Cassation court dismisses appeal against state bond interest rate reduction as lawful administrative act.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the plaintiffs' claim for higher interest rates on state bonds. The plaintiffs argued that the unilateral reduction of interest rates by the state violated their contractual rights, while the state contended the change was legally authorized and publicly notified. The court ruled that the legislative framework permitted such reductions and that the mechanism allowed investors to withdraw before the new rate applied, thereby protecting their reliance interests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 4, D.L. 200/2011; Art. 173, comma 4, D.L. 200/2011: The unilateral reduction of interest rates on state bonds by the public administration is lawful if the investor retains the right to withdraw before the new rate takes effect, ensuring the protection of their reliance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11021/2020 R.G. proposto da Lodato Giuseppe, Lodato Fabio, Lodato Marco e Lodato Gennaro, tutti rappre- sentati e difesi dall’Avvocato Raffaella D’Angelo, unitamente alla quale sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avvocato Gabriella Arcuri in Roma, Via Appia Nuova, n.103 - Ricorrenti – contro Poste Italiane S.P.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Anna Maria Rosaria Ursino, unitamente alla quale è elettiva- mente domiciliata presso l’Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane, Viale Europa n.190, Roma, come da procura alle liti a margine del controri- corso - Controricorrente – F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11021/2020 Numero sezionale 7307/2021 Numero di raccolta generale 24527/2021 Avverso la sentenza n. 1351/2019 della CORTE di APPELLO di SALERNO de-Data pubblicazione 10/09/2021 positata il 03/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Laura Tricomi. RITENUTO CHE: Con ricorso depositato il 22/10/2014 Giuseppe Lodato, Fabio Lo- dato, Marco Lodato e Gennaro Lodato, premesso di essere titolari - nella qualità di eredi di Filomena Cuoppolo e di Annamaria Solomita – di quattro buoni postali fruttiferi serie “O”, due emessi il 29/12/1983 e due emessi il 5/1/1984, denunciarono che Poste Italiane SPA (di se- guito, anche Poste) in data 22/3/2014, alla scadenza dei suindicati titoli aveva corrisposto l’importo complessivo di euro 22.381,93, inferiore a quello spettante secondo le condizioni riportate a tergo dei buoni in questione, e sostennero che, stante il rapporto contrattuale, Poste avrebbe dovuto procedere al rimborso riconoscendo i tassi di interesse indicati sui buoni e non quelli previsti nei successivi decreti ministeriali perché nei titoli non risultava specificato che i tassi avrebbero potuto subire variazioni; richiamarono a sostegno Cass.
Sez. U.n.13979/2007. La sentenza di primo grado, favorevole ai ricorrenti, è stata total- mente riformata in appello. La Corte di appello di Salerno ha escluso la assimilabilità della fat- tispecie in esame a quella esaminata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite; ha, invece, ritenuto, in linea con la recente decisione a Sez. U. n. 3963/2019, che la variazione sopravvenuta in pejus del tasso di in- teresse disposta con decreto ministeriale, era conforme al disposto le- gislativo ed era consentita, essendo stata soddisfatta la conoscenza della modifica da parte dei risparmiatori attraverso le forme della pub- blicità legale.
Giuseppe Lodato, Fabio Lodato, Marco Lodato e Gennaro Lodato Ric. 2020 n. 11021 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11021/2020 Numero sezionale 7307/2021 Numero di raccolta generale 24527/2021 Data pubblicazione 10/09/2021 hanno proposto ricorso per cassazione con due mezzi, corredati da me- moria, avverso la sentenza in epigrafe indicata, nei confronti di Poste Italiane SPA che ha replicato con controricorso.
É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380- bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. CONSIDERATO CHE:
1. Il ricorso è articolato in due motivi. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.173 del T.U. approvato con d.P.R. n.156/1973, come modifi- cato dal d.l. n.460/1974, conv. in legge n.588/1974, e la violazione dell’art.47 Cost. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.173 del T.U. approvato con d.P.R. n.156/1973, come modifi- cato dal d.l. n.460/1974, conv. in legge n.588/1974, nonché degli artt. 1375, 1374 e 1339 cod.civ. Sotto plurimi aspetti, i ricorrenti denunciano in entrambi i casi la violazione dell’onere di informazione in merito alla variazione del tasso di interesse.
