Cassation appeal dismissed due to lack of valid special power of attorney issued after the contested order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney was dated before the contested first-instance order. The applicant's lawyer submitted a generic authorization on the same day the proceedings began, which failed to meet the requirement of being issued after the specific judgment. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal invalid under Article 365 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 365 c.p.c.; The special power of attorney for a cassation appeal must be issued after the contested judgment and explicitly authorize the specific appeal, as a generic authorization given prior to the judgment is invalid.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23723-2020 proposto da: CHACON RAUDALES NELSON DIDIER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MARIANI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona del Prefetto in carica, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - nonchè contro DA.,o53 QUESTURA di SALERNO; - intimata - avverso l'ordinanza n. 373/2020 del GIUDICE DI PACE di SALERNO, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Salerno, con ordinanza n.373/2020, depositata in data 21/7/2020, ha respinto l'impugnazione, con ricorso dell'8/5/2019, di Chacon Raudales Nelson Didier, cittadino dell'Honduras, avverso decreto prefettizio di espulsione emesso il 9/4/2019 e notificato in pari data, sul presupposto dell'illegittima permanenza in Italia, non essendo in possesso né avendo egli fatto richiesta di permesso di soggiorno. Avverso la suddetta pronuncia, Chacon Raudales Nelson Didier propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura-Questura di Salerno e del Ministero dell'Interno (che resistono con controricorso).
E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., dell'art.112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccepita mancanza di attestazione di conformità della copia del decreto espulsivo notificata al ricorrente e per essersi il Giudice di Pace, invece, pronunciato su eccezioni non sollevate dal ricorrente; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli Ric. 2020 n. 23723 sez.
M1 - ud. 02-03-2021 -2- artt.13 d.lgs. 286/1998, 3 I. 241/1990 e del DPR 445/2000, in relazione al rigetto della doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto espulsivo 2. I controricorrenti hanno, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, atteso che la procura allegata al ricorso reca la data dell' «8/5/2019», coincidente con l'inizio del giudizio di primo grado.
3. Il ricorso è inammissibile. Secondo il principio costante, «ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell'apposito albo, richiesta dall'art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale» (Cass. 28 marzo 2006, n. 7084; ex multis, Cass. 21 novembre 2017, n. 27540;
Cass. 4 aprile 2017, n. 8741; Cass.17 marzo 2017, n. 7014). La procura per il ricorso per cassazione ha invero, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto in forza di procura, «conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza, che sia stata rilasciata oltre che per il giudizio di cognizione e di esecuzione anche "per le impugnative del caso"» (Cass- 3410/2003;
Cass. 19487/2003; Ric. 2020 n. 23723 sez. M1 - ud. 02-03-2021 -3- Cass. 27012/2005; Cass. 8200/2010; Cass. 19926/2014; Cass- 17901/2020). Nella specie, nella procura in calce al ricorso, si parla genericamente di una delega a rappresentare e difendere ed a proporre «ricorso» avverso provvedimento del Giudice di Pace di Salerno «a definizione del giudizio di impugnazione ex art.18 d.lgs. 150/2011» e la data è quella dell' «8/5/2019», coincidente con l'avvio del giudizio di primo grado e non successiva al provvedimento impugnato, vale a dire l'ordinanza del Giudice dì Pace di Salerno del 21/7/2020.
4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non deve farsi applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall'obbligo di pagamento del contributo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.100,00, a titolo di compensi, oltre C 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge