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Ordinanza — n. 24676/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Ministry's appeal, ruling the appeal was timely filed despite late electronic role entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24676/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Agricultural Policies appealed a lower court decision annulling an administrative fine against Farchioni Olii s.p.a. and Pompeo Farchioni. The Ministry argued the appeal was untimely because the electronic filing was recorded on March 3, 2018, but the company claimed actual delivery occurred on February 28, 2018. The court examined the electronic records and confirmed the delivery timestamp was February 28, 2018, thereby validating the company's defense of a timely appeal. Consequently, the court rejected the Ministry's appeal and ordered it to reimburse the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ.; Art. 375, n. 5), cod. proc. civ.: The electronic entry into the case file does not determine the filing date if the delivery receipt proves an earlier transmission, ensuring the appeal remains timely.

Parole chiave

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timely appeal filing electronic case file entry delivery receipt evidence administrative fine appeal Cassation procedure rules tempestività dell'invio postale notificazione elettronica atto tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ.
proposta di manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso in dipendenza della necessità di procedere all'esame ed all'interpretazione degli atti; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
Art. 375, n. 5), cod. proc. civ.
Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso in dipendenza della necessità di procedere all'esame ed all'interpretazione degli atti; il presidente ai sensi dell'art.
d.p.r. n. 115/2002, art. 13, 1° co. quater
Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co.
art. 324 cod. proc. civ
la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
L'error è innegabile alla luce dell'elaborazione di questa Corte, cui è sufficiente, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., far rinvio.

Giurisprudenza citata

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Cass. 4.1.1995, n. 115
Cass. 4.1.1995, n. 115; Cass.
Cass.(ord.) 13.3.2018, n. 4014
115; Cass.(ord.) 13.3.2018, n. 4014; Cass.
Cass. 23.1.2006, n. 1221
4014; Cass. 23.1.2006, n. 1221), si rileva e reputa quanto segue.
Cass.(ord.) 19.1.2018, n. 1366
sez. unite Cass. n. 9938 dell'8.5.2014
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4942 - 2020 R.G. proposto da: MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI, SOCIALI - c.f. 97099470581 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro FARCHIONI OLII s.p.a. - p.i.v.a. 00522110543 - in persona del legale rappresentante pro tempore, FARCHIONI POMPEO - c.f. FRCPMP54P10E012M - elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Spoleto, alla via dei Filosofi, "Il Ducato", presso lo studio dell'avvocato Marco Bellingacci che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza n. 567/2019 del Tribunale di Spoleto, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. In data 11.4.2013 funzionari dell'Ufficio di Ancona dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro- alimentari, nel corso di una ispezione, prelevavano un campione di olio extravergine di oliva prodotto dalla "Farchioni Olii" s.p.a.; all'esito delle analisi si accertava che il prodotto sarebbe stato da classificare come "olio di oliva vergine" e non già come "olio extravergine di oliva".

2. Con ordinanza n. 3021 del 9.9.2014 si ingiungeva alla "Farchioni Olii" s.p.a., in persona del legale rappresentante Pompeo Farchioni, ed a Pompeo Farchioni, in proprio, il pagamento della somma di euro 2.768,57 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 5 della legge n. 1407/1960.

3. La "Farchioni Olii" s.p.a. e Pompeo Farchioni, in proprio, proponevano opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Spoleto.

4. Resisteva il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sociali.

5. L'adito giudice di pace, con sentenza depositata il 22.8.2017, rigettava l'opposizione.

6. Proponevano appello la "Farchioni Olii" s.p.a. e Pompeo Farchioni. Resisteva il Ministero.

7. Con sentenza n. 567/2019 il Tribunale di Spoleto rigettava l'eccezione di tardiva proposizione dell'appello, accoglieva il gravame ed annullava l'ordinanza - ingiunzione.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sociali; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La "Farchioni Olii" s.p.a. e Pompeo Farchioni, in proprio, hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

9. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza/infondatezza del ricorso in dipendenza della necessità di procedere all'esame ed all'interpretazione degli atti; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

10. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod. proc. civ. Premette che ha errato il tribunale a ritenere che l'onere della prova circa la tempestiva proposizione dell'appello gravasse sull'appellato. Premette segnatamente che il riscontro della tempestività dell'appello spetta al giudice d'ufficio, viepiù che la ricevuta di avvenuta consegna è accessibile, oltre che al giudice, unicamente alla parte che effettua il deposito. Indi deduce che parte appellante non ha dato prova della tempestiva proposizione dell'appello, siccome ha "depositato copia di una pagina SICID da cui si evincerebbe (...) la notifica dell'appello, ma non il deposito; che è quello che rileva, al 28.02.18" (così ricorso, pag. 20).

11. Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va respinto. A 12. Sono erronee senza dubbio le affermazioni alla cui stregua il Tribunale di Spoleto ha individuato nel resistente, recte nell'appellato, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sociali, la parte onerata della prova della tardività dell'impugnazione ("il resistente nulla prova in ordine ad un'eventuale tardività dell'appello": così sentenza d'appello, pag. 3).

13. L'error è innegabile alla luce dell'elaborazione di questa Corte, cui è sufficiente, ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., far rinvio. Ovvero alla luce, per un verso, dell'insegnamento secondo cui l'onere della prova dell'osservanza del termine d'impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l'impugnazione abbia proposto, sicché il mancato assolvimento di tale onere comporta che il gravame debba essere dichiarato d'ufficio inammissibile (cfr.

Cass. 21.4.2004, n. 7660; cfr. anche Cass. (ord.) 21.8.2018, n. 20852). Ovvero alla luce, per altro verso, dell'insegnamento secondo cui la questione relativa alla tempestività dell'impugnazione e, quindi, all'accertamento del rispetto dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione; e secondo cui, inoltre, tale controllo, riguardando l'ordine del processo, rientra tra i poteri officiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attinente ad "errores in procedendo" (cfr.

Cass. 4.1.1995, n. 115; Cass. sez. un. 5.4.2005, n. 6983; Cass. 5.6.2015, n. 11666).

14. In questo quadro va ribadito, in pari tempo, l'insegnamento di questo Giudice secondo cui il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, 70 co., del dec. leg. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, 19° co., n. 2), della legge n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, 2° co., lett.

a) e b), del dec. leg. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014) (cfr. Cass. (ord.) 27.6.2019, n. 17328; Cass. (ord.) 8.11.2019, n. 28982).

15. Ebbene, al cospetto certamente della denuncia di un error in procedendo, sì che questa Corte è giudice del "fatto processuale" ed è dunque investita del potere/dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. 4.1.1995, n. 115; Cass.(ord.) 13.3.2018, n. 4014; Cass. 23.1.2006, n. 1221), si rileva e reputa quanto segue.

16. In primo luogo è del tutto irrilevante il momento della iscrizione a ruolo telematica (cfr. al riguardo Cass. (ord.) 19.1.2018, n. 1366), iscrizione nel caso di specie avvenuta il 3.3.2018.

17. In secondo luogo l'esame degli atti dà pieno riscontro al rilievo dei controricorrenti, secondo cui il deposito è avvenuto il 28.2.2018 (cfr. controricorso, pag. 4). Ed in tal guisa smentisce l'avverso assunto del Ministero ricorrente. Più esattamente agli atti si rinviene "ricevuta di avvenuta consegna" del seguente tenore: "Il giorno 28/02/2018 alle ore 11:17:31 (+0100) il messaggio <DEPOSITO Ricorso in Appello Farchioni Olii Spa/Ministero Delle Politiche e Forestali (...)> proveniente da <marco.bellingacci@avvocatispoleto.legalmail.it > ed A indirizzato a: <tribunale.spoleto@civile.ptel.giustizia.cert.it > è stato consegnato nella casella di destinazione". Più esattamente agli atti si rinviene il messaggio di posta certificata del seguente tenore: "Il giorno 28/02/2018 alle ore 11:18:14 (+0100) il messaggio <ESITO CONTROLLI AUTOMATICI DEPOSITO Ricorso in Appello Farchioni Olii Spa/Ministero Delle Politiche e Forestali (...)> è stato inviato da <tribunale.spoleto@civile.ptel.giustizia.cert.it > indirizzato a: <marco.bellingacci@avvocatispoleto.legalmail.it >".

18. L'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spoleto, depositata il 22.8.2017 e non notificata (al riguardo cfr. ricorso, pag. 3 e 4; cfr. controricorso, pag. 4), è stato quindi tempestivamente proposto il 28.2.2018, nel rispetto del termine "lungo" di impugnazione.

19. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo.

20. Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r. In tal senso rileva la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell' 8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è "principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge".

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sociali, a rimborsare ai controricorrenti, "Farchioni Olii" s.p.a. e Pompeo Farchioni, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sotto