Italian court dismisses appeal as inadmissible due to failure to cite specific legal interpretation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Tripepi against an enforcement order inadmissible. The appellant failed to specify the exact rules of legal interpretation violated by the lower court or provide the contract content necessary for review. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to challenge the factual findings of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; In cassation appeals, the appellant must explicitly cite the specific rules of legal interpretation violated and explain how the lower court deviated from them, otherwise the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6597/2020 R.G. proposto da: Tripepi Emilio Domenico, domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la CAN- CELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato Francesco Nucara, come da procura alle liti in calce al ricorso; -ricorrente – contro Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.P.A., già Sviluppo Italia, in persona del legale rapp. pro tempore, rappre- sentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Lanzi, presso il cui studio elettiva- mente domicilia in Roma, Via dei Due Macelli, n.66, come da procura alle liti a margine del controricorso; -controricorrente- Avverso la sentenza n.4806/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 6597/2020 Numero sezionale 7306/2021 Numero di raccolta generale 24644/2021 Data pubblicazione 13/09/2021 depositata l’11/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Laura Tricomi.
RITENUTO CHE: Con atto di citazione notificato l’11/4/2013, Emilio Domenico Tri- pepi propose opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa da Sviluppo Italia in data 15/2/2013, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 40.831,94= a titolo di recupero del credito per agevolazioni di autoimpiego ex d.lgs. n.185/2000, chiedendone l’an- nullamento o la riforma. L’INVITALIA - Agenzia Nazionale per l’attra- zione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SPA si costituì, conte- stando l’avverso dedotto. L’opposizione venne respinta in primo grado e la Corte di appello confermò la decisione.
Emilio Domenico Tripepi ricorre con quattro motivi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata; l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SPA, quale nuova denominazione di Sviluppo Italia SPA, (di seguito, l’Agenzia) ha replicato con controri- corso. É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380- bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia “violazione di legge omesso esame circa un fatto decisivo ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. – mancata valutazione della sussistenza dei presupposti ai fini della regolarità dell’ordinanza ingiunzione- assenza della rice- zione o comunque della conoscibilità della revoca del finanziamento di cui all’allegato atto, prodotto da parte opposta”.Ric. 2020 n. 6597 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 6597/2020 Numero sezionale 7306/2021 Numero di raccolta generale 24644/2021 Data pubblicazione 13/09/2021 Il ricorrente, sulla premessa che i giudici di merito hanno ritenuto atto prodromico necessario per la validità e la regolarità dell’ordinanza ingiunzione “l’atto di revoca di cui all’art.12 del regolamento nego- ziale”, sostiene che lo stesso non era stato da lui ricevuto e neppure gli era stato spedito e lamenta l’errato accertamento del fatto da parte dei giudici del merito.
Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. La Corte di appello ha, infatti, dichiarato inammissibile la doglianza rela- tiva alla mancata ricezione del provvedimento di revoca perché propo- sta tardivamente in secondo grado e tale statuizione non risulta né esaminata, né attinta dal motivo come formulato.
2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, ancora, la violazione degli artt. 3 della legge n.241/1990 e 7 della legge n.212/2000. Il ricorrente sostiene che era onere della controparte rendere intel- legibile la nota spese ed indicare i criteri di calcolo delle somme ingiunte perché l’ingiunzione di pagamento doveva essere adeguatamente mo- tivata e richiama giurisprudenza tributaria in tema di ingiunzione fi- scale. Anche questo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio de- cidendi. La Corte distrettuale ha, infatti, dichiarato inammissibile la do- glianza relativa al quantum perché lo schema di calcolo predisposto da Invitalia non era stato specificamente contestato in primo grado, come evidenziato dal Tribunale, e ne ha dedotto che il motivo di gravame in merito alla mancanza di prova dell’intera debitoria era stato proposto tardivamente in secondo grado: tale statuizione non risulta né esami- nata, né attinta dal motivo come formulato.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.2033 Ric. 2020 n. 6597 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 6597/2020 Numero sezionale 7306/2021 Numero di raccolta generale 24644/2021 Data pubblicazione 13/09/2021 cod.civ., in tema di indebito arricchimento.
Il ricorrente critica la decisione impugnata, laddove questa ha rite- nuto che gli importi, richiesti dalla società con l’ordinanza ingiunzione, potevano formare oggetto di recupero in quanto richiamati nella nota spese allegata, perché – a suo dire – la società avrebbe dovuto dimo- strare la rispondenza ad un effettiva dazione delle stesse somme o co- munque la corrispondenza con l’utilità percepita da lui stesso. Sostiene l’applicabilità dell’art.2033 cod.civ. in relazione alle at- tribuzioni patrimoniali prive di causa, con conseguente onere probato- rio a carico della società che agiva in ripetizione.
