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Ordinanza — n. 24251/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows liquidator's fee increase by recognizing contributions to a prior competitive sale of the pharmacy business.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24251/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against the liquidator's fee determination, quashing the lower court's decision. The appellant argued that the trial judge failed to consider the liquidator's role in facilitating a prior competitive sale of the pharmacy, which was distinct from the inventory sale. The court ruled that the liquidator's specific contributions to the earlier sale justified a higher fee calculation, overturning the original award.

Regesto Legislator

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Art. 39 legge fall.; Art. 1 e 5 D.M. n. 30/2012: The court must consider the liquidator's specific contributions to the bankruptcy estate, including facilitating prior sales, when determining their remuneration.

Parole chiave

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judicial liquidator bankruptcy proceedings remuneration calculation competitive sale concordato preventivo fee determination contribution assessment compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 39 legge fall.
che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 39 legge fall. e degli artt.
Art. 1 e 5 D.M. n. 30/2012
Art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.
che con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt.
art. 380 bis c.p
alla presenza del Commissario Giudiziale, in una fase antecedente l’omologa del concordato e la stessa nomina del liquidatore giudiziale; - che la procedura non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato la memoria ex art.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17221-2020 proposto da: LANDRI SIMONE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro CONCORDATO PREVENTIVO N. 3/2016 TRIBUNALE DI AGRIGENTO - IMPRESA INDIVIDUALE "AVERNA DOTT. ANTONIO", IMPRESA INDIVIDUALE "AVERNA DOTT. ANTONIO" IN CONCORDATO PREVENTIVO 3/2016, TRIBUNALE DI AGRIGENTO, IMPRESA INDIVIDUALE "AVERNA DOTT. ANTONIO", IN CONCORDATO PREVENTIVO n. 3/2016 TRIBUNALE DI AGRIGENTO; - intimati - avverso il decreto del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 21/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANDREA FIDANZIA.F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17221/2020 Numero sezionale 7333/2021 RILEVATO Numero di raccolta generale 24251/2021 Data pubblicazione 08/09/2021 - che viene proposto da Simone Landri, affidandolo a due motivi, ricorso avverso il decreto depositato in data 29 giugno 2020 con cui il Tribunale di Agrigento gli ha liquidato per l’attività svolta come liquidatore giudiziale nel concordato preventivo dell’impresa individuale “Averna dott.

Antonio”, la somma complessiva di € 9.000,00; - che il giudice di merito ha evidenziato di aver considerato nell’attivo patrimoniale solo l’importo di € 28.700,00 ricavato dalla vendita del magazzino, e non invece il ricavato della vendita della azienda-farmacia, che è stato oggetto di una procedura competitiva ex art. 163 bis legge fall. svoltasi innanzi al G.D. alla presenza del Commissario Giudiziale, in una fase antecedente l’omologa del concordato e la stessa nomina del liquidatore giudiziale; - che la procedura non ha svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 39 legge fall. e degli artt. 1 e 5 D.M. n. 30/2012, sul rilievo che il giudice di merito avrebbe dovuto considerare nell’attivo, ai fini della liquidazione del suo compenso, anche il ricavato della vendita della farmacia, in relazione all’attività dallo stesso svolta per la definitiva acquisizione di tale posta al patrimonio concordatario e della successiva ripartizione ai creditori;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1 e 5 D.M. n. 30/2012 e all’art. 39 legge fall. ;

3. che i due motivi, da esaminare unitariamente avendo ad oggetto la stessa questione, sono fondati; che, in particolare, questa Corte (Cass. n. 1175/2020; conf. Cass. n. 14631/2018), ha già statuito, in tema di liquidazione del compenso del curatore ai sensi dell’art. 39 legge fall., che non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a :

F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17221/2020 Numero sezionale 7333/2021 Numero di raccolta generale 24251/2021 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal Data pubblicazione 08/09/2021 creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita; che, pertanto, nella fattispecie esaminata nelle sopra citate pronunce, questa Corte ha ritenuto di valorizzare l’attività comunque compiuta dal curatore, diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, ancorchè avvenuta nell’ambito di una vendita disposta su impulso del creditore fondiario; che, in virtù del disposto dell’art. 5 comma 3° DM.

N. 30/2012, secondo cui l’art.39 legge fall. si applica “in quanto compatibile“ anche al compenso del liquidatore giudiziale, il principio elaborato da questa Corte negli arresti sopra indicati trova applicazione anche al liquidatore giudiziale di un concordato preventivo che, pur intervenuto in una fase già avanzata di una vendita competitiva ex art. 163 legge fall (dopo che vi era già stata l’aggiudicazione del complesso aziendale) disposta prima dell’omologa, abbia comunque fornito, nell’ambito di tale vendita, un contributo determinante ai fini della definitiva acquisizione della posta attiva al patrimonio concordatario, anche se – va precisato - il compenso non deve essere commisurato al valore in sé del complesso aziendale per come venduto (nel caso di specie una farmacia) – criterio che avrebbe trovato applicazione ove proprio e solo il liquidatore si fosse occupato di ogni singola fase della vendita - ma soltanto a quello delle attività compiute dal liquidatore che si siano rivelate utili per la procedura e di cui dunque dare partitamente conto; che, nel caso di specie, emerge dallo stesso decreto impugnato che il liquidatore giudiziale era stato nominato, oltre che per la vendita degli altri beni indicati nella proposta di concordato, “per il perfezionamento della cessione dell’azienda all’aggiudicatario risultante dalla vendita competitiva”, dunque per fasi ancora attinenti alla stessa; - che il giudice di merito, nella liquidazione del compenso, ha omesso di considerare la circostanza decisiva che il ricorrente, in esecuzione dell’incarico conferitogli – come dallo stesso dettagliatamente allegato in ossequio al principio di autosufficienza - ai fini del trasferimento del complesso aziendale della F i r m a t o D a :

C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 17221/2020 Numero sezionale 7333/2021 Numero di raccolta generale 24251/2021 farmacia in tutte le sue componenti, ha provveduto a redigere l’inventario di tutti Data pubblicazione 08/09/2021 gli elementi attivi e passivi, intervenendo direttamente, in virtù della sua qualità di liquidatore, quale contraente nell’atto di cessione d’azienda davanti al notaio, occupandosi successivamente della distribuzione del ricavato, ponendo quindi in essere un’attività che – in tesi - ha realizzato una concreta utilità per la massa dei creditori e che esige la riconsiderazione del giudice di merito alla luce del principio sopra precisato; che il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, rinvia la causa al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità; Così deciso in Roma il 15 luglio 2021 Il Presidente dott. Massimo Ferro F i r m a t o D a : C I C A R D E L L O S I M O N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 1 5 a f a 7 9 f c 9 0 b 8 0 c b c 2 5 b 0 3 9 5 3 f a d d 1 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U