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Ordinanza — n. 24204/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal as inadmissible due to late filing exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24204/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the thirty-day deadline for challenging the Milan Tribunal's rejection. The applicant argued for humanitarian and subsidiary protection based on religious persecution and general violence in his home country, while the Tribunal found his claims uncredible. The court rejected these merits arguments entirely, ruling that procedural timeliness requirements under the Civil Procedure Code took precedence over the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.: An appeal against an administrative decision regarding refugee status is inadmissible if filed after the statutory period has expired, regardless of the merits of the underlying facts or the suspension of deadlines due to epidemic measures.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility statutory time limits late filing consequences civil procedure code epidemic deadline suspension protezione internazionale domanda di protezione provvisoria protezione adeguata disponibile

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Art. 14, D. Lgs. 251/2007
Violazione dell'art. 14 del D.
Art. 10, comma 3, Cost.
Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
Art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Per completezza espositiva va aggiunto che, nella specie, il termine di impugnazione era già scaduto allorquando sono entrate in vigore le misure adottate dal legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 83, comma 2, del d.l.
Art. 36, d.l. n. 23 del 2020
27 del 2020, che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all'il maggio 2020 dall'art. 36 del di.

Giurisprudenza citata

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Ric. 2020 n. 18556 sez. M1
Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione sussidiaria, richiama Ric. 2020 n. 18556 sez. M1 - ud.
Cass. S.U. n. 5314/2020
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 18556-2020 proposto da: CHUKWUKA AGIDI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 239, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA VALERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOMO CAINARCA; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 217/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Con decreto n.217/2020 depositato il 7-1-2020 e comunicato il 15-1-20 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Chukwuka Agidi, cittadino del Delta State, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all'esito il rigetto della relativa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. Il Tribunale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché faceva parte del cult denominato Aro Bega, che era in lotta con quello degli Aye, ed era ricercato in quanto aveva ucciso quattro persone.

Il Tribunale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Delta State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che è rimasto intimato.

3. I motivi di ricorso sono così rubricati: « 1.Violazione dell'art.10, comma 3, Cost. e dell'art.5, comma 6, d.lgs.n.286/1998 in relazione all'art.360 n.3 e n.5 c.p.c. »; «2. Violazione dell'art. 14 del D. Lgs. 251/2007 in relazione all'art.360, comma 1, n.3 e n.5 c.p.c.». Con il primo motivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte e diffusamente la normativa di riferimento, si duole del diniego della protezione umanitaria, deduce di essere fuggito dal suo Paese per dare una possibilità di sopravvivenza alla sua famiglia e che è nota situazione del suo Paese. Con il secondo motivo si duole del diniego della protezione sussidiaria, richiama Ric. 2020 n. 18556 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -2- diffusamente la normativa di riferimento, deduce che nel decreto impugnato non vi è riferimento alle fonti informative utilizzate in ordine all' accertamento della sussistenza di una situazione di violenza generalizzata e richiama fonti ufficiali del 2016.

4. Il ricorso deve dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposto. 4.1. Il ricorrente afferma di aver ricevuto comunicazione del decreto impugnato in data 15-1-2020 (pag.n.1 e n.17 del ricorso) e il ricorso è stato notificato a mezzo pec il 26-6- 2020, ossia oltre il termine di trenta giorni di cui all'art.35 bis, comma 13, d.lgs.n.25/2008. Per completezza espositiva va aggiunto che, nella specie, il termine di impugnazione era già scaduto allorquando sono entrate in vigore le misure adottate dal legislatore per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all'il maggio 2020 dall'art. 36 del di. n. 23 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali).

5. Nulla deve disporsi circa le spese di lite del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per Ric. 2020 n. 18556 sez. MI - ud. 20-04-2021 -3- il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta- sottosezione Prima - civile, il 20 aprile 2021. Il Pr !dente Umbert L.C.G. Scotti cirY 11 Funzionario Gi Dott.ssa Fal) rizia 8/11 arie Ne DEPOSITATO IN CACELLER1A Il B SET