Court partially allows appeal against administrative fine, ruling evidence burden lies with authorities, not the cooperative.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court partially allowed the cooperative's appeal against an administrative fine for excess wine production, quashing the lower court's decision. The court held that the burden of proving the discrepancy between physical and accounting records rested on the administrative authorities, not the cooperative. Consequently, the lower court erred in requiring the cooperative to produce investigation results to prove a clerical error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 L. 82/2006; Art. 3 L. 689/1981: The burden of proving the existence of an administrative offense regarding discrepancies between physical and accounting records lies with the administrative authorities, not the accused entity.
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seguente ORDINANZA t Gr_ sul ricorso 34397 - 2019 R.G. proposto da: CANTINA CERVETERI SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. - c.f. 00451340582 / p.i.v.a. 00896771003 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Cerveteri, alla via Settevene Palo n. 45/A, presso lo studio dell'avvocato Celestino Gnazi che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO delle POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI e FORESTALI - c.f. 97099470581 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE e DE CAROLIS MAURO INTIMATO avverso la sentenza n. 2425/2019 della Corte d'Appello di Roma, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. In data 11.3.2011, nel corso di una ispezione presso la sede della "Cantina Cerveteri" soc. coop. a resp. lim., si accertava un'eccedenza di vino bianco a D.O.P. "Cerveteri 2010" non giustificata contabilmente.
2. Con ordinanza n. 644 del 15.5.2013 l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari ingiungeva alla "Cantina Cerveteri" soc. coop. a resp. lim. nonché a Mauro De Carolis il pagamento della somma di euro 53.298,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 34 della legge n. 82/2006.
3. La "Cantina Cerveteri" soc. coop. a resp. lim. e Mauro De Carolis proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Civitavecchia.
4. Non si costituiva il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
5. L'adito tribunale, con sentenza n. 742/2014, accoglieva l'opposizione, quale esperita da Mauro De Carolis, rigettava l'opposizione, quale esperita dalla "Cantina Cerveteri".
6. Interponevano appello la "Cantina Cerveteri" e Mauro De Carolis, quest'ultimo limitatamente alla disposta compensazione delle spese. Resisteva il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
7. Con sentenza n. 2425/2019 la Corte d'Appello di Roma rigettava il gravame e condannava in solido gli appellanti alle spese del grado.Evidenziava, tra l'altro, la corte che sarebbe stato onere della cooperativa appellante produrre gli esiti dell'indagine eseguita sul campione prelevato, in sede di accertamento, dal silos n. 15, onde dimostrare che nello stesso silos era contenuto vino bianco v-tavola 2010 e non già vino bianco a D.O.P. "Cerveteri 2010" e dunque che l'indicazione - vino bianco a D.O.P. "Cerveteri 2010" - di cui alla lavagnetta apposta sul silos n. 15 era frutto di un mero errore materiale.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la "Cantina Cerveteri" soc. coop. a resp. lim.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità. Mauro De Carolis non ha svolto difese.
9. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di inammissibilità del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che la corte di merito ha omesso l'esame dell'analitica ricostruzione, di cui all'elaborato peritale di parte all'uopo depositato, delle giacenze fisiche e contabili di prodotti vinosi presenti presso la propria struttura. Deduce che, del resto, riscontro che il vino presente nel silos n. 15 fosse bianco tavola 2010 e non già bianco a D.O.P. "Cerveteri 2010", lo si rinviene nelle deduzioni di cui alla memoria difensiva del Ministero.
11. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 3, 22 e 23 della legge n. 689/1981. Deduce che la corte distrettuale ha invertito l'onere della prova. Deduce che sarebbe stato onere della Pubblica Amministrazione dimostrare il fatto materiale idoneo a legittimare la pretesa sanzionatoria.
12. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.
13. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.
14. Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile.
