Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24238/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses taxpayer appeal, ruling burden of proof for bank transaction relevance lies with the taxpayer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24238/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his claim regarding a bank deposit. The taxpayer argued the deposit was a sale of boat shares, but failed to provide specific proof linking the transaction to his taxable income. The court held that under established case law, the taxpayer bears the burden to analytically demonstrate that bank movements are not taxable, rather than the tax authority merely proving the existence of funds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 115, 116 cod. proc. civ.: In bank-based tax assessments, the burden of proof rests on the taxpayer to analytically demonstrate that specific bank movements are not taxable or already accounted for, rather than on the administration to prove the existence of the funds.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof taxpayer bank transaction relevance taxable income demonstration analytical proof requirement fiscal assessment burden assegno bancario caso di garanzia bancaria delegazione di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
4086 del 2017), in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell'art. 32 del d.P.R.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2727 cod. civ.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
32 comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600 del 1973
7 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
600 del 2973, 7 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 767 del 2011
Cass. n. 767 del 2011; Cass.
Cass. n. 15857 del 2016
767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016; Cass.
Cass. n. 18066 del 2016
15857 del 2016; Cass. n. 18066 del 2016; Cass.
Cass. n. 18125 del 2015
18066 del 2016; Cass. n. 18125 del 2015; Cass.
Cass. n. 4086 del 2017
18125 del 2015; Cass. n. 4086 del 2017), in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28705-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TAGLI-MONTE CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MONICA MENNELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3523/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2019 n. 28705 sez. MT - ud. 15-04-2021 -2- n.28705/2019 (1357A1 RILEVATO: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio di rigetto dell'appello proposto avverso una decisione della CTP di Latina, che aveva accolto il ricorso del contribuente TAGLIAMONTE Carlo avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006; la CTR aveva accolto la tesi del contribuente, il quale aveva giustificato il versamento sul suo conto bancario di un assegno circolare di C 52.000, quale corrispettivo da lui percepito da tale GERACE Diego per la cessione in favore di quest'ultimo delle quote della società "PORTO TURISTICO RIVA DI TRAIANO";

CONSIDERATO: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 e 2727 cod. civ., 32 comma 1 n. 2 d.P.R. n. 600 del 2973, 7 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto, negli accertamenti fondati sulle movimentazioni bancarie, era onere del contribuente dimostrare l'irrilevanza delle movimentazioni ai fini reddituali; ed il contribuente non era riuscito a dimostrare che l'assegno circolare di C 52.000,00 fosse quello consegnatogli da GERACE Diego quale corrispettivo della cessione delle azioni della società Riva di Traiano; ma anche se il contribuente avesse offerto la dimostrazione che la movimentazione fosse effettivamente riferita ad una cessione di quote, il medesimo non aveva offerto la prova che si trattasse di proventi effettivamente dichiarati e correttamente tassati; comunque i poteri di ordinario controllo dell'Agenzia delle i entrate non potevano essere utilizzati, a richiesta del contribuente, per sopperire a proprie carenze istruttorie; che l'intimato si è costituito con controricorso ed ha altresì presentato memoria; che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è fondato; che, invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 18066 del 2016; Cass. n. 18125 del 2015; Cass. n. 4086 del 2017), in presenza di accertamenti bancari svolti ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente imprenditore dimostrare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne egli già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché fiscalmente non rilevanti, siccome non riferibili ad operazioni imponibili; e, per volontà di legge, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l'onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario; che, nella specie, non è condivisibile quanto sostenuto dalla CTR, la quale ha ritenuto plausibile che l'assegno circolare di € 52.000,00, versato sul conto corrente bancario del contribuente imprenditore, non fosse riconducibile a suoi introiti imprenditoriali, ma costituisse il corrispettivo a lui versato da tale GERACE Diego per la vendita di un posto barca presso il porto turistico di Riva di Traiano; non è esaustivo il fatto che detta operazione di vendita risultasse annotata sul libro soci dell'anzidetto Porto Turistico di Riva di Traiano e neppure è esaustivo l'avere il contribuente documentalmente provato che la banca, per motivi di privacy, gli avesse negato la chiesta certificazione circa l'emittente dell'assegno circolare, di cui si controverte, sebbene si fosse dichiarata pronta a produrla su richiesta dell'Agenzia delle entrate; era invero preciso onere del contribuente fornire la prova che detto assegno circolare era stato da lui ricevuto a fronte della cessione di un posto barca presso il porto turistico di Riva di Traiano; il che, nella specie, il contribuente non ha fatto; che, da quanto sopra, consegue l'accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio;

P.O.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR Lazio in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in