Italian court dismisses appeal claiming handwriting experts failed to prove wills were forged. Appeal rejected for lack of admissible grounds. Court upholds lower court's finding of non-authenticity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation that two holographic wills were not authentic. The appellant argued the technical experts failed to consider the testator's natural physical decline, but the court found the existing expert opinion sufficient to establish the documents did not originate from the same hand. Consequently, the appeal lacked the necessary grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, lett. b) c.p.c.; Art. 363, c. 1, lett. c) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely expresses disagreement with the technical findings or fails to demonstrate that the lower court omitted decisive facts, as the existing expert evidence sufficiently supports the decision on document authenticity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente C, ORDINANZA sul ricorso 900-2020 proposto da: GAGLIARDI GIOVANNINA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell'avvocato LINO IULIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA GUERRERA; - ricorrente - contro PUPPO RAFFAELE, PUPPO BENEDETTO, PUPPO VINCENZO, PUPPO MARIA, PUPPO ASSUNTA, CRISCUOLO LUISA, PUPPO LEA, PUPPO DANNY, PUPPO MIRKO, PUPPO LOIDE, PUPPO RUBEN, PUPPO GIOVANNI; - intimati - avverso la sentenza n. 835/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 04/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Nella causa proposta dagli eredi legittimi di Puppo Raffaele nei confronti di Gagliardi Giovannina, la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la non autenticità dei due testamenti olografi a firma apparente del testatore, che contenevano la designazione della convenuta quale erede universale Per la cassazione della sentenza Gagliardi Giovannina ha proposto ricorso affidato a due motivi. Con il primo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordìne al punto della falsità dei testamenti.
Con il secondo motivo si censura la decisione perché non sono state considerate circostanze decisive ai fini del giudizio, che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a decidere diversamente. La causa è stata fissata davanti alla sesta sezione civile della Suprema corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza. Il primo motivo è inammissibile. La corte d'appello ha riconosciuto, sulla scorta della consulenza tecnica, che i testamenti non provenivano dalla stessa mano. Inoltre, essa ha posto in luce che il consulente tecnico, in base all'esame delle scritture di comparazione nell'arco di 25 anni, l'ultima delle quali precedente di un mese la morte, che non sussisteva una compromissione della capacità grafica del testatore.
La motivazione, pertanto, esiste non solo come parte grafica del documento, ma rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum (Cass. S.U., n. 8053/2014). È inammissibile anche il secondo motivo. Infatti, con esso non si censura un omesso esame di uno o più fatti decisivi, nel senso chiarito da questa Corte (Cass. n. 8053/2014, cit.), ma la ricorrente si duole, nel termini di un mero dissenso, perché il consulente tecnico d'ufficio e poi Ric. 2.020 n, 00900 sez. - ud.05-03-2.02.1. tti• i giudici di merito non hanno recepito i rilievi in ordine alla ricadute sul gesto grafico del naturale progredire del declino psico-fisico del de cuius.
Una critica così concepita non è proponibile in cassazione (Cass. n. 16526/2016). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 marzo 2021. Il P' dente DEPOSIMIO IN CANCELLERIA Roma, Y q Cr v 9. IL FUNZIO •