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Ordinanza — n. 24678/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against speeding ticket due to procedural immutability of initial opposition grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24678/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the driver against a speeding fine. Although the driver argued that the police failed to contest the violation immediately and that the speedometer lacked proper calibration, the court ruled that these objections were time-barred because they were not formally raised during the initial opposition phase. The appellate court correctly dismissed the new arguments as they violated the principle that opposition grounds cannot be added later, leading to the dismissal of the entire appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 142, comma 6 C.d.S.: Objections regarding the immediacy of the contestation or the calibration of the measuring device must be raised in the initial opposition; failure to do so renders them inadmissible in the appeal stage.

Parole chiave

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procedural immutability speeding violation initial opposition grounds time-barred objections C.d.S. calibration immediate contestation appellate review limits superamento del limite di velocità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Cass.1367/2003; id.9987/2003; id.20083/2004); -nè può assumere rilievo in relazione all'ammissibilità del motivo aggiunto la circostanza che su tali nuove eccezioni nulla era stato eccepito dalla Prefettura; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod.
Art. 142, comma 6 C.d.S.
Christian Del Vecchio ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Verbania che, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza di prime cure di accoglimento dell'opposizione da lui proposta nei confronti del verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, comma 6 C.d.S.
Art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002
Cass.1367/2003; id.9987/2003; id.20083/2004); -nè può assumere rilievo in relazione all'ammissibilità del motivo aggiunto la circostanza che su tali nuove eccezioni nulla era stato eccepito dalla Prefettura; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art.
art. 320 cod. proc. civ
a seguito della interpretazione costituzionalmente legittima fornita dalla Consulta con la sentenza n.113 del 2015; -la censura è inammissibile perchè la circostanza che le suddette eccezioni siamo state svolte in primo grado ma nella memoria ex art. 320 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1367/2003
Cass. 9987/2003
Cass. 20083/2004
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13618-2019 proposto da: DEL VECCHIO CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Capristo; - ricorrente - contro PREFETTURA - UTG DEL VERBANO CUSIO OSSOLA; - intimata - avverso la sentenza n. 30/2019 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 25/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.

Christian Del Vecchio ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Verbania che, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza di prime cure di accoglimento dell'opposizione da lui proposta nei confronti del verbale di accertamento della violazione dell'art. 142, comma 6 C.d.S. contestatagli poichè viaggiava alla velocità di 192 Km/h su strada con il limite di 90km/h; -il Tribunale ha accolto il gravame proposto dalla Prefettura in relazione alla contestazione immediata ritenendo legittimo l'operato dei verbalizzanti che avevano proceduto alla contestazione 20 minuti dopo il rilievo della velocità eccessica e ciò in ragione del comportamento dello stesso Del Vecchio; - il Tribunale ha poi ritenuto infondata la censura relativa alla taratura dell'auovelox ed accertata in termini affidabili la velocità rilevata nonchè inammissibili, perché svolte per la prima volta in comparsa di costituzione in appello, le altre censure formulate (nullità del verbal per mancanza di preavviso della presenza dell'autovelox, mancata indicazione del decreto prefettizio che indica la strada ove non è possibile fermare il veicolo per la contestazione ecc ecc); -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi; -non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura; considerato che: -con il primo 1motivo si deduce, in relazione all'articolo 360, comma 1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 200 C.d.S. in ragione della mancata contestazione immediata e sul posto;

Ric. 2019 n. 13618 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- -assume il ricorrente che le giustificazioni addotte dall'autorità per la mancata contestazione immediata sono generiche e prive di riferimenti specifici; -la censura è inammissibile perchè la critica non attinge la motivazione della sentenza d'appello ove in riforma della pronuncia di prime cure si spiegano le ragioni della legittimità della contestazione come concretamente effettuata ed idonea a consentire al trasgressore di conoscere il fatto materiakle addebitatogli; -la contestazione cioè era avvenuta non immediatamente ma pochissimo tempo dopo perchè il veicolo condotto dal Del Vecchio imboccava l'uscita Mergozzo prima della postazione della pattuglia; - a seguito di ciò una seconda pattuglia prcedeva alla ricerca del veicolo che veniva individuato poco dopo e consentiva la contestazione a brevissima distanza temporale con consegna del relative verbal nelle mani del trasgressore che, risulta dalla sentenza impugnata, non aveva contestato l'accertamento svolto nei suoi confronti; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 142, comma 6, C.d.S. e la mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015; -assume il ricorrente di avere altresì eccepito l'assenza di segnaletica regolamentare di preavviso della presenza dell'autovelox, eccezione sollevata in primo grado mentre il giudice d'appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità della stessa per tardività essendo stata proposta solo in appello;

Ric. 2019 n. 13618 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3- -inoltre l'opponenete aveva eccepito che l'autovelox non risultava sottoposto a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche come previsto dall'articolo 45 del C.d.S. a seguito della interpretazione costituzionalmente legittima fornita dalla Consulta con la sentenza n.113 del 2015; -la censura è inammissibile perchè la circostanza che le suddette eccezioni siamo state svolte in primo grado ma nella memoria ex art. 320 cod. proc. civ., come riconosciuto dallo stesso ricorrente, non le rende ammissibili atteso che nell'opposizione al verbale non sono ammessi motivi aggiunti rispetto a quelli indicati nell'atto di opposizione (cfr.

Cass.1367/2003; id.9987/2003; id.20083/2004); -nè può assumere rilievo in relazione all'ammissibilità del motivo aggiunto la circostanza che su tali nuove eccezioni nulla era stato eccepito dalla Prefettura; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., il vizio di motivazione per avere il giudice d'appello ritenuta idonea la contestazione immediata come avvenuta all'esito della ricerca del trasgressore con la conseguenza che illegittima appare la riforma della decisione di prime cure adottata dal giudice d'appello; -la censura è inammissibile perchè il ricorrente non denuncia alcun omesso esame di fatti decisivi come ora previsto a seguito della riforma introdotta dal d.l.n.83 del 2012 convertito con legge 134/2012 ; -in definitiva all'inammissibilità di tutti i motivi consegue l'inammissibilità del ricorso; -nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura;

Ric. 2019 n. 13618 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -4- -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Ses