Italian Court dismisses tax agency appeal, ruling 2009 financial evasion presumption lacks retroactive procedural effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding 2007 and 2008 tax years. The agency argued that a 2009 law creating a presumption of tax evasion for financial investments should apply retroactively to extend prosecution deadlines. The court rejected this, holding that the presumption is a substantive rule rather than a procedural one and therefore cannot apply retroactively to past tax years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, comma 2 e 2 bis del d.l. n. 78 del 2009; The presumption of tax evasion regarding financial investments in privileged jurisdictions is a substantive norm without retroactive procedural effect.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1334-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BUI 1 INONI GIANNI; - intimato - avverso la sentenza n. 655/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto tre avvisi di accertamento tramite i quali l'Ufficio aveva rideterminato per l'anno 2007 il reddito complessivo e per gli anni 2008 e 2009 i redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva: l'azione accertatrice si fondava sulle risultanze dell'attività investigativa in esito alla quale era emerso che il contribuente, tramite la corresponsione di un premio per la sottoscrizione di un prodotto finanziario avente natura solo formalmente assicurativa, ha inteso occultare al Fisco la propria situazione patrimoniale ed economica; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale la quale lo accoglieva per quanto riguarda l'anno d'imposta 2009 (in quanto il contribuente, tramite la corresponsione di un premio per la sottoscrizione del prodotto finanziario Life Portfolio International avente natura solo formalmente assicurativa, evitando l'applicazione dell'Euroritenuta prevista dall'accordo tra Italia e Svizzera sulla fiscalità di risparmio con occultamento di capitali attraverso lo schermo assicurativo e ottenendo anche l'anonimato ai fini dello scambio delle informazioni fiscali) mentre lo rigettava per gli anni d'imposta 2007 e 2008 confermando l'intervenuta decadenza dell'Ufficio, non potendo trovare applicazione retroattiva il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 in quanto il suddetto art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 non avrebbe efficacia processuale ma efficacia sostanziale e quindi non retroattiva.
Ric. 2020 n. 01334 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo, mentre la parte contribuente non si costituiva. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 2 e 2 bis del d.l. n. 78 del 2009, in quanto l'art. 12 avrebbe natura procedurale e quindi retroattiva e quindi si applicherebbe anche agli anni 2007 e 2008.
Il motivo è infondato. Secondo questa Corte la presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla I. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha efficacia retroattiva, in quanto non può attribuirsi alla stessa natura processuale, essendo le norme in tema di presunzioni collocate, tra quelle sostanziali, nel codice civile, ed inoltre perché una differente interpretazione potrebbe - in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione (Cass. n. 7959 del 2021;
Cass. n. 19446 del 2020; Cass. n. 4984 del 2020; Cass. nn. 29632 e 29633 del 2019; Cass. nn. 33060 e 33061 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto fatto corretta applicazione del suddetto principi in quanto ha ritenuto che l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con Ric. 2020 n. 01334 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- modif., dalla legge n. 102 del 2009, sia norma non retroattiva e come tale in vigore solo dal 1° luglio 2009, e conseguentemente non ha ritenuto applicabile tale sopravvenuta disciplina del 2009 alla controversia di specie, relativa all'anno di imposta 2007 e 2008.
Il motivo di impugnazione pertanto è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la parte contribuente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 Il Preyente Lucio bciotti k