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Ordinanza — n. 24456/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against bank debt judgment, ruling bank must prove full account history.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24456/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the appeal against a lower court judgment that had confirmed a bank's claim for substantial debt. The appellants argued they did not need to produce full account statements, while the bank contended the debt was valid and undisputed. The court ruled that because the bank acted as the substantive plaintiff in the summary opposition proceedings, it bore the burden of producing complete account records to prove the interest calculations, a duty the lower court incorrectly placed on the customers.

Regesto Legislator

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Art. 345 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In bank current account disputes where the bank acts as the substantive plaintiff, it bears the burden of producing full account statements to prove interest calculations, and the appellate court must examine nullity of clauses ex officio.

Parole chiave

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bank current account dispute burden of proof interest appellate court nullity substantive plaintiff status account statement reconstruction documenti bancari titolari di conti bancari avere bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Nel secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 345 c.p
art. 2697 c.c
Nel secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U., n. 7294/2017
(Cass., S.U., n. 7294/2017;
Cass., n. 19251/2018
Cass., n. 19251/2018; Cass., 26496/2019).
Cass., n. 21466/2019
Deve osservarsi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo la Banca ricorrente, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuta a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (Cass., n. 21466/2019).
Cass., n. 15148/2018
Cass., n. 26496/2019
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Testo completo

te u t e ( ORDINANZA sul ricorso 27728-2018 proposto da: CULORA CALOGERINA, MAUGERI SANTO, MAUGERI SALVATORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PROPERZIO 5, presso lo studio dell'avvocato CARLO CICALA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA N1AZZERA, ALESSANDRO RICCIONI; - ricorrenti - contro ITALFONDIARIO SPA, in persona del procuratore pro tempore, nella sua qualità di procuratore della Castello Finance Sri, nonché nella sua qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74 SC.B, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 306/2018 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata 1'01/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO. RILEVATO CHE:

1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 306/2018, ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale di Caltanissetta, depositata il 30/08/2011, con la quale, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 85/2004, emesso dallo stesso Tribunale, sono stati condannati Maugeri Salvatore, Culora Clogerine e Maugeri Santo, in solido, a pagare in favore di Intesa S.p.A. la somma di 87.618,23 euro, oltre interessi e spese processuali, nonché l'Intesa S.p.A. a versare a Maugeri Salvatore e Culora Calogerina l'importo di 1.796, 61 euro, oltre interessi.

2. Le motivazioni posta a fondamento della decisione di appello sono state le seguenti: La parte appellanti non hanno assolto all'onere di produzione degli estratti conto necessari a provare l'andamento di conto, essendosi limitati a chiedere l'accoglimento della domanda riconvenzionale già avanzata con l'atto di opposizione, volta ad ottenere la restituzione della somma di 2.18,17 euro. Gli opponenti si sono limitati a contestare la mancata dimostrazione del credito e l'inidoneità probatoria del saldaconto, senza porre in discussione la validità del contratto.

Ric. 2018 n. 27728 sez. M1 - ud. 31-03-2021 -2- - Il saldo dei conti correnti è stato correttamente ricostruito sulla base delle modalità di calcolo operate dal c.t.u., le cui conclusioni sono immuni da errori logici e/o di calcolo. - La garanzia fideiussoria in mancanza del formale disconoscimento della firma apposta in calce alla nota del 25/01/2000, con la quale Maugeri Salvo ha manifestato alla Banca la propria volontà di costituirsi fideiussore, deve considerarsi come legalmente riconosciuta. - L'esiguità del credito vantato dai coniugi Maugeri (1.796,61 euro), rispetto a quello dell'istituto bancario (87.618,23 euro), giustifica pienamente la statuizione sulle spese del giudice a quo.

3. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione Maugeri Salvatore, Culora Calogerina e Maugeri Santo. Italfondiario S.p.A. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie difensive. CONSIDERATO CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.1283 e 1421 c.c., per avere il giudice di appello negato, in ragione dell'asserita mancata contestazione con la domanda originaria della validità del contratto, la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Lamentano i ricorrenti che la decisione impugnata si fonda su un orientamento della giurisprudenza di legittimità oramai superato e che, in ogni caso, gli stessi, in sede di opposizione, hanno contestato, implicitamente, attraverso la deduzione della mancata sottoscrizione dei contratti relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la validità del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria della Banca.

Ric. 2018 n. 27728 sez. M1 - ud. 31-03-2021 -3- 4.1. La censura è manifestamente fondata per le ragioni che seguono. 4.2. Deve preliminarmente osservarsi che la circostanza dedotta dai ricorrenti di avere censurato, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, la nullità delle pattuizioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto non sottoscritte, deve considerarsi pacifica dal momento che non è stata contestata dalla Banca controricorrente. 4.3. In ogni caso, la Corte di Appello, nell'omettere di esaminare il profilo della nullità oggetto di specifico motivo di appello, si è pronunciata in contrasto con l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame in relazione ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che supponga la validità ed efficacia di un rapporto oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia — trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio in appello ex art. 345 c.p.c. (Cass., S.U., n. 7294/2017;

Cass., n. 19251/2018; Cass., 26496/2019).

5. Nel secondo motivo si censura la violazione dell'art. 2697 c.c. poiché il giudice di appello, contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che la Banca opposta, benché processualmente convenuta ma attrice in senso sostanziale, non fosse onerata della produzione integrale degli estratti conto dall'apertura del rapporto sino alla sua estinzione. 5.1. La censura è manifestamente fondata poiché il giudice di appello ha ritenuto erroneamente che l'onere di produrre gli estratti conto relativi alla controversia incombesse sui correntisti.

Ric. 2018 n. 27728 sez. M1 - ud. 31-03-2021 -4- 5.2. Deve osservarsi che nell'opposizione a decreto ingiuntivo la Banca ricorrente, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuta a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (Cass., n. 21466/2019). 5.3. Alla luce di tali considerazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con orientamento consolidato, che nei rapporti bancari di conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass., n. 15148/2018).

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con conseguente rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2021. Ric. 2018 n. 27728 sez. M1 - ud. 31-03-2021 -5- P Il residen