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Ordinanza — n. 24358/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding business volume calculation for driving schools based on student numbers and vehicle mileage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24358/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Giuseppe Tavoloni's appeal against a regional tax commission decision regarding his driving school's business volume. The court upheld the tax authority's calculation method, which relied on the number of registered students and actual vehicle kilometers driven rather than the taxpayer's claimed economic viability. The decision affirmed that the lower courts provided a reasonable and coherent explanation for rejecting the taxpayer's arguments, meeting constitutional requirements for judicial reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; Art. 111, comma 6 Cost.: The Supreme Court dismisses appeals where the lower courts' factual findings are supported by reasonable and coherent reasoning, as revisiting factual assessments is precluded in proceedings on legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal dismissal business volume calculation driving school taxation factual findings review judicial reasoning standard IRPEF assessment legality proceedings valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 111, comma 6 Cost.
Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27899 del 2020
27-04-2021 -3- controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass.
Cass. n. 22272 del 2018
Cass. n. 22272 del 2018).
Cass. n. 29404 del 2017
27-04-2021 -5- ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;
Cass. n. 5811 del 2019
Cass. n. 5811 del 2019; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 632-2020 proposto da: TAVOLONI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LA SPEZIA N. 95, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA DE PASQUALE, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 997/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2010 con il quale l'Ufficio ricalcolava il volume d'affaridella parte contribuente, titolare di due autoscuole; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che una gestione antieconomica dell'attività d'impresa per un periodo di tempo significativo appare di per sé implausibile e giustifica quindi l'accertamento effettuato dall'Ufficio; inoltre l'Ufficio ha correttamente conteggiato il numero degli allievi iscritti (157, numero risultante dai registri tenuti presso le autoscuole) i quali anche se potrebbero non aver portato a termine il corso hanno comunque versato la quota d'iscrizione: una volta calcolato il numero degli allievi, l'Ufficio ha applicato le tariffe dichiarate dalla parte contribuente per ogni categoria di patente sulla base dell'esame delle ricevute dell'autoscuola da cui sono state ricavate le percentuali di scelta delle diverse opzioni tariffarie, così ricavando analiticamente il numero delle singole prestazioni /cógii ingayando anaTiticamente il numero delle singole prestazionDed il volume d'affari derivante dalle iscrizioni, lezioni di teoria ed esami, mentre, quanto al calcolo delle lezioni di guida, esso è stato ragionevolmente effettuato prendendo come base il numero di chilometri percorsi dalla vettura utilizzata per le lezioni, numero mai contestato dalla contribuente, sottraendo il percorso quotidiano per raggiungere le sedi di lavoro; in ogni caso ben possono aver preso lezioni di pratica coloro che non avevano svolto o superato l'esame pratico cosicché risulta corretto Ric. 2020 n. 00632 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -2- effettuare il calcolo delle guide partendo dal dato oggettivo dei chilometri percorsi dall'autovettura. .4._ ;te bUJUAA, Avverso la suddetta sentenzaOropone ricorso, affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. per essere la sentenza impugnata affetta dal vizio di motivazione contraddittoria e assente e per avere in particolare la Commissione Tributaria Regionale motivato in maniera incongrua, senza aver spiegato il perché la presunta gestione antieconomica appaia implausibile.

Il motivo è infondato. Secondo questa Corte infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della Ric. 2020 n. 00632 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -3- controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale - affermando che una gestione antieconomica dell'attività d'impresa per un periodo di tempo significativo appare di per sé implausibile e giustifica quindi l'accertamento effettuato dall'Ufficio; che l'Ufficio ha correttamente conteggiato il numero degli allievi iscritti (157, numero risultante dai registri tenuti presso le autoscuole) i quali anche se potrebbero non aver portato a termine il corso hanno comunque versato la quota d'iscrizione; che una volta calcolato il numero degli allievi, l'Ufficio ha applicato le tariffe dichiarate dalla parte contribuente per ogni categoria di patente sulla base dell'esame delle ricevute dell'autoscuola da cui sono state ricavate le percentuali di scelta delle diverse opzioni tariffarie, Ric. 2020 n. 00632 sez.

MT - ud. 27-04-2021 -4- così ricavando analiticamente il numero delle singole prestazioni così ricavando analiticamente il numero delle singole prestazioni ed il volume d'affari derivante dalle iscrizioni, lezioni di teoria ed esami, mentre, quanto al calcolo delle lezioni di guida, esso è stato ragionevolmente effettuato prendendo come base il numero di chilometri percorsi dalla vettura utilizzata per le lezioni, numero mai contestato dalla contribuente, sottraendo il percorso quotidiano per raggiungere le sedi di lavoro; che in ogni caso ben possono aver preso lezioni di pratica coloro che non avevano svolto o superato l'esame pratico cosicché risulta corretto effettuare il calcolo delle guide partendo dal dato oggettivo dei chilometri percorsi dall'autovettura - ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, che ha spiegato analiticamente i motivi per i quali la sentenza impugnata ha ritenuto non plausibile le dichiarazioni della parte contribuente relative ad una gestione antieconomica per un periodo significativo di una impresa di non piccole dimensioni e, invece, convincente e razionale la ricostruzione dell'Ufficio, alla luce degli studi di settore e di dati oggettivi posti alla base di suddetti studi,e si colloca pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020;

Cass. n. 22272 del 2018). Per il resto, le doglianze della ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e sono quindi insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la Ric. 2020 n. 00632 sez. MT - ud. 27-04-2021 -5- ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017;

Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese segono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.