Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24205/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order via material error procedure to order lawyer fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24205/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted an application for correction of a previous order regarding the deduction of defense costs. The applicant argued that the prior ruling failed to order the deduction of fees owed to his lawyer, who had made a formal request. The court ruled that without specific legislative authorization, such requests must be handled through the material error correction procedure rather than ordinary appeals, ensuring a faster resolution. Consequently, the court ordered the correction of the earlier decision to mandate the deduction of expenses in favor of the lawyer.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, a request for the deduction of defense costs must be processed via the material error correction procedure rather than ordinary appeals, as this better respects the principle of reasonable duration of proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction defense cost deduction Cassation order amendment lawyer fee distribution procedural remedy selection reasonable duration principle antistatario status procedura accelerata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
Art. 93, secondo comma cod. proc. civ.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037
Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n.
Cass., 10/01/2011, n. 293
16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n.
Cass., 11/04/2014, n. 8578
293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n.
Cass., 24/02/2016, n. 3566
8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21033-2020 proposto da: ALESSANDRO FERRARA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso il suo studio e rappresentato e difeso in proprio ex art.86 c.p.c.; - ricorrente - contro PREFETTURA di LODI; - intimata - avverso l'ordinanza n. 12208/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE. Rilevato che L'avvocato Alessandro Ferrara ha proposto istanza di correzione dell'ordinanza n. 12208/2020, depositata il 22-6- 2020, laddove non ha disposto la distrazione delle spese processuali a favore del procuratore, che ne aveva fatto richiesta;

Considerato che secondo il più recente orientamento di questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente, invero, il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione (cfr.

Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; 2 Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566). Ritenuto che Ric. 2020 n. 21033 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- per le ragioni esposte, l'istanza deve essere accolta.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 12208/2020 depositata il 22 giugno 2020, statuendo che nel dispositivo, dopo le parole «oltre accessori come per legge», debba aggiungersi «spese da distrarsi, per il ricorrente, in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza in calce all'ordinanza n.12208/2020 di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta- sottosezione Prima - civile, il 20 apr 2021. Il P esidente Umbe o C.G. t(1 11 Funzionario Gincli a Dott.ssa Fabrizia BARO: DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il 8 SET, 2021 li Funzionano Ci: