Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24677/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows prescription interruption claim by rejecting reliance on document ID matching without verifying letter content.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24677/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court allowed the appeal against the second-instance judgment regarding the interruption of the five-year prescription period for a debt collection claim. The appellant argued that the lower court erred by presuming interruption based solely on matching document identification numbers between delivery receipts and internal reports, despite the lack of actual payment demand letters. The court agreed, ruling that such correspondence is insufficient to interrupt prescription without explicit content manifesting the creditor's intent to demand performance, thereby overturning the lower decision and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2943, comma 4, c.c.; Art. 1219, comma 1, c.c.: The interruption of the five-year prescription period requires an act containing a clear indication of the obligor, an explicit claim, and a written demand for performance; mere correspondence of identification numbers between delivery receipts and internal reports is insufficient to presume such intent.

Parole chiave

Generato dall'IA
prescription interruption debt collection letters document identification written demand requirement civil procedure appeal creditor intent remand for retrial allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2943, comma 4, c.c.
Art. 1219, comma 1, c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17123/2015
Cass. 15714/2018
Cass. 18546/2020
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9227-2019 proposto da: FIORELLO RIINA ALFREDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora Duse, 35, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Colonna Romano, rappresentato e difeso dall'avvocato Attilio Torre; - ricorrente - contro COMUNE di PALERMO, RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 88/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata 1'08/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte; rilevato che: -il sig.

Alfredo Fiorello Riina ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che ha confermato la sentenza del Giudice di pace e accolto solo in parte la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito esecutivamente azionato, confermando tre delle quattro cartelle contestate, l'effetto interruttivo prodotto mediante le raccomandate, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni prodotti dalla società di riscossione; -il giudice d'appello, facendo applicazione del principio interpretativo secondo il quale l'effetto interruttivo della prescrizione non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atii giudiziari, ha ritenuto che seppure gli atti di intimazione di pagamento non sono stati prodotti dalla società di riscossione, il contenuto delle raccomandate inviate all'esecutato non fosse dubbio alla luce della corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni alla società di riscossione; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; -non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune di Palermo ovvero la società Riscossione Sicilia s.p.a.; -la relatrice ha formulato, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., proposta di inammissibilità; considerato che:

Ric. 2019 n. 09227 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- -con l'unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, comma 1, 2943, comma 4, 2697 cod. civ., per avere la sentenza impugnata implicitamente attribuito efficacia interruttiva dell'eccepita prescrizione estintiva quinquennale del diritto del Comune di Palermo al pagamento della somma di /7 euro 2337,32; pur in mancanza delle relative intimazioni di pagamento ha presunto l'efficacia interruttiva dell'intimazione ritenendo /fsu ficiente, ai fini della identificazione delle cartelle esattoriali cui si riferivano le intimazioni contenute nei pieghi raccomandati inviati al ricorrente, la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti come apposti sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni; -ritiene il Collegio che la censura sia fondata per la parte in cui il ricorrente contesta l'affermazione del giudice d'appello che ha attribuito efficacia interruttiva ad un atto, l'oggetto delle raccomandate spedite al ricorrente, che non ha letto, affermando che "non si possa dubitare del contenuto delle raccomandate, ove si consideri la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni del società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate" (cfr. pag. 4, secondo cpv. della sentenza impugnata); -così opinando il tribunale ha effettivamente violato il principio interpretativo secondo il quale l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, Ric. 2019 n. 09227 sez.

M2 - ud. 24-02-2021 -3- con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass.17123/2015;id. 15714/2018;id. 18546/2020); - l'argomentazione utilizzata dal giudice d'appello non è compatibile con tale principio interpretativo perchè presume l'efficacia ínterruttiva a prescindere dall'effettiva individuazione del contenuto dell'atto inviato con la raccomandata; -la censura va, quindi, accolta con riferimento all'omessa verifica sull'atto inviato con la raccomandata, non potendo supplire la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della società di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate; -la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell'appello alla luce del richiamato principio interpretativo e per la statuizione altresì sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2 il 24 febbraio 2021. Il Preside Anto elio C