Creditor's attempt to challenge heir's renunciation as simulated for debt evasion is inadmissible. Creditor cannot claim inheritance title directly. Court dismisses appeal as inadmissible. Creditor cannot claim inheritance title directly. Court dismisses appeal as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the creditor's claim. The creditor argued that the heir's renunciation of inheritance was simulated to evade debt, while the lower court found no evidence of simulation and noted the lack of proof regarding the creditor's claim. The Supreme Court ruled that a creditor lacks standing to directly demand the inheritance title, as they can only seek protection of the assets the renouncing heir might have acquired, not the inheritance itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 524 c.c.; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002: A creditor cannot directly request the court to declare an heir's renunciation of inheritance simulated to the detriment of the creditor, as the creditor is foreign to the succession proceedings and cannot claim the inheritance title in place of the heirs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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te _ 2C( ORDINANZA sul ricorso 38422-2019 proposto da: RIZZATO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO VITELLI 10, presso lo studio dell'avv. FABIO DI MATTEO, rappresentata e difeso dall'avv. DOMENICO CIOCIA; - ricorrente- contro MANGIA PANCRAZIO, MANGIA ELISA, MANGIA DANIELA, MANGIA MARTINA; - intimati - avverso la sentenza n. 1098/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Rizzato Maria chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi il figlio Mangia Pancrazio e le nipoti, figlie del medesimo Pancrazio (Mangia Elisa e Mangia Martina).
Chiedeva, in relazione alla successione del coniuge Mangia Salvatore Silvio, accertarsi la simulazione della rinuncia di Mangia Pancrazio all'eredità del genitore, in quanto effettuata solo al fine di sottrarre i beni ereditari dalle pretese dei creditori del chiamato; e, per l'effetto, chiedeva accertarsi il carattere fittizio dell'accettazione dell'eredità effettuate dalle figlie del chiamato, non essendo rispondente al reale svolgimento degli eventi che le medesime fossero subentrate per rappresentazione al genitore rinunciante. Sottolineava che i beni ereditari non erano stati acquisiti dalle figlie di Pancrazio, il quale si era comportato come effettivo titolare dei medesimi beni, occupandosi della loro gestione, anche per il tramite della madre, che aveva anticipato nell'interesse del figlio cospicue somme a fronte dell'impegno assunto dal medesimo di provvedere alla restituzione quando ne avesse avuto la disponibilità.
La Rizzato precisava che proprio la sua qualità di creditore del chiamato giustificava l'azione volta a fare accertare il carattere simulato della rinuncia. La Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio con Mangia Daniela e Mangia Elisa, contumace Mangia Pancrazio, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda, riconoscendo che, rispetto alla rinuncia all'eredità, non è configurabile la simulazione. La corte di merito ha aggiunto che la Rizzato non aveva dato la prova del credito vantato verso il chiamato. Per la cassazione della sentenza Rizzato Maria ha proposto ricorso affidato a tre motivi: con il primo la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha negato che la rinuncia fosse simulata; con il secondo si censura la decisione perché la corte d'appello ha inserito nella sentenza considerazioni del tutto estranee all'oggetto della causa; il terzo motivo è infine diretto contro la statuizione con la quale la corte d'appello ha negato che l'attrice avesse dato la prova del proprio credito verso il chiamato rinunciante.
Mangia Pancrazio, Mangia Elisa e Mangia Martina sono rimasti intimati. Ric. 2019 n. 38422 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte con proposta di manifesta infondatezza del ricorso. Il primo motivo è inammissibile. La rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non ricettizio, sicché non può configurarsene la simulazione, essendo impossibile l'accordo fra dichiarante e destinatario (Cass. n. 4162/2015; n. 1474/1969; n. 1026/1967; n. 970/1967). La ricorrente ripropone in questa sede le medesime considerazioni già fatte in grado d'appello, ma le medesime non scalfiscono minimamente l'assunto teorico sulla non configurabilità della simulazione della rinuncia all'eredità.
Si deve rimarcare che l'azione, inizialmente proposta dalla Rizzato, è stata giustificata dalla esistenza di crediti dell'attuale ricorrente verso il rinunciante. Come chiarito da questa Corte nel precedente ampiamente richiamato nella sentenza impugnata (Cass. n. 4162/2015), il creditore del chiamato, in ipotesi pregiudicato dalla rinuncia, ha a disposizione un apposito strumento di tutela, costituito dalla impugnazione della rinuncia ex art. 524 c.c. L'impugnazione della rinuncia, prevista da tale norma, è volta a far dichiarare l'inefficacia della stessa rinuncia nei confronti dei creditori al solo fine di consentire a costoro di agire sul patrimonio ereditario.
Soddisfatte le ragioni dei creditori, la rinuncia del chiamato conserva la sua efficacia: egli non diventa erede, così come non diventa erede il creditore che si avvalga del rimedio. Ciò che sopravanza le ragioni del creditore non va all'autore della rinunzia, ma è acquisito dal chiamato successivo al rinunciante che ha accettato l'eredità successivamente alla rinuncia stessa. Il creditore del chiamato non è neanche pregiudicato dall'eventuale accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia Ric. 2019 n. 38422 sez.
M2 - ud. 05-03-2021 -3- (cfr. Cass. n. 1476/1971). Egli avrebbe pur sempre il diritto di fare accertare, ex art. 524 c.c., l'inefficacia della rinuncia nei suoi confronti. A un attento esame le considerazioni che si leggono nel ricorso, intese a suffragare la configurabilità della rinuncia quale atto ricettizio suscettibile di simulazione, sembrano ispirate più che verso la tutela delle ragioni creditorie, eventualmente pregiudicate dalla rinuncia, dalla pretesa che il chiamato rinunciante sia lui l'erede al posto delle figlie. Ma una tale pretesa non è proponibile da parte del creditore del chiamato.
All'infuori della tutela offerta dai beni che il rinunciante avrebbe potuto acquisire, il creditore è estraneo sia alla delazione del rinunciante, sia a quella dei chiamati in subordine. Egli non può pretendere, oltre l'acquisizione dell'eredità nella sfera del rinunciante in funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, che il debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati in ordine successivo. Il secondo motivo è inammissibile: le considerazioni della sentenza impugnata, di cui si censura la estraneità rispetto alla lite, non esprimono alcun fraintendimento e si spiegano perché la corte d'appello ha trascritto la motivazione della sentenza della Suprema Corte nella quale era affermato il principio applicato nel caso in esame.
È inammissibile anche il terzo motivo. La considerazione oggetto di censura (sul difetto di prova del credito) è stata proposta dalla Corte d'appello solo per completezza di motivazione. Essa non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione (Cass. n. 10420/2005), interamente e autonomamente fondata sulla natura unilaterale e non ricettizia dell'atto di rinuncia all'eredità, cui non possono applicarsi i principi e i criteri della simulazione. In tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna da sola idonea a Ric. 2019 n. 38422 sez.
M2 - ud. 05-03-2021 -4- supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all'impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta (Cass. n. 3633/2017). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla spese. Ci sono le condizioni per dare atto ex art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ma Il Pr