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Ordinanza — n. 24191/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24191/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24191/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA C. sul ricorso n.8129-2019 proposto da: FONDAZIONE ENPAIA- ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato GIULIO STOPPA, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO della G.D.A. s.r.1., in persona del curatore p.t.; - intimato - avverso il decreto n. 1043/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata 1'01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, dott.

Regesto Legislator

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art. 647 c.p, art. 635 c.p, art. 653 c.p, art. 654 c.p; Ordinanza — n. 24191/2021 — snciv · Corte di Cassazione: La Fondazione Enpaia ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Non si è costituita la curatela del fallimento della G.D.A. s.r.l. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 653, 654, 308, 327, c.p.c., 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato l'inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori non ostante il passaggio in giudicato dell'ordinanza d'estinzione del giudizio d'opposizione al medesimo decreto, emessa il 28.12.12, in data anteriore alla sentenza di fallimento.

Parole chiave

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documenti mancanti mancata prova della solvibilità prova insufficiente dell'aggravamento clinico attestato di carenza beni produzione di documenti finanziari attestato di insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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art. 647 c.p
che aveva ammesso al passivo la sola somma relativa ad uno dei due decreti ingiuntivi prodotti, rigettando l'istanza in relazione all'altro decreto ingiuntivo in quanto non munito di attestazione ex art. 647 c.p.c.
art. 635 c.p
Con decreto emesso l'1.2.19, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione, osservando che, a fronte della mancata attestazione suddetta, non erano state prodotte le autodichiarazioni del direttore generale della opponente di cui all'art. 635 c.p.c.
art. 653 c.p
art. 654 c.p
653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA C. sul ricorso n.8129-2019 proposto da: FONDAZIONE ENPAIA- ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato GIULIO STOPPA, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro FALLIMENTO della G.D.A. s.r.1., in persona del curatore p.t.; - intimato - avverso il decreto n. 1043/2019 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata 1'01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere relatore, dott.

ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE La Fondazione Enpaia propose opposizione avverso il decreto emesso dal g.d. del fallimento della G.D.A. s.r.i. che aveva ammesso al passivo la sola somma relativa ad uno dei due decreti ingiuntivi prodotti, rigettando l'istanza in relazione all'altro decreto ingiuntivo in quanto non munito di attestazione ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento e stante l'insufficienza della rimanente documentazione. Con decreto emesso l'1.2.19, il Tribunale di Catania ha rigettato l'opposizione, osservando che, a fronte della mancata attestazione suddetta, non erano state prodotte le autodichiarazioni del direttore generale della opponente di cui all'art. 635 c.p.c.

La Fondazione Enpaia ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. Non si è costituita la curatela del fallimento della G.D.A. s.r.l. RITENUTO CHE L'unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 653, 654, 308, 327, c.p.c., 2909 c.c., in relazione all'art. 360, n.4, c.p.c., per aver il Tribunale dichiarato l'inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori non ostante il passaggio in giudicato dell'ordinanza d'estinzione del giudizio d'opposizione al medesimo decreto, emessa il 28.12.12, in data anteriore alla sentenza di fallimento.

In sostanza, la ricorrente deduce che, a seguito della suddetta ordinanza d'estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo avrebbe acquisito efficacia esecutiva ex art. 635 Ric. 2019 n. 08129 sez. M1 - ud. 23-02-2021 -2- c.p.c., diventando dunque opponibile al fallimento prima dell'attestazione ex art. 647 c.p.c. Il ricorso è fondato. Va osservato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità alla quale il collegio intende dare continuità, il decreto ingiuntivo che sia stato opposto dal debitore poi fallito è opponibile alla massa fallimentare, a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute non più impugnabili - per decorso del relativo termine - prima della dichiarazione di fallimento, restando irrilevante che con i detti provvedimenti sia stata dichiarata l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività di cui all'art. 654 c.p.c. (Cass., n. 9933/18; n. 5657/19).

Nel caso concreto, dagli atti emerge che l'ordinanza d'estinzione del giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo fu emessa prima della dichiarazione di fallimento, per cui in applicazione del richiamato orientamento, essa è opponibile alla massa dei creditori. Pertanto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Catania, anche per le spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Catania, anche per le spese del grado di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 23 febbraio 2021. unzionacio Giudiziario ott.ssa Fubrizia BARONE EPOSITATO IN 0 8 SEI 202? II Funziona