without specifically alleging an omission of a fact that was the subject of debate and decisive for the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28349-2019 proposto da: F.LLI CANDIDO GIORGIO E SALVATORE SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Edoardo Scarfoglio 34, presso lo studio dell'avvocato Pietro Roccasalva, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Nosotti; - ricorrente - contro CASEIFICIO SEPERTINO GIOVANNI BATTISTA DI SEPERTINO ANNA MARIA & C. SNC, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sardegna 29, presso lo studio dell'avvocato Chiara Pacifici, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Savino Pene'; - controricorrente - contro FALLIMENTO MEDITERRANEO SRL; - intimato - avverso la sentenza n. 1726/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 23/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -la società F.11i Candido ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha accolto l'opposizione proposta dal Caseificio Sepertino Giovanni Battista di Sepertino Annamaria & C. s.n.c. al decreto ingiuntivo da essa ottenuto per il pagamento della fornitura di burro; -la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stata provata l'accettazione, da parte dell'acquirente Caseificio Sepertino Giovanni Battista di Sepertino Annamaria & C. s.n.c. della cessione del contratto di compravendita già stipulato con la Mediterraneo s.r.l. in favore della F.11i Candido Giorgio e Salvatore s.n.c. ; -la cassazione è chiesta sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., cui resiste con controricorso il Caseificio Sepertino Giovanni Battista Di Sepertino Anna Maria & C.
Snc; -la relatrice ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1,n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. Ric. 2019 n. 28349 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- 1406 cod. civ. per avere erroneamente ritenuto non provata l'accettazione da parte dell'acquirente Caseificio Sepertino Giovanni Battista di Sepertino Annamaria & C. s.n.c. in favore della F.11i Candido Giorgio e Salvatore s.n.c.; -assume la ricorrente l'illogicità della motivazione e l'erroneità della valutazione delle risultanze processuali ai fini dell'applicazione del principio normativo secondo cui "ciascuna parte può sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite , purchè l'altra parte vi consenta"; -la censura è inammissibile perchè riguarda l'accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, senza, tuttavia, evidenziare un omesso esame di un fatto oggetto di discussione e decisivo ai fini della decisione, come previsto ora dall'art. 360 n.5 ratione temporis applicabile ( Cass.5244/2004; id.6157/2007); -la corte territoriale ha, infatti, preliminarmente ricostruito la motivazione del primo giudice sulla scorta delle risultanze processuali e, successivamente, escluso che l'accettazione della consegna della partita di burro possa far desumere l'accettazione della cessione del contratto, motivando la conclusione alla luce del tenore della stessa fattura che ha accompagnato la consegna e nella quale risulta la società Mediterraneo come mittente mentre la F.11i Candido è indicata in modo equivoco come originario destinatario poi sostituito con la società Caseificio Sepertino; -la corte territoriale ha altresì rilevato come le dichiarazioni testimoniali dellIgttendibile teste Ghino Giovanna comprovino il rifiuto alla cessione comunicata telefonicamente dal Caseificio Sepertino alla stessa originaria venditrice Mediterraneo;
Ric. 2019 n. 28349 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3- -ciò posto ed attesa la ratio decidendi della sentenza d'appello, emerge dal ricorso che nessuna specifica doglianza è stata sollevata in ordine all'applicazione del principio normativo, essendosi la critica concentrata sulla ricostruzione delle risultanze probatorie senza che la ricorrente abbia, tuttavia, allegato l'omessa considerazione di circostanze di fatto che avrebbero potuto fondatamente giustificare una diversa conclusione di merito; -atteso l'esito del ricorso, parte ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 5600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 28349 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -4- Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, i