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Ordinanza — n. 24214/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows legittimario to prove simulated donation to reduce testamentary legacy via fictitious mass calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24214/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the lower court's refusal to allow the legittimario to use probative benefits regarding a simulated donation. Patrizia Castrucci argued that including a non-reducible donation in the fictitious mass could reveal the lesiveness of a subsequent testamentary disposition. The court ruled that the donation must be included in the calculation to properly assess the reduction of the legacy, overturning the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 556 c.c.; Art. 537 c.c.: A legittimario may prove the simulation of a donation even if it is not reducible, as including it in the fictitious mass may reveal the lesiveness of a subsequent testamentary disposition.

Parole chiave

Generato dall'IA
successione necessaria legittima simulazione atto massa fittizia riduzione quota donazione non riducibile prova terzo donazione a causa di morte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 556 c.c.
05-03-2021 -2- simulazione di una donazione anche se questa non sia di per sé riducibile, potendone derivare, con l'inclusione del bene nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario (Cass.
Art. 537 c.c.
art. 556 c.c
05-03-2021 -2- simulazione di una donazione anche se questa non sia di per sé riducibile, potendone derivare, con l'inclusione del bene nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12317/2019
556 c.c., la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario (Cass. n. 12317/2019; n.
Cass. n. 1904/1968
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 38627-2019 proposto da: CASTRUCCI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ISIDORI, che la rappresenta e difende; - ricorrenti - contro GRASSI EMANUELA, CASTRUCCI LORETTA; - intimati - avverso la sentenza n. 3159/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE La presente causa riguarda la successione testamentaria di Giulio Pietro Castrucci.

Il de cuius ha istituito erede nella quota di 1/3 ciascuno le figlie Patrizia e Loretta Castrucci e la nipote Emanuela Grassi, figlia di Loretta. Nella causa promossa da Emanuela Grassi nei confronti delle coeredi per la divisione, la convenuta Patrizia Castrucci chiedeva accertarsi la simulazione di un atto di vendita intercorso fra il de cuius e Emanuela Grassi relativamente a un terreno con annessi fabbricati in Antrodoco (RI); chiedeva che i beni, solo apparentemente alienati ma in effetti donati, fossero conteggiati nella riunione fittizia; che fosse, conseguentemente, accertata la lesione della propria quota di riserva e fosse pronunciata la riduzione della quota lasciata per testamento a Emanuela Grassi.

Per quanto interessa in questa sede, la Corte d'appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado, negava che l'attrice potesse fruire delle agevolazione probatorie concesse al legittimario ai fini della prova della simulazione di atti compiuti dal de cuius. La corte d'appello, dapprima, determinava il valore dell'asse quale risultava oggettivamente in base alla consistenza dei beni relitti. Quindi proseguiva nell'analisi, rilevando che «anche a voler ipotizzare che i beni oggetto della vendita asseritamente simulata fossero, in realtà, oggetto di donazione, poiché il valore di quest'ultimi all'apertura della successione era pari a 69.305,00, non sussiste una violazione della porzione disponibile, pari a un terzo della massa».

Tale ratio decidendi è oggetto dell'unico motivo di ricorso proposto da Castrucci Patrizia, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 556 e 537 c.c. La causa è stata fissata dinanzi alla sesta sezione civile su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è fondato. Le donazioni sono rilevanti in sede di successione necessaria anche se non siano esse stesse lesive della legittima. L'inclusione di una donazione nella riunione fittizia potrebbe infatti rilevare il carattere lesivo di una donazione posteriore o di una disposizione testamentaria.

In altre parole, il legittimario è abilitato a provare, nella veste di terzo, la Ric. 2019 n. 38627 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- simulazione di una donazione anche se questa non sia di per sé riducibile, potendone derivare, con l'inclusione del bene nella massa di calcolo ex art. 556 c.c., la riducibilità di una diversa disposizione, altrimenti al riparo dalle pretese del legittimario (Cass. n. 12317/2019; n. 1904/1968). Consegue che, nel caso di specie, in presenza di domanda di riduzione estesa alla disposizione testamentaria in favore di Grassi Emanuela, il valore della disponibile, calcolato in via teorica dalla corte d'appello includendo la donazione oggetto della domanda di simulazione, non doveva essere confrontato con il valore della stessa donazione, ma doveva essere considerato rispetto ai beni relitti oggetto delle disposizioni testamentarie: in particolare si doveva raffrontare la quota di riserva dell'attrice, calcolata anche sul valore del bene oggetto della domanda di simulazione, con quanto da questa ricevuto in forza della disposizione testamentaria; quindi, in base all'esito di tale confronto, valutare la strumentalità dell'azione di simulazione rispetto alla tutela della quota di riserva (Cass. n. 12317/2019 cit.).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che si atterrà ai principi sopra indicati e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 5 ma =