Cassation Court dismisses appeal against Regional Tax Commission for late appeal notification via private postal operator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a Regional Tax Commission decision declaring an appeal inadmissible. The agency argued the appeal was non-existent because it was sent by a private postal operator without authorization, while the taxpayer contended the appeal was timely. The court ruled that while such notifications are legally null, the lack of proof regarding the delivery date meant the appeal arrived after the statutory deadline, rendering it inadmissible for tardiness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 1, comma 2, lett. o) d.lgs. 58/2011; Art. 156 c.p.c.: A notification by a private postal operator without authorization is null and non-existent, but the lack of delivery proof prevents establishing timeliness, leading to inadmissibility if the deadline has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3795-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363991001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro POZZI MARCO VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO POZZI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4513/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 22/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Marco Valerio Pozzi contro l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, aveva notificato all'intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.
Riteneva la CTR che la notifica dell'appello fosse inesistente, in quanto effettuata da operatore di posta privata. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, lett.
o) d.lgs. n. 58/2011, 16, comma 3, e 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato inammissibile il gravame proposto dall'Agenzia reputando inesistente la notifica dell'atto di appello. Ric. 2019 n. 03795 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., per avere l'impugnazione, con la costituzione dell'appellato, raggiunto il SUO SCOOO. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto: - «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017». - «La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo».
Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che la sanatoria determinata dal raggiungimento dello scopo della notifica nulla non può rilevare ai fini della tempestività del ricorso se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario quando il termine di decadenza dall'impugnazione era ormai inutilmente spirato. Ric. 2019 n. 03795 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non esistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.
Occorre tuttavia verificare se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere l'appello inammissibile in quanto tardivo. A tal fine, con ordinanza n. 6636/2021, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. Dagli atti acquisiti risulta: la sentenza di primo grado depositata 1'8 marzo 2016; un elenco di raccomandate, atto di controdeduzioni depositato il 4 aprile 2017. Non risulta in atti alcun avviso di ricevimento né l'attestazione della data di recapito al contribuente.
Manca quindi una valida attestazione relativa alla data in cui l'appello è stato ricevuto dal destinatario; conseguentemente, difetta la prova dalla notifica dello stesso prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado. L'appello è dunque inammissibile per tardività. Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio varino compensate in considerazione della recente evoluzione della giurisprudenza in materia.
Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Ric. 2019 n. 03795 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso i