Cassation court dismisses tax appeal regarding debt transfer to partners and inadmissible new merit claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision transferring fiscal debts to the partners of a dissolved limited partnership. The taxpayers argued the transfer was invalid due to procedural defects and a new law's retroactive application, while the opposing party contended the debt legally passed to the partners upon dissolution. The court rejected the appeal because the contested law only applies prospectively, the procedural nullity claim lacked substantive grounds, and the third ground introduced a new fact issue not raised before the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 comma 4 d.lgs. n. 175/2014; Art. 360 comma 1 n. 3, n. 4 cod. proc. civ.: The tax debt transfer to partners is valid upon dissolution, the new law applies only prospectively, and new merit issues must be raised before the lower court.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29285-2019 proposto da: RATTA LUIGI, RATTA COSIMO, (quali destinatari dell'avviso di accertamento intestato alla "Salento Plastic Sas di Ratta Cosimo & C", elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PARAGUAI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA RIZZELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato DANIELA LORENZO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (CR 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 54 4//2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 27/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 29285 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- n.29285/2019 (1359) RILEVATO che i contribuenti RATTA Cosimo e RATTA Luigi propongono ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Puglia, di accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTP Lecce, che aveva accolto il loro ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2007, dapprima emesso nei confronti della s.a.s. "SALENTO PLASTIC DI RATTA COSIMO & C." e poi successivamente ad essi notificato il 27 dicembre 2012, nella loro rispettiva veste di socio accomandante al 99% (RATTA Cosimo) e di socio accomandatario all'1°/0 (RATTA Luigi) della citata società, cancellata dal registro delle imprese il 10 ottobre 2011; secondo la CTR, i debiti fiscali di tale ultima società di persone legittimamente si erano trasferiti ai ricorrenti, nella loro rispettiva veste di socio accomandante al 99% e di socio accomandatario all'1°/0 della medesima società;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi; che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano nullità della sentenza impugnata per motivazione meramente apparente, in violazione artt. 111 comma 6 Costituzione, 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ; invero la CTR non aveva minimamente risposto alle controdeduzioni da lui formulate e la motivazione addotta non consentiva di comprendere l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato; i che, con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione artt. 28 comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014, 5 T.U.I.R. e 36 comma 3 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; invero l'avviso di accertamento impugnato era stato emesso nei confronti della s.a.s. "SALENTO PLASTIC DI RATTA COSIMO & C."; ora, se l'Agenzia delle entrate avesse voluto ritenere responsabili anche i soci delle somme chieste in pagamento alla società, avrebbe dovuto notificare ai soci un apposito avviso di accertamento, con il quale avrebbero dovuto essere esplicitati i motivi, per i quali essi potevano essere chiamati a rispondere dei debiti fiscali della società; occorreva poi tener presente che l'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014, alla stregua del quale, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, l'estinzione delle società, di cui all'art.2495 cod. civ., aveva effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, era una norma pacificamente priva di efficacia retroattiva, che trovava applicazione solo nei casi in cui la richiesta di cancellazione fosse stata presentata dopo il 13 dicembre 2014, data della sua entrata in vigore; la norma in esame non era quindi applicabile alla specie, in quanto la s.a.s. "SALENTO PLASTIC DI RATTA COSIMO & C." si era cancellata dal registro delle imprese il 10 ottobre 2011 e l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato ad essi notificato il 27 dicembre 2012 e quindi prima che entrasse in vigore il citato d.lgs. n. 175 del 2014; pertanto, anche ai sensi di tale ultima norma, l'intervenuta notifica ai soci dell'atto societario non li rendeva legittimati passivamente a costituirsi in giudizio per conto della società ormai estinta e la loro responsabilità quali soci della s.a.s. "SALENTO PLASTIC DI RATTA COSIMO & C." per le obbligazioni fiscali di detta società era limitata alla parte da loro eventualmente conseguita nella distribuzione dell'attivo; che, con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione artt. 8 d.lgs. n. 472 del 1997 e 7 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto erroneamente