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Ordinanza — n. 24646/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows bank's appeal, dismissing plaintiff's claim for duplicate registration fee reimbursement title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24646/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the Bank's appeal against the District Judge's decision, which had granted a new enforceable title for the plaintiff to recover registration fees. The plaintiff argued that the District Judge erred by refusing to recognize the implicit right to reimbursement already established in the original judgment, while the Bank contended the request lacked concrete legal advantage. The Court ruled that while obtaining a second title is generally permitted, it is barred when it offers no greater guarantee or benefit than the existing one, thus dismissing the plaintiff's procedural request.

Regesto Legislator

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Art. 91 cod. proc. civ.; Art. 100 cod. proc. civ.: While a creditor may obtain a new enforceable title even after holding one, the principle of ne bis in idem and the prohibition of abuse of right prevent such duplication when the new title provides no concrete legal advantage or additional guarantee compared to the original.

Parole chiave

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duplicate enforceable title interest to act abuse of right registration fee reimbursement ne bis in idem principle recupero dei costi ricupero d'imposta rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 91 cod. proc. civ.
5.3.- Che è quanto avviene nel caso concretamente in esame, posto che, «tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico Ric.
Art. 100 cod. proc. civ.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato unificato pari a quell8Vdovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
art. 91 cod. proc. civ
5.3.- Che è quanto avviene nel caso concretamente in esame, posto che, «tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 agosto 2019, n. 21768
Tale principio - si è osservato - «non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto», perché l'ulteriore titolo non viene a portare «nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo» (Cass., 28 agosto 2019, n. 21768).
Cass., 1 aprile 2014, n. 7532
Cass., 1 aprile 2014, n. 7532).
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Testo completo

guente cu, -t- ORDINANZA sul ricorso 10540-2020 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato LUISA RANUCCI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro TRALICCI MASSIMO; - intimato - avverso la sentenza n. 25874/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 01/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA 1.- Massimo Tralicci ha convenuto avanti al giudice di pace di Roma la s.p.a. Monte di Paschi di Siena, chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 217,50. Ha dedotto, al riguardo, di avere avuto con tale società una controversia avanti al Tribunale di Roma, conclusasi a proprio favore e con condanna di controparte alla rifusione delle spese di giudizio. In esito a questa lite, peraltro, l'amministrazione finanziaria gli aveva chiesto il pagamento dell'imposta di registro: avendo egli provveduto a corrisponderla veniva, per l'appunto, a chiedere il rimborso della somma al debitore.

Nel costituirsi, il Monte dei Paschi ha eccepito l'inammissibilità della domanda, posto che l'attore avrebbe potuto far valere la pretesa in questione sulla base del titolo originario, come formato dalla sentenza del Tribunale romano. Il giudice di pace ha accolto la domanda attorea, rilevando che la «pretesa azionata si fonda su una somma liquidata dall'amministrazione finanziaria successivamente alla sentenza di condanna alle spese di lite e versata personalmente da parte attrice, con la conseguenza che parte attrice deve necessariamente munirsi di nuovo titolo nel quale risulti comprovata la liquidazione della somma e l'avvenuto pagamento dell'imposta».

Ric. 2020 n. 10540 sez. M1 - ud. 23-03-2021 -2- 2.- Avverso questo provvedimento la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ha presentato ricorso per cassazione, ordinato su quattro motivi. Massimo Tralicci non ha svolto difese nel presente grado del giudizio. Il ricorrente ha anche depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.- I motivi di ricorso enunciano i vizi che qui di seguito vengono riportati. Primo motivo: «nullità della sentenza di primo grado per assenza o mera apparenza della sua motivazione». Secondo motivo: «violazione e/o falsa applicazione di legge relativamente all'insussistenza di interesse ad agire dell'avv.

P4 a ss i m o Tralicci». Terzo motivo: «violazione e/o falsa applicazione di legge relativamente all'intervenuta violazione del principio del ne bis in idem». Quarto motivo: «omesso esame dell'abusivo tentativo di riprodurre titoli esecutivi già esistenti e di parcellizzare il credito, da intendersi come fatto decisivo per il giudizio». 4.- Con questi motivi, il ricorrente rileva, in via consecutiva, che la sentenza impugnata non ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto sussistente il diritto dell'attore di ottenere un titolo esecutivo per il recupero delle spese di registrazione, pur in presenza di un provvedimento già costituente titolo esecutivo per quella particolare voce (primo motivo); che comunque, l'attore non aveva interesse ad agire, posta appunto la presenza in essere di un titolo esecutivo che già gli assicurava il risultato perseguito con la nuova azione (secondo motivo);

Ric. 2020 n. 10540 sez. M1 - ud. 23-03-2021 A...kf -3- che il giudice di pace ha violato il principio del ne bis in idem, visto che il diritto dell'attore a ottenere il rimborso delle spese di registrazione era già stato «implicitamente accertato dal sentenza» del Tribunale (terzo motivo); che il giudice del merito non ha considerato il fatto che il comportamento dell'attore veniva, nei fatti, a integrare gli estremi dell'abuso del diritto (quarto motivo). Come si vede, il primo e il secondo motivo di ricorso si manifestano intimamente legati tra loro, sì che gli stessi vanno esaminati in modo unitario. 5.1.- Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati. 5.2.- In proposito, occorre osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che - di per sé - «il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli».

Questa possibilità incontra, tuttavia, una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l'ordinamento processuale. Tra le altre cose occorre, in particolare, che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell'ulteriore titolo esecutivo. Tale principio - si è osservato - «non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto», perché l'ulteriore titolo non viene a portare «nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo» (Cass., 28 agosto 2019, n. 21768). 5.3.- Che è quanto avviene nel caso concretamente in esame, posto che, «tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico Ric. 2020 n. 10540 sez.

M1 - ud. 23-03-2021 -4- 2k-Pks dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia» (cfr. Cass., 1 aprile 2014, n. 7532). 5.4.- L'accoglimento di primi due motivi di ricorso comporta assorbimento dei rimanenti motivi. 6.- In conclusione, il ricorso va accolto esia cassata la sentenza impugnata. Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto; perciò la Corte può decidere la causa nel merito, rigettando il ricorso proposto avanti al giudice di pace di Roma. Le spese vanno rideterminate, dando corso alla regola della soccombenza.

Le stesse vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso presentato avanti al giudice di pace di Roma. Condanna Massimo Tralicci al pagamento delle spese processuali, che liquida, per il giudizio di merito, in C 600,00 e, per il giudizio di legittimità, in C 2.100,00 (di cui C 100,00 per esborsi), oltre in ogni caso accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge4u--, Dà atto, ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato unificato pari a quell8Vdovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, ad