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Ordinanza — n. 24522/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's claim for defense fees and unsuccessful debt recovery expenses against Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24522/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially overturned the Tribunal of Ferrara's order regarding the liquidation of defense fees and expense reimbursements. The Tribunal had rejected the claim for expenses related to unsuccessful debt recovery procedures, while the Court found this reasoning erroneous. Consequently, the Court ordered the Tribunal to re-liquidate the amounts in favor of the defense lawyer, including costs for failed recovery attempts.

Regesto Legislator

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Art. 116 d.p.r. n. 115/2002; Art. 15, 2° co., dec. Igs. n. 150/2011: A defense lawyer of record is entitled to reimbursement of expenses incurred in unsuccessful debt recovery procedures when claiming professional fees.

Parole chiave

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defense lawyer fees expense reimbursement unsuccessful debt recovery procedural liquidation Ministry of Justice Cassation review legal representation costs liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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Art. 116 d.p.r. n. 115/2002
Assolto l'incarico, l'avvocato Montanari, esperite invano le procedure pur esecutive volte al recupero del suo credito al compenso, domandava ai sensi dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 la liquidazione delle spettanze a lui dovute ed il rimborso delle spese anticipate.
Art. 15, 2° co., dec. Igs. n. 150/2011
la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all'art. 15, 2° co., del dec.
Art. 360, 1° co., n. 2, cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 2, cod. proc. civ. la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all'art.
Art. 375, n. 5), cod. proc. civ.
Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, di assorbimento del terzo motivo di ricorso nel buon esito del secondo motivo; il presidente ai sensi dell'art.
Art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ.
proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, di assorbimento del terzo motivo di ricorso nel buon esito del secondo motivo; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il riferimento all'insegnamento di questa Corte.
Art. 384, 1° co., cod. proc. civ.
All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall'insegnamento di questa Corte n.
Art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002
In ogni caso, in dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso, non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co.
art. 86 cod. proc. civ
MNTLSN74A20A965Q - da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Ferrara, alla via Chiesa, n.
art. 116 d.p.r. n. 115/2002
Assolto l'incarico, l'avvocato Montanari, esperite invano le procedure pur esecutive volte al recupero del suo credito al compenso, domandava ai sensi dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 la liquidazione delle spettanze a lui dovute ed il rimborso delle spese anticipate.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 15.10.2020, n. 22292
Cass. (ord.) 15.10.2020, n. 22292).
Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579
Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 36276 - 2019 R.G. proposto da: Avvocato ALESSANDRO MONTANARI - c.f. MNTLSN74A20A965Q - da se medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Ferrara, alla via Chiesa, n. 156, presso il proprio studio. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO e PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Ferrara. INTIMATO avverso l'ordinanza dei 18/19.11.2019 del Tribunale di Ferrara, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. L'avvocato Alessandro Montanari veniva nominato difensore d'ufficio di Enea Anthony nel procedimento penale iscritto al n. 3621/2016 r.g.n.r. innanzi al Tribunale di Ferrara.

2. Assolto l'incarico, l'avvocato Montanari, esperite invano le procedure pur esecutive volte al recupero del suo credito al compenso, domandava ai sensi dell'art. 116 d.p.r. n. 115/2002 la liquidazione delle spettanze a lui dovute ed il rimborso delle spese anticipate.

3. Con decreto depositato il 17.5.2019 il Tribunale di Ferrara rigettava l'istanza.

4. L'avvocato Montanari proponeva opposizione. Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

5. Con ordinanza dei 18/19.11.2019 il Tribunale di Ferrara accoglieva parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, liquidava in favore dell'opponente la somma di euro 300,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario e agli accessori di legge; compensava le spese del giudizio di opposizione. Evidenziava tra l'altro il tribunale che nulla era dovuto all'opponente a titolo di compensi e di rimborso delle spese sostenute con riferimento alle iniziative infruttuosamente esperite ai fini del recupero del credito al compenso.

6. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l'avvocato Alessandro Montanari; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Jt\ 7. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, di assorbimento del terzo motivo di ricorso nel buon esito del secondo motivo; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 2, cod. proc. civ. la violazione delle norme sulla competenza con riferimento all'art. 15, 2° co., del dec. Igs. n. 150/2011; la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata. Deduce che competente funzionalmente a conoscere l'opposizione proposta avverso il decreto depositato il 17.5.2019 sarebbe stato il presidente del Tribunale di Ferrara, quale capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato che aveva emesso l'iniziale decreto. Deduce quindi che la trattazione e la decisione dell'opposizione da parte di un diverso magistrato è causa di nullità dell'ordinanza dei 18/19.11.2019 per vizio ex art. 158 cod. proc. civ. afferente alla costituzione del giudice.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 116 d.p.r. n. 115/2002 e dell'art. 15, 5° co., dec. Igs. n. 150/2011. Deduce che ha errato il Tribunale di Ferrara a ritenere che il difensore d'ufficio non ha diritto alla liquidazione, a carico dell'erario, degli onorari e delle spese correlate alle procedure invano esperite ai fini del recupero nei confronti dell'assistito del credito al compenso. Deduce segnatamente che l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in materia induce a ritenere che il difensore d'ufficio, in quanto esercente un munus publicum, non può accollarsi gli oneri economici connessi alle imprescindibili attività di recupero del proprio credito al compenso professionale, oneri di cui inevitabilmente l'erario deve farsi carico.

11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 132 cod. proc. civ. Deduce che ha errato il Tribunale di Ferrara a compensare integralmente le spese del giudizio di opposizione in considerazione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della mancata costituzione del Ministero.

12. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Vero è che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ. E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria, propriamente con riferimento al primo motivo, non sono - come si dirà - da condividere.

13. Il primo motivo è dunque privo di fondamento e da respingere.

14. E' sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il riferimento all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (cfr. Cass. (ord.) 15.10.2020, n. 22292). Su tale scorta si rimarca, in ordine al rilievo svolto dal ricorrente in memoria, che non ha valenza alcuna il riscontro di una formale delega da parte del presidente del tribunale in favore del giudice che ha trattato e deciso l'opposizione.

15. Il secondo motivo è viceversa fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo.

16. Analogamente è sufficiente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., il riferimento all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. (ord.) 10.9.2019, n. 22579). Va condiviso quindi l'assunto del ricorrente secondo cui "il difensore nominato d'ufficio (...) non si debba anche accollare gli oneri economici di una attività prevista per legge" (così ricorso, pag. 8).

17. In accoglimento e nei limiti del secondo motivo di ricorso l'ordinanza dei 18/19.11.2019 del Tribunale di Ferrara va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto - al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall'insegnamento di questa Corte n. 22579/2019 dapprima citato.19. In ogni caso, in dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso, non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 10 co. bis dell'art. 13 d.p.r. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti del medesimo motivo l'ordinanza dei 18/19.11.2019 del Tribunale di Ferrara e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito nell'accoglimento del secondo motivo il terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione II della Corte Suprema di Ca