Appeal dismissed because late lawyer substitution failed to interrupt proceedings after prior knowledge of death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Uberto Zampi's appeal against the Appellate Court's order declaring the proceedings extinguished due to his lawyer's death. Zampi argued he had not yet constituted a new lawyer at the time of the death, but the court found he had already acquired legal knowledge of the event by initiating another lawsuit with the deceased lawyer's successor. Consequently, the court ruled that the procedural interruption was unjustified because the substitution was not immediate and the prior lawsuit constituted a tacit acknowledgment of the death.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 301 c.p.c.; The death of a party's lawyer does not automatically interrupt proceedings if the party has already acquired legal knowledge of the event through prior conduct, such as initiating another lawsuit with the successor, thereby precluding a claim of ignorance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente cAJ ORDINANZA sul ricorso 37069 - 2019 R.G. proposto da: ZAMPI UBERTO - c.f. ZMPBRT43L19B243R - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Sergio Ermini ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Nicotera, n. 29, presso Io studio dell'avvocato Giancarlo Laganà. RICORRENTE contro CASTELLUCCI AMERIGA, ZAMPI MATILDE, ZAMPI GIANMARIA, ZAMPI PIERGIORGIO, ZAMPI GIANCARLO, ZAMPI PAOLO, CURATORE del fallimento della "S.T.T." s.r.l. INTIMATI avverso l'ordinanza del 17.9.2019 della Corte d'Appello di Firenze, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO ii 1. Con atto ritualmente notificato Uberto Zampi proponeva appello avverso la sentenza n. 954/2015 del Tribunale di Arezzo ed all'uopo citava a comparire dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze Ameriga Castellucci, Matilde Zampi, Gianmaria Zampi, Piergiorgio Zampi, Giancarlo Zampi, Paolo Zampi ed il curatore del fallimento della "S.T.T." s.r.l.
2. Resistevano gli appellati.
3. Il 29.12.2018 decedeva l'avvocato Paolo Di Mattia, difensore di Uberto Zampi.
4. All'udienza del 2.7.2019 compariva l'avvocato Roberto Di Mattia, che rappresentava e certificava la circostanza del decesso del fratello Paolo e chiedeva farsi luogo all'interruzione del processo. Gli appellati chiedevano dichiararsi l'estinzione del giudizio.
5. Con ordinanza in data 17.9.2019 la Corte d'Appello di Firenze dichiarava l'estinzione del giudizio. Dava atto previamente la corte che la causa, riservata in decisione, era stata rimessa sul ruolo a motivo dell'incompatibilità del relatore, già estensore della sentenza di primo grado. Dava atto altresì che con comparsa del 12.9.2019 Uberto Zampi si era costituito col patrocinio di nuovo difensore ed aveva disconosciuto la sussistenza dei presupposti, per giunta, per la dichiarazione di interruzione, siccome alla data della morte dell'iniziale difensore era stata già fissata l'udienza del 2.7.2019.
Indi evidenziava che Uberto Zampi, nel costituirsi, il 4.2.2019, in altro giudizio col patrocinio dell'avvocato Roberto Di Mattia, in dipendenza dell'improvvisa scomparsa dell'avvocato Paolo Di Mattia, aveva in tal guisa palesato l'acquisita legale conoscenza dell'evento interruttivo, sicché ai fini A5 „0- della prosecuzione del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 954/2015 del Tribunale di Arezzo si era senz'altro costituito tardivamente. Evidenziava infine che a nulla valeva prospettare che alla data del decesso dell'avvocato Paolo Di Mattia era già stata fissata l'udienza del 2.7.2019, siccome nell'occasione di tale udienza Uberto Zampi si era limitato a chiedere, per il tramite dell'avvocato Roberto Di Mattia, comparso informalmente, che fosse dichiarata l'interruzione del giudizio.
6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Uberto Zampi; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Ameriga Castellucci, Matilde Zampi, Gianmaria Zampi, Piergiorgio Zampi, Giancarlo Zampi, Paolo Zampi ed il curatore del fallimento della "S.T.T.” s.r.l. non hanno svolto difese.
7. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 302 e 305 cod. proc. civ.; la contraddittorietà della motivazione. Deduce che alla data della morte dell'avvocato Paolo Di Mattia era già stata fissata l'udienza, innanzi alla corte d'appello, del 2.7.2019 per la precisazione delle conclusioni, sicché trattavasi di prosecuzione del giudizio. Deduce che l'impugnata ordinanza del tutto contraddittoriamente, per un verso, ha dichiarato l'interruzione del giudizio a motivo dell'asserita mancata tempestiva prosecuzione, per altro verso, ha riconosciuto che la sua k 3 costituzione con un nuovo difensore alla già fissata udienza del 2.7.2019 avrebbe consentito la regolare prosecuzione del giudizio.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c." (così ricorso, pag. 6). Deduce che l'ordinanza impugnata per nulla ha pronunciato in ordine agli effetti, quali prospettati in comparsa, atti a scaturire dalla irregolare composizione del collegio alla udienza del 2.7.2019 ed in ordine ai provvedimenti dal collegio assunti alla stessa udienza.
10. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.
11. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
12. I motivi di ricorso sono dunque infondati e da respingere.
13. Si osserva, con specifico riferimento al primo mezzo di impugnazione, che il dictum della Corte di Firenze è senza dubbio in linea con l'elaborazione di questa Corte. Questo Giudice, difatti, spiega che la morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento (cfr. Cass. (ord.) 1.6.2017, n. 13900; Cass. 23.11.2012, n. 20744).
14. Su tale scorta si rimarca che è fuor di contestazione - viepiù ché non è stata depositata, lo si è anticipato, memoria al fine di disconoscere la sussistenza dei presupposti postulati dai surriferiti insegnamenti di questa Corte - che Uberto Zampi si è costituito in altro giudizio in data 4.2.2019, con il patrocinio dell'avvocato Roberto Di Mattia, fratello dell'avvocato Paolo Di Mattia, "a seguito dell'improvvisa e prematura scomparsa dell'avvocato Paolo Di Mattia in data 28 dicembre 2018". Deve dunque ragionevolmente postularsi che Uberto Zampi abbia avuto legale conoscenza della morte del proprio difensore a decorrere, appunto, quanto meno, dal 4.2.2019. E deve simmetricamente reputarsi del tutto ingiustificato l'assunto del ricorrente secondo cui la costituzione in altro giudizio non poteva far supporre l'esistenza del giudizio d'appello dinanzi alla Corte di Firenze avverso la sentenza n. 954/2015 del Tribunale di Arezzo.
15. Non si nega, d'altro canto, che questo Giudice spiega che, se la parte sostituisce immediatamente il difensore deceduto, conferendo idonea procura ad un altro, che la deposita, il processo non ha ragione di essere interrotto (art. 301 cod. proc. civ.), perché può procedere regolarmente (cfr. Cass.2.3.1998, n. 2264). E non si nega, altresì, che a tale indirizzo evidentemente è da raccordare l'insegnamento n. 10884 del 12.11.1990 di questo Giudice (menzionato dal ricorrente), secondo cui, al fine di evitare l'interruzione del processo per la morte del procuratore della parte costituita, è sufficiente che il nuovo difensore della parte medesima presenti la procura, in cancelleria, o direttamente all'udienza già fissata, non occorrendo un'ulteriore comparsa di costituzione. *5 16.
Pur tuttavia nel caso di specie non può assumersi che Uberto Zampi abbia immediatamente sostituito il difensore, siccome, innegabilmente, si è attivato soltanto all'udienza del 2.7.2019, in quella occasione, per giunta, limitandosi a richiedere, come ha dato atto la Corte di Firenze, l'interruzione del processo. E, ben vero, il difetto di attivazione permane impregiudicato né può considerarsi vanificato alla stregua del rilievo del ricorrente per cui, in dipendenza dell'incompatibilità di un componente del collegio, l'udienza del 2.7.2019 doveva reputarsi irritualmente tenuta, sicché la prima udienza utile - si adduce - ai fini della costituzione del nuovo difensore è stata quella del 17.9.2019, udienza per la quale la costituzione è avvenuta con comparsa depositata il 12.9.2019.
17. Si osserva, con specifico riferimento al secondo mezzo di impugnazione, che con tale motivo ci si duole, in realtà, per una omessa pronuncia su questione processuale. E però l'elaborazione di questa Corte spiega che il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. (ord.) 25.1.2018, n. 1876; Cass. 26.9.2013, n. 22083).
18. Ameriga Castellucci, Matilde Zampi, Gianmaria Zampi, Piergiorgio Zampi, Giancarlo Zampi, Paolo Zampi ed il curatore del fallimento della "S.T.T." s.r.l. non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.
19. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera