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Ordinanza — n. 24461/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24461/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24461/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7109/2019 R.G. proposto da CREDITO FONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Ro- berto Boschi, in qualità di mandataria con rappresentanza della BANCA CA- RIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Giovannelli, con domicilio eletto in Roma, via Licinio Stolone, n. 119, presso lo studio dell'Avv. Mariannina Maiolo; - ricorrente - contro BIAGI PAOLO e PALLADINO PAOLA, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Catalano, con domicilio eletto in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 15; - controrícorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7786/18 depositata il 5 dicembre 2018.

Regesto Legislator

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art. 2967 cod. civ; Ordinanza — n. 24461/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547); che la predetta disposizione, riformulando il testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento processuale un vizio specifico, consistente nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, emergente dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, escludendo pertanto la possibilità di far valere l'omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.

Parole chiave

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rinascita della qualità d'assicurato soppressione delle prestazioni assicurative riduzione dell'assicurazione rimborso all'assicurato riesame della rendita AI revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 2967 cod. civ
Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in rela- zione all'art. 2967 cod. civ.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7109/2019 R.G. proposto da CREDITO FONDIARIO S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Ro- berto Boschi, in qualità di mandataria con rappresentanza della BANCA CA- RIGE S.P.A. - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiola Giovannelli, con domicilio eletto in Roma, via Licinio Stolone, n. 119, presso lo studio dell'Avv. Mariannina Maiolo; - ricorrente - contro BIAGI PAOLO e PALLADINO PAOLA, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Catalano, con domicilio eletto in Roma, viale di Villa Grazioli, n. 15; - controrícorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7786/18 depositata il 5 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che con decreto ingiuntivo n. 511/14, emesso l'8 aprile 2014, il Tribunale di Viterbo, su ricorso della Banca Caríge S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, intimò a Paolo Biagi e Paola Palladino il pagamento della somma di Euro 45.376,15, a titolo di saldo debitore di un conto corrente in- testato al Biagi e garantito dalla Palladino; che con sentenza del 9 febbraio 2017 il Tribunale di Viterbo accolse l'op- posizione proposta dal Biagi e dalla Palladino, revocando il decreto ingiuntivo, dichiarando la nullità delle polizze di assicurazione sulla vita sottoscritte dagli opponenti, dichiarando compensato il saldo del conto, ricalcolato a seguito della dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che prevedevano il tasso d'interesse e la commissione di massimo scoperto, con il credito relativo alla restituzione delle somme investite nelle polizze dichiarate nulle, e con- dannò gli opponenti al pagamento della somma di Euro 19.283,04, oltre in- teressi; che il gravame interposto dal Biagi e dalla Palladino è stato parzialmente accolto con sentenza del 15 dicembre 2018, con cui la Corte d'appello di Roma ha esteso la dichiarazione di nullità alla polizza Carige Index n. 8814813, intestata all'attore, condannando la Banca al pagamento delle somme di Euro 15.000,00 in favore del Biagi e di Euro 23.000,00 in favore della Palladino, oltre interessi; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, il Credito Fondiario S.p.a., in qualità di mandatario con rappre- sentanza della Banca Carige; che il Biagi e la Palladino hanno resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in rela- zione all'art. 2967 cod. civ. ed all'art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sostenendo che, nel ritenere non provato il credito relativo al saldo del conto corrente, a causa della mancata produzione in giudizio degli estratti conto relativi al periodo 10 ottobre 2012-10 febbraio 2014, la sentenza impugnata ha erroneamente richiamato la relazione depositata dal c.t.u. no- minato nel corso del giudizio, dalla quale non risultava affatto la mancanza dei predetti documenti, ma solo la difformità del saldo da quello allegato a sostegno della domanda; che, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di esami- nare gli estratti conto, dai quali emergeva che il saldo allegato a sostegno della domanda corrispondeva a quello in atto al 30 settembre 2012, con l'ag- giunta degl'interessi maturati al 10 febbraio 2014 e la detrazione dell'importo ricavato dal realizzo delle polizze di assicurazione, non essendo stata com- piuta alcuna operazione dopo il 30 settembre 2012, in quanto il conto era stato chiuso e l'esposizione era stata trasferita a sofferenza; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2967 cod. civ. e dell'art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ribadendo che la Banca aveva pienamente assolto il proprio onere probatorio, mediante la produzione degli estratti conto relativi al pe- riodo 31 dicembre 2004-30 settembre 2012, che avevano costituito oggetto di esame da parte del c.t.u. e di discussione tra le parti; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto la medesima questione, sono inammissibili; che la ricorrente lamenta infatti l'errata valutazione della relazione depo- sitata dal c.t.u. e l'omesso esame degli estratti conto prodotti in giudizio, in tal modo sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale probatorio ac- quisito agli atti, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il com- pito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr.

Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547); che la predetta disposizione, riformulando il testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ha introdotto nell'ordinamento processuale un vizio specifico, consistente nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, emergente dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, escludendo pertanto la possibilità di far valere l'omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.

Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. I, 26/09/2018, n. 23153; Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11892); che nella specie, anche a voler ravvisare il fatto storico pretermesso dalla sentenza impugnata nella chiusura del conto corrente e nel trasferimento del relativo saldo a sofferenza in data corrispondente a quella risultante dall'ul- timo estratto conto prodotto in giudizio, le censure proposte dalla ricorrente dovrebbero considerarsi prive di specificità, non essendo accompagnate dalla indicazione della fase processuale e dell'atto nel quale la predetta circostanza sarebbe stata fatta valere; che la parte che in sede di legittimità intenda far valere il vizio di motiva- zione, sia pure nei limiti imposti dal testo vigente dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., è tenuta infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., ad indicare non solo il fatto storico il cui esame è stato omesso e le ragioni per cui esso deve ritenersi idoneo ad orientare diversamente la decisione, ma anche il dato testuale o extratestuale da cui lo stesso emerge, nonché come e quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (cfr.

Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 10/08/2017, n. 19987; Cass., Sez. VI, 27/11/2014, n. 25216); che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso a