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Ordinanza — n. 24645/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24645/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24645/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12404/2020 R.G. proposto da: Pedussia Piermario, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Silvia Bevione, come da procura speciale in atti -ricorrente – contro Unicredit S.P.A. in persona del legale rapp. p.t. -intimata - Avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO deposi- tata il 23/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Con- sigliere Laura Tricomi.

Regesto Legislator

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art. 91 cod.proc.civ, art. 92 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 24645/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Nel caso in esame il ricorrente prospetta la violazione dell’art.91 cod.proc.civ. in tema di regolazione delle spese di lite, sulla base di una personale perimetrazione della domanda proposta in appello, senza tuttavia confrontarsi con la statuizione della Corte di appello, in merito alla ravvisata riproposizione della domanda concernente il finanzia- mento chirografario ed il risarcimento danni e senza censurarla valida- mente, con evidenti ricadute sull’ammissibilità del motivo. 2.1. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.92 cod.proc.civ. in relazione alle spese del primo e secondo grado, stante l’accoglimento parziale del giudizio.

Parole chiave

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spese bancarie addebito di tasse pagamento a contanti del saldo credito contestato rimborso delle spese azione creditoria

Disposizioni normative citate

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art. 91 cod.proc.civ
Inoltre, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 cod.proc.civ.
art. 92 cod.proc.civ
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12404/2020 R.G. proposto da: Pedussia Piermario, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Silvia Bevione, come da procura speciale in atti -ricorrente – contro Unicredit S.P.A. in persona del legale rapp. p.t. -intimata - Avverso la sentenza n. 78/2020 della CORTE di APPELLO di TORINO deposi- tata il 23/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Con- sigliere Laura Tricomi.

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12404/2020 Numero sezionale 7308/2021 Numero di raccolta generale 24645/2021 Data pubblicazione 13/09/2021 RITENUTO CHE: Con sentenza n.6036 del 14/12/2016, il Tribunale di Torino rigettò le domande proposte da Piermario Pedussia nei confronti di Unicredit SPA con le quali aveva chiesto la restituzione di euro 42.291,80= o di altra somma risultante in causa, oltre interessi legali e risarcimento del danno, e lo condannò, in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 7.254,00=, oltre accessori di legge.

La Corte di appello di Torino, in sede di gravame, espletata CTU, ha accolto parzialmente la domanda di Pedussia e rideterminato il saldo del conto a debito del correntista nella minor somma di euro 13.006,32=, previa espunzione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, senza tuttavia condannare la banca ad alcuna re- stituzione di somme. Nel regolamentare le spese di lite dei due gradi di giudizio, la Corte di appello ha affermato di avere tenuto conto della prevalente soccom- benza dell’appellante, del comportamento processuale di Pedussia, che aveva insistito nelle domande anche dopo l’espletamento della CTU, della natura e della complessità della controversia, assumendo quale parametro quello dell’importo complessivo medio.

Ha quindi posto le spese di lite a carico dell’appellante Pedussia nella misura di tre quarti, con compensazione del restante quarto, per entrambi i gradi di giudi- zio; quanto alla liquidazione, ha confermato quella compiuta in primo grado ed ha liquidato le spese di secondo grado per l’intero in euro 13.635,00=, oltre accessori. Ha, infine posto le spese di CTU per tre quarti a carico dell’appellante e per un quarto a carico della banca ap- pellata. Pedussia ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino depositata il 23/1/2020 con ricorso tempestivamente notificato il 4/5/2020 (sospensione ex lege Ric. 2020 n. 12404 sez.

M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12404/2020 Numero sezionale 7308/2021 Numero di raccolta generale 24645/2021 Data pubblicazione 13/09/2021 per emergenza covid 9/3/2020-11/5/2020 - scadenza termine 27/5/2020).

La banca è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo si enuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod.proc.civ. in relazione alla collocazione delle spese di lite del primo e del secondo grado a carico di esso ricorrente, nonostante il quasi integrale accoglimento delle domande. Il ricorrente sostiene che l’appello venne circoscritto solo alla ri- chiesta di ricalcolo/restituzione somme del conto corrente e non venne svolta impugnazione in merito alla domanda concernente il finanzia- mento ed il risarcimento danni, trascritte solo nelle conclusioni.