Lamentano che sui buoni non fossero state apposte delle diciture circa la possibilità di inserzione automatica di interventi legi- slativi, modificativi dei tassi di interesse ad essi applicati, e deducono l’insufficienza della notizia riveniente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto modificativo dei tassi di interesse; rappresentano, in ragione del principio ex art. 1372 cod.civ. secondo il quale il con- tratto ha forza di legge fra le parti, la necessità che il contraente debole fosse messo in condizione di conoscere le clausole negoziali ed invo- cano i principi di correttezza e buona fede.
2. I motivi sono manifestamente inammissibili, laddove difettano di ogni indicazione ex art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, cod.proc.civ., omettendo di indicare il contenuto dei buoni e qualsiasi altro riferimento idoneo a rendere specifiche le censure proposte, Ric. 2020 n. 11021 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11021/2020 Numero sezionale 7307/2021 Numero di raccolta generale 24527/2021 neppure confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata.Data pubblicazione 10/09/2021 3. D’altronde, i motivi non meritano accoglimento anche perché la decisione impugnata ha, invero, osservato, nel merito, come il rendimento dei buoni postali fruttiferi emessi nel 1983 e 1984 sia stato rideterminato dal D.M. 13 giugno 1986, secondo il meccanismo di adeguamento di cui all’art.173 del d.P.R. n. 156/1973 (cd. codice postale), applicabile ratione temporis, in conformità al precedente di cui alle Sezioni unite di questa Corte n. 3963 del 11/02/2019, ove è stato precisato che «In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come no- vellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui al D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3, atteso che que- st'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni frutti- feri postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avreb- bero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il D.M., sicchè il citato D.M. 19 dicembre 2000, art. 9, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore» e che, in base alla normativa applicabile «era consentito alla pubblica amministra- zione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale.
I buoni Ric. 2020 n. 11021 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11021/2020 Numero sezionale 7307/2021 Numero di raccolta generale 24527/2021 soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi Data pubblicazione 10/09/2021 rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e conver- titi nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse.
A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel mo- mento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.». La suddetta pronuncia a Sezioni Unite ha, altresì, precisato che la conoscenza della modifica dei tassi di interesse è affidata dal legislatore alla sola pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, trattandosi di una cono- scenza che deriva dalla pubblicità legale a ciò conseguente, oltre che, ovviamente, dal generale principio della conoscenza della norma che aveva attribuito alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sotto- scritti.
Ha, quindi, affermato, sulla scorta della qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione, sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass. Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n. 19002 del 31 luglio 2017), che tale qualificazione aveva giustificato la sogge- zione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni dei tassi di interesse derivanti dalla sopravvenienza dei decreti mini- steriali ed ha confermato come la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo, secondo la previsione dell'art. 1339 cod.civ., puntualiz- zando che «Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si Ric. 2020 n. 11021 sez.
M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11021/2020 Numero sezionale 7307/2021 Numero di raccolta generale 24527/2021 Data pubblicazione 10/09/2021 intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccani- smo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella im- posizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto.
Vi è da dire che, a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla origi- naria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'eser- cizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli inte- ressi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della va- riazione.
Pertanto, la variazione del tasso di interesse, disposta unila- teralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina appli- cabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo.» Va infine rammentato che, sul punto, si annovera la recente sen- tenza della Corte Costituzionale n.26 del 2020 che ha ritenuto non fon- date le questioni di legittimità costituzionale mosse avverso l’art.173 cit.
4. in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispo- sitivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 11021 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 11021/2020 Numero sezionale 7307/2021 Numero di raccolta generale 24527/2021 Data pubblicazione 10/09/2021 versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dell’art.13, comma 1 bis, del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115 (Cass. S.U. n. 4615/2020).
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giu- dizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00=, oltre euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, 15 luglio 2021. Il Presidente (dr.Massimo Ferro) Ric. 2020 n. 11021 sez. M1 - ud. 15-07-2021 Cons. est. Laura Tricomi F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1