erano state ad essi addebitate le sanzioni irrogate alla società; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; che il primo motivo di ricorso proposto dai contribuenti è infondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità siccome carente solo se sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. "minimo costituzionale", inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza; che, nella specie, la CTR, anche se in maniera sintetica, ha pur sempre indicato gli essenziali motivi, per i quali ha ritenuto di accogliere l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, avendo fatto presente che, in caso di cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone, qual'è nella specie la s.a.s. "SALENTO PLASATIC DI RATTA COSIMO & C.", si era verificato un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti che prima facevano capo alla società si trasferivano ai soci in proporzione delle quote possedute, in applicazione del principio di trasparenza fissato per le società di persone dall'art. 5 comma 1 d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.); il che appare sufficiente per dar conto del ragionamento valutativo svolto dalla sentenza impugnata; che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.n. 21773 del 2012; Cass. n. 10980 del 2017; Cass. n. 22457 del 2020), in caso di estinzione di una società di persone, qual è nella specie la s.a.s. "SALENTO PLASTIC DI RATTA COSIMO & C.", per sua cancellazione dal registro delle imprese, la qualità di successore universale della stessa si radica in capo ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione da essi possedute, si che ad essi, nella proporzione anzidetta, viene automaticamente imputato il reddito della società, in forza del principio di trasparenza, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), il quale implica una presunzione di effettiva percezione del reddito in questione, con la conseguenza che i soci assumono la legittimazione passiva della lite instaurata nei confronti della società e che non ha potuto trovare il suo sviluppo per effetto dell'intervenuta estinzione di quest'ultima; validamente pertanto il debito tributario, inizialmente iscritto a ruolo nei confronti di una società di persone estinta, siccome cancellata dal registro delle imprese, è stato ritenuto gravare sui soci, in ragione delle quote di partecipazione da essi possedute, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società di persone anzidetta (cfr., in termini, Cass.
SS.UU. n.ri 6070 e 6072 del 2013; Cass. n. 31037 del 2017); che detti principi sono da ritenere applicabili nella specie a prescindere dalla particolare sanatoria contenuta nell'art. 28 comma 4 del d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, alla stregua della quale ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, l'estinzione delle società, di cui all'art. 2495 cod. civ., aveva effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese; invero, come rilevato dai ricorrenti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la sanatoria da ultimo citata non ha carattere processuale, ma sostanziale e può quindi valere solo per il futuro, si da non essere applicabile alla specie in esame, nella quale la cancellazione della s.a.s. "SALENTO PLASTIC S.A.S. DI RATTA COSIMO & C." dal registro delle imprese è avvenuta il 10 ottobre 2011 e quindi in epoca ben precedente al 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 175 del 2014 (cfr.
Cass. n. 4536 del 2020; Cass.n. 6743 del 2015; Cass. n. 15648 del 2015); va pertanto esclusa, nella specie, la rilevanza della particolare sanatoria, di cui al citato art.28 comma 4 d.lgs. n. 175 del 2014; che è infine inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano che erroneamente sono state ad essi addebitate le sanzioni inflitte alla s.a.s. "SALENTO PLASTIC S.A.S. DI RATTA COSIMO & C." con l'avviso di accertamento impugnato; invero, con tale motivo, i ricorrenti hanno introdotto per la prima volta nella presente sede di legittimità una questione di merito implicante accertamenti di fatto (contenere cioè l'avviso di accertamento impugnato una richiesta di pagamento di sanzioni ad essi non addebitabili); invero dal contesto della sentenza impugnata non emerge che sia stata formulata anche la censura in esame, riferita al tema delle sanzioni; d'altra parte i ricorrenti neppure hanno allegato l'avvenuta deduzione di detta questione innanzi al giudice di merito, né hanno indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbiano fatto, come sarebbe stato loro onere, in ossequio al noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr.
Cass. n. 32804 del 2019);che pertanto, dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, vanno respinti i restanti due motivi proposti dai ricorrenti, con loro condanna al pagamento delle spese di giudizio, quantificate come in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte, dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso, respinge i restanti due e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi € 5.600,00,oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del com