Inadmissible appeal by INPS due to failure to prove cause of suspension regarding tax declaration omission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate its claim regarding the lack of a suspensive cause for the limitation period. The appellant argued that the lower court erred in not finding intentional concealment due to the missing tax declaration form, but provided no evidence or the actual declaration in the appeal. The court ruled that the appeal lacked necessary elements under procedural law, requiring the appellant to prove the specific grounds for cassation within the appeal itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366 n. 4 and 369 n. 6 cod. proc. civ.: An appeal for cassation must contain all elements necessary to constitute the reasons for cassation and allow for their evaluation without referring to external sources or acts from the previous judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 37317-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELLISTITUW, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro MARTELLA ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LORENZO GIULIANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 37317 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- R.G. 37317/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Teramo, ha accolto l'opposizione di Roberto Martella, avvocato iscritto all'albo, all'avviso di addebito dell'Inps, conseguente all'iscrizione d'ufficio del professionista alla gestione separata e diretto ad ottenere dallo stesso il versamento dei relativi contributi per i redditi professionali relativi all'anno 2009; la Corte territoriale ha individuato nella data di esigibilità del credito il dies a quo di decorrenza della prescrizione estintiva, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19403 del 2019;
Cass. n. 27950 del 2018), ed ha dichiarato l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, avendo accertato che il termine per il versamento dei contributi scadeva il giorno 16 giugno 2010, mentre l'avviso di pagamento era stato notificato dall'Inps al contribuente il 16 luglio 2015; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; Roberto Martella ha depositato tempestivo controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26-31, della legge 8 agosto 1995, n.335 e dell'art. 18, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, conv.to con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 21, comma 8 1.247 del 2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. n.269 del 2003 conv. con modific. nella I. n.326 del 2003, anche in relazione agli artt. 2935 e 2941 n.8 c.c."; denuncia la mancata applicazione della causa sospensiva di cui all'art. 2941, n. 8 cod. civ., per non avere, la Corte territoriale, ritenuto che il Martella, omettendo di compilare il Quadro RR della dichiarazione dei redditi, avesse inteso occultare dolosamente il debito contributivo eludendo il controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari; il motivo è inammissibile; l'assunto circa l'erroneità della mancata applicazione della causa sospensiva da parte del giudice dell'appello per l'omessa compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi da parte di Roberto Martella non risulta ammissibilmente supportato dall'istituto ricorrente; questi non ha infatti trascritto né prodotto, nemmeno quanto alle sue parti salienti, la dichiarazione dei redditi, completa del modulo RR, e neppure si è premurato di localizzarne la produzione nel giudizio di merito; dal canto suo, la sentenza impugnata ha accertato come l'Inps non abbia offerto la prova della quale era onerato, se non limitandosi a fare genericamente riferimento alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (p.4 sent.), senza, dunque, sollecitare una pronuncia sul punto relativo alla ricorrenza della causa di sospensione del termine per occultamento doloso da parte del professionista; trova applicazione, nel caso in esame, il consolidato principio di diritto secondo il quale, in ossequio agli oneri di specificazione e di produzione di cui agli artt. 366 n. 4 e 369 n. 6 cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.
Cass. n.11603 del 2018; Cass. n. 27209 del 2017; Cass. n. 12362 del 2006); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.