15. Il primo mezzo di impugnazione è stato espressamente qualificato - ed è da qualificare (siccome sostanzialmente reca censura del giudizio "di fatto" cui la Corte di Roma ha atteso) - ai sensi del n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. L'impugnata statuizione della corte territoriale, con specifico riferimento alla società cooperativa in questa sede ricorrente, ha integralmente confermato la statuizione di primo grado. Il giudizio d'appello ha avuto inizio nel gennaio 2015 (cfr. sentenza d'appello, pag.
2. Cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. dv. non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all'11.9.2012).
16. Ne discende che la proposizione del primo motivo di ricorso risulta preclusa dalla "doppia conforme", ossia ai sensi dell'art. 348 ter, 50 co., cod. proc. civ. Si tenga conto che nell'ipotesi di "doppia conforme" il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare - e la "Cantina Cerveteri" non ha indicato - le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
17. Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato e meritevole di accoglimento.
18. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 cod. civ.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr.
Cass. (ord.) 24.1.2019, n. 1921; Cass. (ord.) 8.10.2018, n. 24691, secondo cui, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art.6, 100 co., lett. b, del dec. Igs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, 9° co., lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari;
Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20930).
19. Su tale scorta la circostanza - direttamente afferente all'elemento materiale dell'illecito contestato - per cui non fosse agli atti il risultato degli esami condotti dal laboratorio chimico della C.C.I.A.A. di Roma sui campioni prelevati dal silos n. 15 in data 11.3.2011 (al riguardo cfr. sentenza d'appello, pag. 3), onde accertare se si trattasse di "vino bianco 2010" ovvero di "vino DOP bianco 2010", non può che ricadere a carico dell'Amministrazione.
20. Più esattamente si rimarca quanto segue. Per un verso, il risultato degli esami condotti dal laboratorio chimico della C.C.I.A.A. di Roma sui campioni prelevati dal silos n. 15 in data 11.3.2011 attiene all'elemento oggettivo, al fatto materiale dell'illecito amministrativo contestato, sicché il riscontro di un possibile errore, quale "fatto impeditivo della fattispecie allegato dalla società" (così controricorso, pag.
9) nel quadro della previsione dell'art. 3 della legge n. 689/1981, è destinato, unitamente al correlato onere probatorio, ad esplicar valenza in un momento giuridicamente e logicamente successivo dell'operando complessivo accertamento. Di talché, non può essere condivisa l'affermazione della corte romana secondo cui "sarebbe stato onere della cantina appellante premurarsi di produrre gli esiti dell'indagine a campione sollecitata dalla stessa Cantina" (così sentenza d'appello, pag. 4).Per altro verso, è vero che, in seconde cure, a contestazione del secondo motivo dell'avverso appello, il Ministero aveva addotto che "la contestazione dell'illecito in questione è scaturita dal confronto tra la giacenza contabile e quella fisica di cantina" (così sentenza d'appello, pag. 3; così controricorso, pag. 10).
E però siffatto argomento - rilevante sul piano del giudizio "di fatto" volto al riscontro dell'elemento materiale dell'illecito - è rimasto estraneo e non ha avuto alcun riflesso nell'impianto motivazionale, in parte qua, dell'impugnato dictum. Per altro verso ancora, è da ribadire che alla cooperativa è stata contestata "un'eccedenza fisica (...) di vino Bianco a DOP CERVETERI 2010, non giustificata contabilmente, di q.li 532,96 (così controricorso, pag. 2; cfr. sentenza d'appello, pag. 1). E nondimeno il Ministero in questa sede controricorrente ha riferito che il "Laboratorio della C.C.I.A.A. di Roma (...) ha dichiarato che tutti i campioni erano riconducibili a Vino Bianco e non <Vino Bianco a DOP Cerveteri 2010> (...)" (così controricorso, pag. 10).
21. In accoglimento dunque del secondo motivo di ricorso e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 2425/2019 della Corte d'Appello di Roma va cassata con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
22. In dipendenza specificamente dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso a norma dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. all'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 1921/2019, n. 24691/2018 e n. 20930/2009 dapprima citati.
23. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la cooperativa ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.p.r. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo la sentenza n. 2425/2019 della Corte d'Appello di Roma e rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di cons