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Ordinanza — n. 24680/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing exceeding the strict 60-day short-term deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24680/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the Cooperative filed it on July 9, 2019, well after the 60-day short-term deadline expired on May 25, 2019. Although the Cooperative argued for a reconstruction of court records and alleged violations of the adversarial principle, the Court prioritized the strict procedural timeline. The decision rests on the fact that the appeal was notified on the same day the first-instance judgment was issued, triggering the immediate start of the short-term period.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the short-term deadline is inadmissible, regardless of substantive merits or procedural defects alleged in the judgment.

Parole chiave

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short-term appeal deadline inadmissible appeal procedural time limit notification date 60 days rule motivi di cassazione gara d'appalto infruttuosa cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ.
civ., proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod.
Art. 113 cod. proc. civ.
Art. 24 e 111 della Costituzione
Art. 102 del codice di rito
art. 380 bis cod. proc. civ
articolo 113 cod. proc. civ
proc.civ.,la violazione e falsa applicazione dell'articolo 113 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21322-2019 proposto da: COOPERATIVA AGRICOLA APOLLO 2 SOC. COOP. ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Piemonte 26, presso lo studio dell'avvocato Maria Antonella Mercurio, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Franzese; - ricorrente - contro JACOPLASTIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza S. Bernardo, 101, presso lo studio dell'avvocato Annunzìata Abbinente, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Amatucci; - controricorrente - avverso la sentenza n. 426/2019 della Corte d'appello di Salerno, depositata il 26/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -la Cooperativa Apollo 2 Soc.

Coop. a r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Salerno che ha accolto la domanda di pagamento della fornitura di cassoni effettuata a suo favore dalla società Jacoplastic s.p.a. e che aveva contrastato con l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice, opposizione accolta dal primo giudice, ma respinta dal giudice d'appello; - la sentenza d'appello ha ritenuto non provata l'opposizione che deduceva l'esistenza di vizi sui cassoni forniti; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la società Jacoplastic; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di inammissibilità del ricorso; considerato che: -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc.civ.,la violazione e falsa applicazione dell'articolo 113 cod. proc. civ. in combinato disposto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, con riferimento alla mancata ricostruzione dei verbali afferenti il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Salerno nonché la nullità della sentenza n.426 del 2019 emessa il 26 Ric. 2019 n. 21322 sez.

M2 - ud. 24-02-2021 -2- marzo 2019 dalla Corte d'appello di Salerno con violazione del contraddittorio ex articolo 102 del codice di rito; -rileva in via preliminare il Collegio che, come anche eccepito dalla società controricorrente, la sentenza impugnata è stata emessa in data 26 marzo 2019 ed è stata notificata dalla appellante vittoriosa Jacoplastic alla Cooperativa presso il domicilio eletto lo stesso 26 marzo 2019 e ciò ai fini del decorso del termine breve ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ. per l'impugnazione; -conseguentemente il ricorso della Cooperativa Agricola notificato in data 9 luglio 2019 è tardivo rispetto al termine breve di sessanta giorni, decorrente a partire dal 26 marzo 2019 e avente scadenza il 25 maggio 2019; -all'inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 2500,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ric. 2019 n. 21322 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021. Il Presid te AntoRdlo Co tino DEP