Italian Court of Cassation allows material error correction to add lawyer fee deduction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own prior order regarding the deduction of legal fees. The lawyer argued that the previous ruling failed to order the deduction of costs in favor of the winning party's counsel, despite a clear request in the defense memorandum. The court accepted this correction because the omission was a clerical oversight rather than a substantive dispute, allowing the remedy of material error correction under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted order on a lawyer's fee deduction request is the procedure for correcting material errors, not ordinary appeals, as such requests cannot qualify as autonomous claims.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 28379-2020 proposto da: TUNINETI1 SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA GIURGOLA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ISPE I ORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CUNEO; - intimati - avverso l'ordinanza 23026/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2020 n. 28379 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- R.G. 28379/2020 RILEVATO CHE: l'avv. Alessandra Giurgola, quale difensore di Simone Tuninetti ha proposto ricorso per la correzione materiale dell'ordinanza n. 23036 del 2020, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 588 del 2018, ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, che ne aveva fatto istanza nella memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: va premesso che dall'esame degli atti di causa risulta che nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. era stata chiesta la distrazione delle spese, ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore; in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione; per principio pacificamente accolto da questa Corte, l'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ., rappresentando, quest'ultima, l'ultimo atto processuale di interlocuzione tra le parti (Cass. n. 4294 del 2021;
Cass. n. 12111 del 2014); l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 23036 del 2020, proposta dall'Avv. Alessandra Giurgola va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "...liquidate in complessivi Euro 4.200,00...", venga aggiunta la locuzione "da distrarsi in favore dell'avvocato della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario"; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un.n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del 2009; Cass. n.21213 del 2013). P.Q. M . La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l'ordinanza di questa Corte n. 23036 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "...liquidate in complessivi Euro 4.200,00...", della locuzione "da distrarsi in favore dell'avvocato della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario".
Alla cancelleria per le annotazioni. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 c.1 quater DPR n.115 del 2001. Così decis