Italian Court corrects Cassation order to deduct attorney fees from client instead of paying client directly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction to a previous judgment regarding the allocation of litigation costs. The appellant's lawyer argued that costs should be deducted from the client rather than paid directly to the client, citing the principle of antistatery. The court agreed, ruling that the procedural mechanism for correcting material errors allows for this adjustment without a separate ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 391-bis c.p.c.; Art. 93 c.p.c.: In a material error correction proceeding, the court may order the deduction of attorney fees from the client's awarded costs when the lawyer has previously requested cost separation, thereby preventing direct payment to the client.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 35995-2019 proposto da: ALUSHI EDUART, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA DI FROSINONE; - intimata - avverso l'ordinanza n. 24119/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA. Rilevato che: -questa Corte, con sentenza n.24119/2019, depositata in data 27/09/2019, nella parte dispositiva che disponeva la liquidazione delle spese, poste a carico del soccombente Prefetto di Frosinone, poneva le stesse, così come liquidate, a favore del ricorrente Alushi Eduart; -con ricorso, ex artt. 287 e 391bis c.p.c., depositato il 9/12/2019 e notificato il 26-27/11/2019, l'Avvocato Antonia Di Maggio, quale difensore e procuratore di Alushi Eduart, ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta ordinanza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza direttamente a favore del ricorrente e non già a favore del procuratore, ex art.93 cp.c., stante la dichiarazione di antistarietà contenuta nel ricorso introduttivo; -l'intimato non ha svolto attività difensiva.
Considerato che: - in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. n. 3566/2016); - l'avvocato Di Maggio, nel giudizio definito dalla ordinanza di questa Corte n. 24119/2019, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali; - del resto, la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
Ric. 2019 n. 35995 sez. M1 - ud. 02-03-2021 -2- - non rileva in questa sede la separata questione concernente la rinuncia implicita o meno al patrocinio a favore dello Stato, cui in materia di espulsione il ricorrente straniero è ammesso ex lege ex art.142 DPR 111/2002, in conseguenza della distrazione delle spese chiesta dal difensore (la questione, stante contrasto di orientamenti di questo giudice di legittimità), è stata rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 1989/2020; - l'ordinanza n. 24119/2019 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del ricorrente devono essere distratte in favore dell'Avvocato Antonia Di Maggio; - nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013);
PQM La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte, n. 24119/2019, venga corretta, nel dispositivo, con l'aggiunta, «con distrazione a favore dell'avvocato Antonia Di Maggio, in qualità di procuratore antistatario». Così deciso, in Roma, nella camera di c