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Ordinanza — n. 24363/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax notice due to late appeal notification by private postal operator.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24363/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision declaring the appeal inadmissible. The agency argued the appeal was non-existent because it was sent by a private postal operator without authorization, while the taxpayers contended the appeal was timely. The court confirmed the appeal was invalid because, despite the nullity of the notification, there was no proof it reached the taxpayers before the statutory deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.: The nullity of judicial act notification by unauthorized private postal operators does not validate a late appeal if proof of receipt before the deadline is absent.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility private postal notification statutory deadline expiration burden of proof receipt Cassation procedural law revoca della rendita nuova domanda di rendita d'invalidità procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 149 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 e 291 cod.
Art. 291 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8069 del 2016
Essendo dedotto un error in procedendo questa Corte ha accesso diretto agli atti processuali (tra le tante, Cass. n. 8069 del 2016).
Cass. n. 299 del 2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 9058-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro DE CAROLIS ANNA MARIA, DE PAOLA SABRINA, DE PAOLA DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'OCA 47, presso lo studio degli avvocati SABRINA DE PAOLA e DAVIDE DE PAOLA, la prima rappresentata e difesa dagli avvocati SABRINA DE PAOLA e DAVIDE DE PAOLA, gli ultimi due rappresentati e difesi da se stessi; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6241/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Riteneva la CTR che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. I contribuenti resistono con controricorso, illustrato da successiva memoria. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 261/1999, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, 16 d.lgs. n. 546/1992, 1, commi 57 e 58, I. n. 124/2017, nonché 149 cod. proc. civ., Ric. 2019 n. 09058 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -2- per avere la CTR dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'Agenzia reputando inesistente la notifica dell'atto di appello. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 e 291 cod. proc. civ., per avere l'impugnazione, con la costituzione degli appellati, raggiunto il SUO SCOOO. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017». - «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo».

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla Ric. 2019 n. 09058 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione era ormai inutilmente spirato. Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

Occorre tuttavia verificare se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo. Essendo dedotto un error in procedendo questa Corte ha accesso diretto agli atti processuali (tra le tante, Cass. n. 8069 del 2016). Dall'esame di essi risulta: la sentenza di primo grado depositata il 21 settembre 2016; un elenco di raccomandate; Tracking spedizioni Nexive. Non risulta in atti alcun avviso di ricevimento né l'attestazione della data di recapito ai contribuenti.

Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L'appello è dunque inammissibile per tardività. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il ricorso va dunque rigettato. Ric. 2019 n. 09058 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- Le spese del giudizio vanno compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 27 aprile 2021. Il President