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Ordinanza — n. 24242/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing cooperative's sanctions exemption due to lack of specific uncertainty evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24242/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission's decision to exempt a cooperative from penalties. While the agency argued that tax law uncertainty was absent, the court found the lower court failed to identify specific administrative practices or legislative ambiguities justifying the exemption. Consequently, the first appeal ground was upheld, leading to the annulment of the lower decision and remittal for a new ruling.

Regesto Legislator

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Art. 8 d.lgs. n. 546/1992; Art. 6 d.lgs. n. 472/1997: The burden of proving tax law uncertainty rests on the taxpayer, requiring concrete evidence of conflicting administrative practices or legislative ambiguity rather than general technical complexity.

Parole chiave

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tax law uncertainty administrative sanctions exemption burden of proof taxpayer conflicting administrative practices Cassation annulment regional tax commission legislative ambiguity sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992
civ., in quanto la disapplicazione delle sanzioni non penali era consentita dall'art. 8 del d.lgs.
Art. 6 comma 2 d.lgs. n. 472 del 1997
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la disapplicazione delle sanzioni non penali era consentita dall'art.
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
388 del 2000; né il giudice di appello aveva individuato con precisione i profili di incertezza riscontrati, che era onere del contribuente allegare, qualora esistenti; che, con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art.
Art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n.
Art. 7 comma 10 legge n. 388 del 2000

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4047 del 2019
Cass. n. 4047 del 2019; Cass.
Cass. n. 18718 del 2018
4047 del 2019; Cass. n. 18718 del 2018; Cass.
Cass. n. 12301 del 2017
18718 del 2018; Cass. n. 12301 del 2017) è concorde nel ritenere che grava sul contribuente l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali da giustificare la disapplicazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi degli artt.
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Testo completo

eguente r-71 ORDINANZA sul ricorso 31676-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SF_T,RVICE FACILITY LOGISTIC SOC. COOP., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 38, presso lo studio dell'avvocato LUCIO NICASTRO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 831/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 18/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. --; Ric. 2019 n. 31676 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- n.31676/2019 (13611 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, sezione staccata di Lecce, la quale, pur confermando una sentenza della CTP di Lecce, nella parte in cui aveva ritenuto legittimo l'atto di recupero del credito d'imposta anno 2006 per incremento occupazionale, di cui all'art. 7 comma 10 legge n. 388 del 2000, emesso dall'ufficio nei confronti della cooperativa "SERVICE FACILITY LOGISTIC", ha accolto l'appello di quest'ultima, quanto alle sanzioni, ritenendo le stesse non dovute, stante l'oggettiva incertezza della normativa tributaria in materia;

CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 6 comma 2 d.lgs. n. 472 del 1997 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto la disapplicazione delle sanzioni non penali era consentita dall'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 solo in caso di obiettive condizioni di incertezza delle norme tributarie da applicare, in presenza cioè di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire una chiara individuazione del fine perseguito dal legislatore; e, secondo la giurisprudenza di legittimità, il significato di una norma poteva ritenersi oggettivamente incerto se la giurisprudenza ne avesse dato una interpretazione non univoca, ma oscillante fra risultati differenti e non univoci; nella specie, non era ravvisabile alcuna oggettiva incertezza sulla portata della norma di cui all'art. 7 i della legge n. 388 del 2000; né il giudice di appello aveva individuato con precisione i profili di incertezza riscontrati, che era onere del contribuente allegare, qualora esistenti; che, con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 132 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata non aveva adeguatamente motivato in ordine alla disposta disapplicazione delle sanzioni tributarie applicate dall'ufficio, limitandosi ad enunciazioni generiche, inidonee a rappresentare il criterio logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata; che la cooperativa contribuente si è costituita con controricorso; che il secondo motivo di ricorso, da trattare per primo, per evidenti motivi di priorità logica e giuridica, è infondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass.n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. "minimo costituzionale", inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza; che, al contrario, la CTR ha indicato le ragioni, per le quali ha ritenuto di disapplicare le sanzioni tributarie applicate dall'ufficio, rilevando in particolare la presenza di più prassi amministrative succedutesi nel tempo e confliggenti fra di loro; che è invece fondato il primo motivo di ricorso; che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. n. 4047 del 2019; Cass. n. 18718 del 2018; Cass. n. 12301 del 2017) è concorde nel ritenere che grava sul contribuente l'onere di allegare la sussistenza di elementi tali da giustificare la disapplicazione di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi degli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997; e detta disapplicazione è consentita in caso di disposizioni tributarie incerte nel contenuto, nell'oggetto e nei destinatari, allorché detta incertezza è caratterizzata dall'impossibilità di individuare in modo sicuro ed univoco, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica, nel cui ambito inquadrare il caso concreto; ed il giudice può desumere l'incertezza normativa anzidetta attraverso la rilevazione di una serie di fatti-indice, quali, ad esempio, la difficoltà di individuare la disposizione normativa; la difficoltà di rappresentare la norma giuridica in termini facilmente intellegibili; la mancanza di una prassi amministrativa, ovvero l'adozione di più prassi amministrative susseguitesi nel tempo ed in contrasto fra di loro; la mancanza di precedenti giurisprudenziali; la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti; il contrasto fra prassi amministrativa ed orientamento giurisprudenziale; il contrasto fra diverse opinioni dottrinali; l'adozione di norme meramente esplicative di una norma implicita preesistente; ed è da ritenere che anche la presenza di uno solo degli anzidetti fatti-indice sia idonea a giustificare l'esenzione da sanzioni del contribuente; che, nella specie, la motivazione addotta dalla CTR per ritenere non applicabili alla cooperativa resistente le sanzioni previste dalla legge per violazioni di norme tributarie non è adeguata, non avendo essa fatto riferimento ad elementi concreti e specifici; invero la CTR fatto un generico riferimento a considerazioni di carattere generale, quali la tecnicità della normativa applicata; il susseguirsi di molteplici variazioni, abrogazioni ed implementazioni della stessa; l'emanazione di più circolari da parte dell'ufficio intese a rendere comprensibili ed operative le norme da applicare; la CTR non ha tuttavia indicato in concreto quali di tali obiettive condizioni di incertezza circa la portata ed all'applicazione della normativa medesima fossero ravvisabili nella specie in esame, né ha esplicitato le prassi amministrative succedutesi nel tempo e contrastanti fra di loro, tali da ingenerare obiettive incertezze applicative; che, pertanto, respinto il secondo motivo di ricorso, va accolto il primo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, respinto il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR Puglia in diversa composizione, anche per la determi