Cassation court allows tax agency appeal, holding missing VR form triggers two-year limit instead of ten-year one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision regarding VAT refund deadlines. The agency argued that without a specific VR form, the taxpayer's claim was merely a compensation request subject to a two-year limitation period rather than a formal refund claim. The court agreed, ruling that the absence of the VR form means the statutory refund procedure under Article 38 bis of the VAT Code was not activated, thereby applying the shorter residual deadline instead of the standard ten-year prescription.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992: When a VAT credit arises from a year without a filed declaration and the specific refund model (VR) is not submitted, the claim is treated as a compensation request subject to the two-year limitation period rather than the ten-year prescription applicable to formal refund requests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2838-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FIN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO CIULLINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1413/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata 1'11/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avente ad oggetto il diniego di rimborso per IVA per l'anno d'imposta 2007; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana la quale rigettava l'appello sostenendo che la tesi dell'Ufficio (secondo cui in assenza del modello VR non può considerarsi azionata la procedura di rimborso di cui all'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per cui la parte contribuente potrebbe avvalersi solo del termine previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992) sia infondata in quanto l'indicazione nella dichiarazione annuale dell'esistenza del credito di imposta è manifestazione più che sufficiente della volontà di richiederne il rimborso, senza che occorrano altri adempimenti.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Ric. 2020 n. 02838 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Con l'unico motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenen o che quando la richiesta di rimborso non viene effettuata apposito modello VR, la fattispecie disciplinata v dall'art. 38 bis cit. non si realizza con la conseguenza che si applica la norma residuale di cui all'art. 21 cit. che ammette l'istanza di rimborso entro un termine di decadenza biennale.
Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti: «....la fattispecie in esame, avente ad oggetto un credito i.v.a. maturato con riferimento ad anno d'imposta in cui non risultava presentata la relativa dichiarazione, non può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la detrazione o il rimborso della eccedenza d'imposta nell'ipotesi in cui il credito risulti dalla dichiarazione regolarmente presentata, la quale presuppone una dichiarazione ritualmente presentata. Alla domanda di rimborso non rientrante tra quelle previste dall'art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, e perciò non contemplata da disposizioni specifiche, trova applicazione il rimedio residuale di cui all'art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la presentazione di una domanda di restituzione, nel rispetto del termine di due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto della restituzione (cfr., in tema, Cass., ord., 11 maggio 2017, n. 11652)» (Cass. n. 19637 del 2020).
Nel caso di specie si verte in una ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione IVA perché presentata oltre il termine di 90 giorni, ragione per cui non trova applicazione Ric. 2020 n. 02838 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- l'art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972 bensì il rimedio residuale di cui all'art. 21, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992. Non trovano invece applicazione al caso di specie i seguenti principi: in tema di IVA, l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale (Cass. 32424 del 2019); in tema di IVA, l'istanza di compensazione del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale, a prescindere dalla formalizzazione del mutamento di opzione con l'apposito modello ministeriale; ne consegue che, ove all'istanza di compensazione, esercitata tempestivamente in dichiarazione, sopravvenga il decesso del contribuente, essa si trasforma in richiesta di rimborso, al cui diritto non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c. (Cass. n. 15867 del 2020).
Ric. 2020 n. 02838 sez. MT - ud. 27-04-2021 -4- Infatti la vicenda in esame non riguarda il caso della cessazione dell'attività aziendale né quello della morte dell'imprenditore e non solo non è stata indicata da parte del contribuente nel quadro VR la volontà di ottenere a rimborso la somma ma la dichiarazione IVA non può che considerarsi omessa e quindi non ritualmente presentata (requisito invece necessario secondo il principio per primo ricordato) perché trasmessa oltre il termine di legge, come risulta dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle entrate nel corpo del ricorso.
La Commissione Tributaria Regionale in sede di rinvio dovrà peraltro valutare se l'eccedenza IVA sia stata dedotta nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto„u fysi1/4gM'UL. ki-u050=,\AJXAA..tib4\4.34.Wcgo.,61L ZvnAA. Infatti, i tal caso troverebbe applicazione il principio delle Sezioni Unite secondo cui «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Cass.
S.U. n. 17757 del 2016; Cass. n. 10656 del 2021). Ric. 2020 n. 02838 sez. MT - ud. 27-04-2021 -5- Il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate è fondato e dunque il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.