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Ordinanza — n. 24354/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax ruling citing non-justified reference to pending annulment judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24354/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax commission's decision. The commission rejected an appeal by a company partner by merely referencing a separate, non-final annulment judgment without providing independent reasoning. The court ruled that such a reference is only valid if the original judgment remains logically sufficient on its own, which it was not in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: A tax court judgment citing another non-final decision is valid only if the original reasoning remains logically sufficient and autonomous, rather than relying solely on a mere reference to the pending annulment.

Parole chiave

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tax appeal procedure judicial motivation requirements relationem citation non-final judgment reference nullity of tax ruling Cassazione Corte procedural nullity ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 132, comma 4, cod. proc. civ.
Art. 36, comma 2, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente motivato il rigetto dell'appello con un mero rinvio per relationem ad altra sentenza (non ancora passata in giudicato) di annullamento dell'atto presupposto.
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 111 Cost
CONSIDERATO CHE:Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107
civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107;
Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209
Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6A-5, 15 febbraio 2021, n. 3867
5209; Cass., Sez. 6A-5, 15 febbraio 2021, n. 3867).
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Testo completo

te CAOK 54 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33008/2019 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Maccarone Teresa, nella qualità di socia della "TCS MOTORSPORT S.r.l.", in liquidazione, con sede in Cesena, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Matarese, con studio in Faenza (RA), ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: tullio.matarese@ordineavvocatiravenna.eu), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 25 giugno 2018 n. 1705/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella Legge 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 27 aprile 20211 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna il 25 giugno 2018 n. 1705/05/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per il recupero delle ritenute alla fonte su utili distribuiti ai soci, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Maccarone Teresa, nella qualità di socia della "TCS MOTORSPORT S.r.l.", in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì il 2 marzo 2015 n. 231/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, richiamandosi al mero annullamento dell'atto presupposto da parte del giudice tributario in separato processo (con sentenza non ancora passata in giudicato). Maccarone Teresa, nella qualità predetta, si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In vista dell'odierna adunanza non sono state depositate memorie. CONSIDERATO CHE:Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 4, cod. proc. civ., 36, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente motivato il rigetto dell'appello con un mero rinvio per relationem ad altra sentenza (non ancora passata in giudicato) di annullamento dell'atto presupposto. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è infondato. 1.1 Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., Sez. 6^-5, 8 gennaio 2015, n. 107;

Cass., Sez. 6^-5, 6 marzo 2018, n. 5209; Cass., Sez. 6A-5, 15 febbraio 2021, n. 3867). 1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha richiamato la decisione resa in altro giudizio (e, peraltro, non ancora passata in giudicato) tra le medesime parti con riguardo all'impugnazione di un atto presupposto, valutando che l'appello dovesse essere rigettato «in quanto l'atto presupposto dell'avviso di accertamento oggetto dell'odierna controversia è stato integralmente annullato», senza null'altro aggiungere. 1.3 Tuttavia, prescindendo da ogni considerazione sulla dubbia plausibilità di tale argomentazione (in relazione all'impugnabilità medio tempore della decisione richiamata, che non era ancora irrevocabile), non si può ravvisare la carenza di una giustificazione logico-giuridica che sia idonea a sorreggere la pronuncia della sentenza impugnata.

Difatti, al di là della sinteticità e della stringatezza del ragionamento, la caducazione giudiziale dell'atto presupposto è astrattamente idonea a fornire un'adeguata e sufficiente motivazione all'adozione di analoga pronunzia per l'atto conseguenziale.

2. Stante la infondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, che liquida nella misura di C 200,00 per esborsi ed C 1.400,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale eff