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Ordinanza Interlocutoria — n. 24165/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits interest rate dispute on postal bonds to lower court due to lack of specific precedent.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24165/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a lower court ruling on interest rates for multi-year postal bonds. The dispute arose because a new stamp partially covered old terms, creating conflicting interpretations of the applicable interest rate table. Since no specific precedent existed for this unique factual scenario, the court remitted the case to the First Civil Section for a new public hearing.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 375, primo comma, nn. 1) e 5), cod. proc. civ.: When a cassation appeal concerns a matter of fact or law not yet settled by binding precedent, the case is remitted to the lower court for further examination.

Parole chiave

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postal bonds interest cassation remittal lack of precedent contractual interpretation third decade rate partial stamp coverage civil procedure code finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
Art. 375, primo comma, nn. 1) e 5), cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979 del 15.06.2007
Corte di Cassazione a SS. UU. n. 3963 dell'11.2.2019
Corte Costituzionale n. 26/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25706/2020 R.G. proposto da: Poste Italiane S.P.A., in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefano Attorri, presso il cui studio in Roma, Via Alessandro Torlonia, n.33, elettivamente domicilia, come da procura speciale in atti -ricorrente - contro Trifiletti Antonino, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi Mario Martino Giovanni Munafò presso il cui recapito professionale sito presso l'Avvocato Laura Sgrò, in Roma Via Luigi Mancinelli, n.65, è elettivamente domiciliato -controricorrente - Avverso la sentenza n.526/2020 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 29/06/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal Consigliere Laura Tricorni.

R.G.N. 25706/2020 Cons. est. Laura Tricorni RITENUTO CHE: Il ricorso ha ad oggetto una controversia che riguarda la quantificazione degli interessi della III decade di durata dei Buoni Postali Fruttiferi della serie "Q/P" emessi da Poste Italiane e che costituisce terreno di diffuso contrasto nella giurisprudenza di merito, attesa la peculiarità della fattispecie concreta non immediatamente sovrapponibìle né con quelle esaminate dalla sentenza della Corte di Cassazione a SS. UU. n. 13979 del 15.06.2007, né con quelle vagliate dalla sentenza, sempre della Corte di Cassazione a SS.

UU., n. 3963 dell'11.2.2019, le cui ultime valutazioni in materia di costituzionalità sono state integralmente condivise dalla sentenza n.26/2020 della Corte Costituzionale. Nel caso oggetto del presente giudizio i buoni postali fruttiferi pluriennali "Q/P" vennero emessi utilizzando il modulo di una precedente emissione che recava la stampa del tasso di interesse che sarebbe stato applicato negli anni a venire; su detto modulo venne apposto un timbro aggiornato con la dicitura della nuova emissione e delle nuove condizioni, tuttavia il timbro non coprì interamente le condizioni contrattuali precedenti - in particolare per quanto riguardava la quantificazione degli interessi della III decade di durata dei Buoni Postali Fruttiferi della serie ''Q/P", ingenerando interpretazioni contrastanti circa l'applicazione dell'art.173 del d.P.R. n.156/1973, ove è detto che "Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni", Il Tribunale, nel caso di specie, ha confermato la decisione di primo grado favorevole al risparmiatore, dando prevalenza alla misura del tasso di rendimento testualmente riportata sul buono, atteso che il diverso ed inferiore tasso del rendimento per la terza decade, nel caso di specie, era stata determinato prima dell'emissione del buono, dando prevalenza al dato testuale riportato nel titolo.

Poste Italiane SPA hanno proposto ricorso per cassazione con tre mezzi, corroborati da memoria. Trifiletti ha replicato con controricorso.R.G.N. 25706/2020 Cons. est. Laura Tricorni CONSIDERATO CHE: Va rilevato che non si ravvisano precedenti specifici che affrontino la fattispecie in esame e che la controversia è esponenziale di un ampio contenzioso di merito connotato da decisioni contrastanti, di cui ha dato conto la ricorrente nella memoria; visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., ritenendo che non ricorrano le ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn.

1) e 5), cod.proc.civ. rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art.380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ., rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Roma,