Cassation court allows tax agency appeal, overturning regional commission ruling on burden of proof for bank account movements by sole partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax agency appealed a regional commission decision that rejected its request to presume bank withdrawals by sole partners as company income. The court found the lower tribunal incorrectly applied legal presumptions regarding the attribution of funds to the company versus the individual partners. Consequently, the cassation court allowed the appeal, quashed the regional decision, and remanded the case for a new trial with corrected burden of proof rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32 DPR 600/1973; Art. 2697 cod. civ.: The legal presumption that unjustified bank withdrawals by sole partners constitute company income applies only when the company fails to prove the funds were used for personal purposes, reversing the regional commission's refusal to apply such presumptions.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LAZZARO FRANCESCO; - intimato - avverso la sentenza n. 64347412018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 23/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEFkIRAP relativo al periodo di imposta 2009-2011, derivante da una attività ispettiva avente ad oggetto le movimentazioni bancarie relative alla Tecnocostruzioni s.a.s.; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che l'Ufficio ha il potere di chiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti registrati sui conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili quando si tratti di conti intestati o cointestati al contribuente (società di persone), non anche con riguardo a conti correnti bancari intestati esclusivamente a persone diverse (soci), ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'Ufficio provi che l'intestazione è fittizia oppure che quei determinati movimenti bancari ripresi a tassazione (prelevamenti e versamenti), registrati sul conto personale dei soci, siano nella realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società: pertanto, nell'ipotesi di accertamenti fondati sulla presunzione legale che le operazioni bancarie di prelevamenti e versamenti non adeguatamente giustificate costituiscano ricavi non dichiarati dalla società, detta presunzione non può essere applicata con riferimento alle movimentazioni bancarie (ritenute ingiustificate) effettuate dai soci su conti correnti bancari personali, restando in capo all'Ufficio l'onere di provare che si tratta di operazioni palesemente riconducibili all'attività d'impresa e non alla sfera personale dei soci.
Ric. 2020 n. 00538 sez. MT - ud. 27-04-2021 -2- Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituisce. Sulla proposta del relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: Con l'unico motivo d'impugnazione, dedotto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ. per non avere fatto un uso corretto dei principi in tema di distribuzione dell'onere della prova fra Ufficio e parte contribuente, in quanto grava sul socio-legale rappresentante della società l'onere della prova della non riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società di cui è socio.
Il ricorso è fondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa (Cass. n. 30098 del 2018).
Inoltre, addirittura con riferimento ad una società a responsabilità limitata (e quindi con riferimento ad un ente in cui l'autonomia patrimoniale della società rispetto ai soci è perfetta), questa Corte ha affermato che, ai sensi del «D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo vigente "ratione temporis"), secondo cui gli Uffici finanziari e Ric. 2020 n. 00538 sez. MT - ud. 27-04-2021 -3- la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda individuale o alla società.
L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass. 374 del 2009; 26173 del 2011; 11145 del 2011)» (così in Cass., n. 26829 del 2014; nello stesso senso Cass. n. 12276 del 2015, fattispecie anch'essa riferita ad una s.r.I.).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che l'Ufficio ha il potere di chiedere agli istituti di credito notizie dei movimenti registrati sui conti correnti bancari intrattenuti dal contribuente e di presumere la loro inerenza ad operazioni imponibili quando si tratti di conti intestati o cointestati al contribuente (società di persone), non anche con riguardo a conti correnti bancari intestati esclusivamente a persone diverse (soci), ancorché legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'Ufficio provi che l'intestazione è fittizia oppure che quei determinati movimenti bancari ripresi a tassazione (prelevamenti e versamenti), registrati sul conto personale dei soci, siano nella realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società: pertanto, nell'ipotesi di accertamenti fondati sulla presunzione legale che le operazioni bancarie di prelevamenti e Ric. 2020 n. 00538 sez.
MT - ud. 27-04-2021 -4- versamenti non adeguatamente giustificate costituiscano ricavi non dichiarati dalla società, detta presunzione non può essere applicata con riferimento alle movimentazioni bancarie (ritenute ingiustificate) effettuate dai soci su conti correnti bancari personali, restando in capo all'Ufficio l'onere di provare che si tratta di operazioni palesemente riconducibili all'attività d'impresa e non alla sfera personale dei soci - ha ritenuto che la sussistenza del rapporto societario non facesse presumere che le operazioni effettuate sui conti correnti bancari dei soci della società di persona fossero compiute nell'interesse della società, identificandosi invece gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri del socio-legale rappresentante della società di persone (nella specie una s.a.s.), salva la facoltà della società o del socio di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni bancarie rispetto all'attività d'impresa.
Il motivo di impugnazione dell'Agenzia delle entrate è pertanto fondato e dunque il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consigli