Sostiene, quindi, che la domanda di ricalcolo/restituzione venne quasi integralmente accolta. Secondo il ricorrente non può essere condannato alla rifusione delle spese chi si è visto costretto ad introdurre un giudizio, anche solo par- zialmente fondato, e la banca soccombente doveva essere condannata a rifondere le intere spese di lite. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. Giova rammentare che «La rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile:

a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rileva- zione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospet- tato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.;

c) quando si traduca in un errore che coinvolge la Ric. 2020 n. 12404 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12404/2020 Numero sezionale 7308/2021 Numero di raccolta generale 24645/2021 "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero Data pubblicazione 13/09/2021 la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 11103 del 10/06/2020).

Nel caso in esame il ricorrente prospetta la violazione dell’art.91 cod.proc.civ. in tema di regolazione delle spese di lite, sulla base di una personale perimetrazione della domanda proposta in appello, senza tuttavia confrontarsi con la statuizione della Corte di appello, in merito alla ravvisata riproposizione della domanda concernente il finanzia- mento chirografario ed il risarcimento danni e senza censurarla valida- mente, con evidenti ricadute sull’ammissibilità del motivo. 2.1. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.92 cod.proc.civ. in relazione alle spese del primo e secondo grado, stante l’accoglimento parziale del giudizio.

Il ricorrente sostiene che, ove non accolto il primo motivo, in ra- gione della reciproca soccombenza, ove ravvisata, avrebbe dovuto al più disporsi la compensazione totale o parziale delle spese di lite con condanna, però, a carico del convenuto per la parte non compensata. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.91 cod.proc.civ. ovvero dell’art.92 cod.proc.civ. e l’erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. in relazione alle spese di CTU. 2.3. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti. 2.4.

La nozione di soccombenza reciproca che consente la compen- sazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrap- poste, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo Ric. 2020 n. 12404 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a :

F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12404/2020 Numero sezionale 7308/2021 Numero di raccolta generale 24645/2021 processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica Data pubblicazione 13/09/2021 domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una do- manda articolata in unico capo (Cass. n. 10113 del 24/04/2018).

Tuttavia, sotto quest’ultimo profilo, per ravvisare la reciproca soc- combenza nel caso in cui l’accoglimento parziale abbia riguardato la misura meramente quantitativa, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe soste- nuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. n.516 del 15/01/2020), circostanza che non risulta emergere in alcun modo dalla decisione impugnata. Inoltre, nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 cod.proc.civ. dalla legge n. 69/2009, come anche in quello precedente, «In caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 cod.proc.civ., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della contro- parte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa.» (Cass. n. 1572 del 23/01/2018;

Cass. n. 26918 del 24/10/2018; Cass. n.21069 del 19/10/2016), ipotesi che, nel caso in esame, non ricorre. 2.5. Fermi gli anzidetti principi, per quanto attiene alle spese di consulenza tecnica d’ufficio va rammentato che questa è un atto com- piuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse co- mune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un Ric. 2020 n. 12404 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12404/2020 Numero sezionale 7308/2021 Numero di raccolta generale 24645/2021 collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proData pubblicazione 13/09/2021prio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod.proc.civ. (Cass. n. 17739 del 07/09/2016;

Cass. n. 26849 del 21/10/2019), sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. n. 11068 del 10/06/2020). 2.6. La decisione impugnata non risulta aver applicato i principi an- zidetti.

3. In conclusione, vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, inammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti. Le spese di giudizio del primo e del secondo grado di merito e le spese di CTU si compensano integralmente in ragione della reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte intimata, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

-Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, com- pensa le spese di lite del primo e del secondo grado di merito e le spese di CTU; -Condanna l’intimata alla rifusione delle spese del giudizio di legit- timità che liquida in euro 2.200,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed ac- cessori di legge. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021. Il Presidente (dr. Massimo Ferro) Ric. 2020 n. 12404 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3