Ordinanza — n. 24355/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte Rep. ORDINANZA CAUA1/4-1. 2-et 'S sul ricorso iscritto al n. 34567/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Trotta Luciano, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Fucci, e dall'Avv. Federico Luciano Ferri, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10 aprile 2019 n. 2251/17/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021 dal Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 24355/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Per conseguenza, la ricorrente ha depositato memoria con rinunzia al ricorso, che è stata ritualmente notificata alla controparte. CONSIDERATO CHE: La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla difesa erariale (secondo il protocollo d'intesa del 24 maggio 2017 tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura Generale dello Stato) ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
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nte Rep. ORDINANZA CAUA1/4-1. 2-et 'S sul ricorso iscritto al n. 34567/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Trotta Luciano, rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare Fucci, e dall'Avv. Federico Luciano Ferri, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10 aprile 2019 n. 2251/17/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 2021 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 10 aprile 2019 n. 2251/17/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Trotta Luciano avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 9 novembre 2016 n. 25360/14/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse prodotto la certificazione rilasciata dall'INPS. Trotta Luciano si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In vista dell'odierna adunanza, il controricorrente ha dichiarato di rinunziare al rimborso riconosciutogli dalla sentenza impugnata.
Per conseguenza, la ricorrente ha depositato memoria con rinunzia al ricorso, che è stata ritualmente notificata alla controparte. CONSIDERATO CHE: La rinuncia è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla difesa erariale (secondo il protocollo d'intesa del 24 maggio 2017 tra Agenzia delle Entrate ed Avvocatura Generale dello Stato) ed è stata notificata alla controparte (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Invero, la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (tra le altre: Cass., Sez. 6^, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). Tuttavia, tenendo anche conto della rinunzia della controparte al rimborso riconosciutogli dalla sentenza impugnata, va disposta la compensazione delle spese giudiziali. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (Cass., Sez. 6^, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485;Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma nell'adunanza camerate effettuata da remoto i