Ordinanza — n. 24445/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, assumendo che l'estinzione del giudizio per la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, prevista dal comma 10 della norma citata, presupponeva necessariamente che il contribuente avesse, entro il 10 ottobre 2017, depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, giacché solo in questo caso, a norma del comma 8 del medesimo articolo, il processo sarebbe restato sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24445/2021 — snciv · Corte di Cassazione: 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, assumendo che l'estinzione del giudizio per la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, prevista dal comma 10 della norma citata, presupponeva necessariamente che il contribuente avesse, entro il 10 ottobre 2017, depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, giacché solo in questo caso, a norma del comma 8 del medesimo articolo, il processo sarebbe restato sospeso fino al 31 dicembre 2018.
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a seguente - ORDINANZA sul ricorso 33065-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dormciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LA NUOVA TERRAZZA SNC DI GALASSO GIANLUCA & COLELLA FRANCESCO, GALASSO FRANCESCO, GALASSO GIANLUCA, GALASSO LORENZO; - intimati - avverso la sentenza n. 271/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 03/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 271/02/2019, depositata il 3 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Molise ha dichiarato estinto il giudizio introdotto con appello dell'Amministrazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Isernia, che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da La Nuova Terrazza s.n.c. di Galasso Gianluca & Colella Francesco e dai soci Gianluca Galasso, Francesco Galasso e Lorenzo Galasso contro gli avvisi d'accertamento emesso nei loro confronti, per gli anni d'imposta 2006 e 2007, in materia di Irpef ed Iva.
La CTR ha dichiarato il giudizio estinto ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, convertito, con modifiche, nella legge n. 96 del 2017. Ha infatti ritenuto il giudice a quo che l'istanza di rinvio con richiesta di sospensione, formulata dai contribuenti ed accolta con l'ordinanza resa all'esito dell'udienza del 24 luglio 2017 ed in pari data, imponesse alla parte interessata di presentare istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, allo scopo di impedire il verificarsi dell'estinzione del giudizio, prevista dal ridetto art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017.
Non avendo l'appellante Ufficio presentato nel predetto termine l'istanza di trattazione, la CTR ha quindi dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese di lite. 2.1 contribuenti sono rimasti intimati. Ric. 2019 n. 33065 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:
1. Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, assumendo che l'estinzione del giudizio per la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, prevista dal comma 10 della norma citata, presupponeva necessariamente che il contribuente avesse, entro il 10 ottobre 2017, depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, giacché solo in questo caso, a norma del comma 8 del medesimo articolo, il processo sarebbe restato sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Nel caso di specie, rileva la ricorrente Agenzia, i contribuenti si erano invece limitati, sempre a norma del comma 8 dell'art. dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, a chiedere la sospensione delle controversie definibili, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso artic:olo, con conseguente sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017. Ed entro tale data essi non avevano depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, con la conseguenza che non vi era stata la protrazione della sospensione sino al 31 dicembre 2018 e, pertanto, non era necessaria la presentazione dell'istanza di trattazione entro tale data, né quindi poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio per l'omessa presentazione dellla stessa istanza.
Il motivo è fondato. Ric. 2019 n. 33065 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- Infatti, dalla stessa sentenza (oltre che dagli atti del giudizio d'appello riprodotti nel ricorso) risulta che i contribuenti avevano presentato istanza di sospensione delle controversie definibili, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni dello stesso articolo, con conseguente sospensione del processo fino al 10 ottobre 2017. Non emerge invece dalla sentenza impugnata che i contribuenti abbiano, entro il 10 ottobre 2017, depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, ai fini della protrazione della sospensione fino al 31 dicembre 2018.
Invero, la mancata presentazione di tale documentazione è stata dedotta dall'Agenzia già nel verbale del giudizio d'appello del 25 marzo 2019 (riprodotto nell ricorso), prima del passaggio in decisione della controversia. E comunque, per quanto qui interessa, la CTR ha individuato la causa dell'estinzione nella mancata riassunzione del giudizio, con istanza di trattazione, entro il 31 dicembre 2018, supponendo pertanto che esso fosse rimasto sospeso sino a tale data, ma senza dare atto che i contribuenti, successivamente a quell'originaria istanza trattata ed accolta all'udienza del 24 luglio 2017, avessero depositato copia della domanda di definizione e del versamento dei relativi importi.
E' quindi su questa specifica fattispecie estintiva, cristallizzata nella sentenza impugnata e regolata dalli art. 11, comma 10, d.l. n. 50 del 2017, che questa Corte è chiamata a pronunciarsi. Invero, a norma del predetto art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017, il processo, all'esito della iniziale richiesta dei contribuenti, se è stato ex lege «sospeso fino al 10 ottobre 2017» (essendo la relativa ordinanza dichiarativa di un effetto Ric. 2019 n. 33065 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- sospensivo legale predeterminato nell'an e nella durata), non è però «resta[to] automaticamente sospeso fino al 31 dicembre 2018», presupponendo tale protrazione il deposito della predetta documentazione entro il 10 ottobre 2017.
Non sussistevano allora i presupposti dell'estinzione del giudizio per la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018, prevista dal comma 10 della norma citata e dichiarata dalla sentenza impugnata. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che « In tema di definizione agevolata ex art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., in I. n. 96 del 2017, la sospensione del giudizio fino alla data del 31 dicembre 2018 opera soltanto se il contribuente inoltra la relativa richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di tale norma, e deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, sicché in mancanza di tali adempimenti, non occorre la presentazione, entro il suddetto termine, di un'istanza di trattazione ai sensi del comma 10 della medesima norma, in quanto il relativo procedimento non sospeso prosegue in forza dell'originario ricorso.» (Cass.
Sez. 5 - , Sentenza n. 2221 del 02/02/2021). Va quindi cassata la decisione impugnata, con rinvio al giudice a quo. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così d