Ordinanza — n. 24364/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente , ci ORDINANZA sul ricorso 30944-2019 proposto da: GHIRALDI NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 3, presso lo studio dell'avvocato GLORIA GEMMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GHIRALDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1214/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata 1'11/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24364/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «Violazione art. 11, Ric. 2019 n. 30944 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- comma 7, Costituzione, Decreto del Ministero dei lavori pubblici 02 agosto 1969, art. 6 comma 3 lettera E), comma 18 dell'art. 17 quater D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Lecce 01 dicembre 2016 n. 225, artt. 8 e 11 comma 9 D.L. 50/2017, art. 7 comma 18 D.L. 225/2016, artt. 112, 115, 167, 215, 215 c.pc., artt. 2697, 2700, 2702, 2704, 2712, 2714, 2720 c.c.». Censura la sentenza impugnata per avere escluso che, nella fattispecie, trovasse applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla I. n. 96/2017.
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seguente , ci ORDINANZA sul ricorso 30944-2019 proposto da: GHIRALDI NUNZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 3, presso lo studio dell'avvocato GLORIA GEMMA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GHIRALDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 1214/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata 1'11/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 11 marzo 2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, dichiarava inammissibile l'appello proposto da Nunzio Ghiraldi avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento relativo al classamento di immobile di proprietà del Ghiraldi. Osservava la CTR che l'impugnazione era tardiva, non rilevando in senso contrario la circostanza che «l'art. 11 DL 50/2011 abbia introdotto una "definizione agevolata delle controversie tributarie" disponendo - al nono comma - la sospensione di sei mesi per i termini di impugnazione per "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate", ma presuppone anche che la definizione si perfezioni "col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato".
Non sono pertanto definibili le controversie in materia di riconoscimento di ruralità di un immobile e più in generale quelle di accertamento catastale, in quanto di valore indeterminabile e che non hanno per oggetto diretto il pagamento di tributi». Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., «Violazione art. 11, Ric. 2019 n. 30944 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- comma 7, Costituzione, Decreto del Ministero dei lavori pubblici 02 agosto 1969, art. 6 comma 3 lettera E), comma 18 dell'art. 17 quater D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Lecce 01 dicembre 2016 n. 225, artt. 8 e 11 comma 9 D.L. 50/2017, art. 7 comma 18 D.L. 225/2016, artt. 112, 115, 167, 215, 215 c.pc., artt. 2697, 2700, 2702, 2704, 2712, 2714, 2720 c.c.». Censura la sentenza impugnata per avere escluso che, nella fattispecie, trovasse applicazione la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla I. n. 96/2017.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Sotto il primo profilo, va rammentato che l'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che difetti di tali requisiti (Cass. n. 15517 del 2020).
Nella specie, il ricorrente si è limitato ad invocare l'applicazione della sospensione dei termini di impugnazione sancita dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla I. n. 96/2017, senza tuttavia sottoporre a critica le ragioni addotte dalla CTR per escludere l'operatività nel caso di specie della norma invocata. In ogni caso la censura è infondata. L'art. 11, comma 1, del d.l. n.50/2017, conv. con mod. dalla I. n. 96/2017, stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere Ric. 2019 n. 30944 sez.
MT - ud. 27-04-2021 -3- definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo». Ai sensi del comma 9, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di sei mesi, «i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017».
La definizione della controversia è dunque subordinata al pagamento delle somme oggetto della pretesa tributaria e dei relativi interessi: in assenza di importi da versare non è pertanto ipotizzabile la definizione agevolata del giudizio. Nel caso di specie, vertendosi in controversia concernente il classamento di immobile del quale l'Ufficio non aveva riconosciuto la ruralità, correttamente la CTR ha ritenuto tardivo l'appello per non essere applicabile, non avendo l'atto impugnato ad oggetto il pagamento di tributi, la sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 1, del d.l. n. 50/2017, conv. con mod. dalla I. n. 96/2017.
Va conseguentemente disatteso anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la condanna alle spese sul presupposto della fondatezza del primo motivo. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2019 n. 30944 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 27 aprile