Ordinanza — n. 24249/2021 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 6996-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MONTE AURELIO, NACCA AMALIA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOACCHINO CELOTTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6017/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ, art. 2909 cod. civ; Ordinanza — n. 24249/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. Deduce che la sentenza che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non era passata in giudicato, risultando il relativo giudizio pendente presso questa Corte. Ric. 2020 n. 06996 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- Deve essere con priorità rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio. La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6996-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro MONTE AURELIO, NACCA AMALIA, elettivamente domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOACCHINO CELOTTI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 6017/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 9 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto i ricorsi proposti da Nacca Amalia e Monte Aurelio, soci della «Miramonte s.a.s. di Nacca Amalia», contro gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all'anno di imposta 2007, veniva imputato ai soci maggior reddito di partecipazione sulla base di quanto accertato, con separato atto impositivo, nei confronti della società.
Riteneva la CTR che, essendo stata confermata in appello la decisione di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, non sussisteva la prova di maggiori utili conseguiti dalla società e distribuiti ai soci. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo. I contribuenti resistono con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. Deduce che la sentenza che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non era passata in giudicato, risultando il relativo giudizio pendente presso questa Corte. Ric. 2020 n. 06996 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- Deve essere con priorità rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio. La sentenza impugnata è nulla, così come quella di primo grado, perché resa in violazione del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci, secondo quanto chiarito da Cass., Sez.
U., 4 giugno 2008, n. 14815 e successiva giurisprudenza conforme: tra le molte si vedano Cass. 23096 del 2012; Cass.n. 25300 del 2014; Cass. n. 7789 del 2016; Cass. nn. 1472 e 16730 del 2018. L'integrità del litisconsorzio richiedeva, infatti, che il processo si fosse svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, essendo la controversia sostanzialmente una. Nella fattispecie in esame la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, non risultando dalla sentenza impugnata né dal ricorso in scrutinio che il processo si sia svolto simultaneamente nei confronti della società e dei soci, né che vi sia stata una trattazione sostanzialmente unitaria dei processi concernenti la società ed i soci.
Il giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo alla società, pendente presso questa Corte, non risulta ancora definito. In conclusione, dichiarata la nullità dell'intero giudizio, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, dinanzi alla quale la controversia dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando d'ufficio, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ric. 2020 n. 06996 sez. MT - ud. 15-04-2021 -3- Commissione tributaria provinciale di Napoli, per l'integrazione del contraddittorio e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 aprile 2021. Il Presidente Antoni