Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24471/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to extinguished claim via third-party settlement, ordering costs against cooperative.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24471/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cooperative's appeal inadmissible because the underlying claim was extinguished by a settlement reached with third-party commissioners. Although the cooperative argued the dispute ended, the court found the settlement involved parties outside the original litigation, meaning the legal interest to challenge the lower court's judgment no longer existed. Consequently, the appeal was rejected for lack of standing, and the cooperative was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: An appeal is inadmissible for lack of interest when the subject matter of the dispute is extinguished by a settlement concluded with subjects extraneous to the ongoing proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest appeal third party settlement extinguished claim procedural inadmissibility legal standing requirement società cooperativa economia sociale cooperazione economica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Art. 13 comma 1-bis del d.p.r. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. 8053/2014
Manifestamente infondata è la censura nella parte in cui è denunciato il vizio motivazionale, atteso che il percorso argomentativo della sentenza impugnata è chiaro e lineare e non inferiore al minimo costituzionale (Cass. S.U. 8053/2014).
Cass. S.U. n.5314/2020
115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

guente ORDINANZA ( sul ricorso 31721-2019 proposto da: SE.A.TT. SOC. COOP. SOCIALE ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI, 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ORSOMARSO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA AMAN'IliA; - ricorrente - contro PROVINCIA DI COSENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato CIRO SINDONA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE PRISCO; - controricorrente - contro BILO l 10 LUIGI; - intimato - avverso la sentenza n. 1309/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n.1309/2019 depositata il 20-6-2019 e notificata il 18-7-19, pronunciando sull'appello proposto dalla Provincia di Cosenza avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che l'aveva condannata al pagamento di €69.680 in favore della Cooperativa sociale SE.A.TT. a r.I., ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta dall'originaria attrice nei confronti della Provincia di Cosenza.

2. Avverso detta sentenza la Cooperativa sociale SE.A.TT. a r.l. propone ricorso affidato a un solo motivo, resistito con controricorso dalla provincia di Cosenza. Luigi Bilotto è rimasto intimato. In data 21-7-2020 è stata depositata comparsa di costituzione di nuovo difensore di parte ricorrente. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, per essere intervenuta nelle more l'estinzione del credito azionato, come da transazione conclusa con i Commissari straordinari del Comune di Cosenza, documentata dagli atti depositati in allegato alla memoria.

3. Preso atto di quanto sopra, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso Ric. 2019 n. 31721 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- che la definizione transattiva, con la conseguenziale estinzione del credito azionato nei confronti della Provincia di Cosenza come da espressa dichiarazione di parte ricorrente, è intervenuta con i Commissari straordinari del Comune di Cosenza, ossia con soggetti estranei al giudizio. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente nella memoria illustrativa, non può dichiararsi cessata la materia del contendere, per essere stata la transazione conclusa con soggetto che non ha partecipato al giudizio, ma deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della parte ricorrente, come da sua espressa dichiarazione di sopravvenuta estinzione del credito azionato nei confronti della Provincia di Cosenza, da cui consegue l'inammissibilità del ricorso.

4. Circa la statuizione in ordine alle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale deve, a tale esclusivo riguardo, valutarsi l'ammissibilità e la fondatezza del gravame_ Premesso che il credito azionato dalla SE.A.TT. a r.l. ha ad oggetto il corrispettivo per il servizio alla stessa affidato dal Comune di Cosenza con determinazione dirigenziale n.421/2010 e concernente l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili per il periodo marzo-giugno 2010, la censura è inammissibile nella parte in cui manca l'indicazione delle norme di legge asseritamente violate e anche per la genericità ed inconcludenza delle deduzioni sul "coinvolgimento" della Provincia, del quale non è specificato il titolo e neppure è indicato il tenore della determinazione comunale a supporto della dedotta legittimazione passiva di detto Ente, con il quale la stessa ricorrente ammette di non Ric. 2019 n. 31721 sez.

M1 - ud. 20-04-2021 -3- avere avuto alcun vincolo contrattuale (cfr. comparsa di costituzione del nuovo difensore depositata il 21-7-2020). Manifestamente infondata è la censura nella parte in cui è denunciato il vizio motivazionale, atteso che il percorso argomentativo della sentenza impugnata è chiaro e lineare e non inferiore al minimo costituzionale (Cass. S.U. 8053/2014). Inconferente, da ultimo, è la deduzione svolta nella memoria illustrativa circa la riconducibilità della chiamata in causa della Provincia alle difese di Bilotto, nei cui confronti alcuna doglianza è stata espressa in ricorso.

5. In conclusione, stante l'inammissibilità e infondatezza del ricorso nei termini precisati, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite del presente giudizio nel rapporto processuale con la parte costituita devono porsi a carico di parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della Provincia di Cosenza delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi €5.700, di cui €100 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2019 n. 31721 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -4- Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta- sottosezione Prima -