Si duole del recupero degli importi relativi ad attività di tutoraggio - che sostiene mai esple- tata da Invitalia - e del recupero di importi erogati a fondo perduto. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità in merito alla tempestiva introduzione della questione relativa alla riconducibilità della fattispecie in esame nell’ambito applicativo dell’art.2033 cod.civ., posto che ciò non è evincibile né dal ricorso, né della sentenza impu- gnata. Il motivo risulta, altresì, inammissibile laddove sostiene che con- traddittoriamente la Corte distrettuale avrebbe affermato la ripetibilità di somme erogate a fondo perduto, di cui il ricorrente assume l’irripe- tibilità, e per il tutoraggio, perché mai svolto.
Invero, «Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in pre- senza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedi- mento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi le contrastanti valutazioni compiute dal giudice di primo grado e da quello di appello, dovendo altrimenti ritenersi contraddittorie tutte le sentenze di secondo grado che abbiano motivato in modo difforme dal giudice di prime cure, né in caso di contrasto - pur denunciabile sotto Ric. 2020 n. 6597 sez.
M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 6597/2020 Numero sezionale 7306/2021 Numero di raccolta generale 24644/2021 altri profili - tra le affermazioni della stessa sentenza ed il contenuto di Data pubblicazione 13/09/2021 altre prove e documenti.» (Cass. n. 17196 del 17/08/2020;
Cass. n. 12096 del 17/05/2018) Nel caso di specie, la Corte di appello ha accertato che il contratto di finanziamento agevolato prevedeva alcune voci estranee al finanzia- mento come “a fondo perduto” per spese e servizi (tra cui il tutoraggio) e che l’impegno di Tripepi doveva intendersi esteso a tutto quanto in- dicato perché dallo stesso accettato al momento della stipula del con- tratto (fol.3 della sent. imp.): tale statuizione – che appare lineare e congruamente motivata – rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e non risulta censurata pertinentemente, atteso che il ricorrente si limita a ribadire la personale prospettazione in punto di obblighi contrattuali, senza nemmeno illustrare e trascrivere il contenuto del contratto e senza indicare quale sarebbe il passaggio motivazionale da cui dovrebbe emergere la contraddittorietà.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 cod.civ. e l’errata interpretazione del contratto in merito al carattere essenziale della prestazione di “tutoraggio” e al danno che la mancata fruizione dello stesso avrebbe determinato all’attività intra- presa dal ricorrente. Il motivo è inammissibile. Osserva il Collegio che la Corte di appello ha ritenuto che lo svolgi- mento del “tutoraggio”, alla stregua del contratto di finanziamento, corrispondeva ad una spesa a fondo perduto e non costituiva un obbligo contrattuale posto a carico di Sviluppo Italia, ma un obbligo posto a carico di Tripepi, quale beneficiario del finanziamento, che ne doveva consentire lo svolgimento; ha, quindi, concluso, prendendo atto che l’attività imprenditoriale in relazione alla quale era stato erogato il con- tributo era cessata prima della scadenza, che il mancato svolgimento dell’attività di formazione in questione era da imputare, per tale Ric. 2020 n. 6597 sez.
M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 6597/2020 Numero sezionale 7306/2021 Numero di raccolta generale 24644/2021 motivo, allo stesso Tripepi. Data pubblicazione 13/09/2021 In realtà la Corte territoriale propone con chiarezza la propria, pur succinta, valutazione sul punto.
Di contro il ricorrente non ha avuto cura di indicare e trascrivere il contenuto del contratto, indicando specificamente i punti ove trovino fondamento le sue prospettazioni, necessari per consentire la corretta valutazione della contestazione. Non ha nemmeno provveduto a speci- ficare quali regole dell'interpretazione legale sarebbero state disattese dalla Corte di merito, sebbene questa Corte abbia già specificato che «In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una inda- gine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legit- timità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è te- nuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.» (Cass.n. 27136 del 15/11/2017;
Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 17168 del 9/10/2012) e la censura si rivela così inammissibile.
5. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispo- sitivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dell’art.13, comma 1 bis, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019; Cass. S.U. n. 4315 del 20/02/2020).Ric. 2020 n. 6597 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 6597/2020 Numero sezionale 7306/2021 Numero di raccolta generale 24644/2021 Data pubblicazione 13/09/2021
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021. Il Presidente (dr. Massimo Ferro) Ric. 2020 n. 6597 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a