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Ordinanza — n. 24137/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late filing and invalid incidental appeal under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24137/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the prescribed time limits, relying on a contraria appeal to notify the court. The incidental appeal was deemed ineffective due to its late submission and the logical inconsistency of protecting an appeal when its primary basis vanished. Consequently, the appellant was ordered to bear all litigation costs, while the court noted the procedural prerequisites for the unified contribution payment.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 334 c.p.c.: When the main appeal is declared inadmissible due to late filing, any incidental appeal filed tardily becomes ineffective as the logical premise for its admissibility no longer exists.

Parole chiave

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late appeal filing inadmissible contraria ineffective incidental appeal Civil Procedure Code litigation costs allocation procedural prerequisites unified contribution payment rimborso delle spese di trasporto

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I.
art. 380-bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26529 del 2017
Cass. n. 19188 del 2018
Cass. n. 19188 del 2018, ma anche Cass.
Cass. n. 30782 del 2019
Cass. n. 15220 del 2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31604-2019 proposto da: WINTIME SPA AGENZIA PER IL LAVORO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI AUTOFILOVIARI BARI SPA (AMTAB), in persona del legale elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa dall'avvocato ELIO VULPIS; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro PIZZUTELLI GABRIELE, POLISENO ANGELO, PASELLA GAETANO, TENKWALDER SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 1272/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 31604 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- R. G.31604/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Bari, nella controversia tra Azienda Mobilità e Trasporti di Bari s.p.a. (A.M.T.A.B.) e Wintime s.p.a.- Agenzia per il lavoro tra Azienda Mobilità e Trasporti di Bari s.p.a. (A.M.T.A .B.) e Wintime s.p.a.- Agenzia per il lavoro, nonché tra Nunzio Bellizzi e la società Trenkwalder s.r.I., ha dichiarato la legittimità dei contratti di somministrazione intercorsi tra le parti; in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha poi accolto la domanda dell'A.M.T.A.B. relativamente all'entità della condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite in favore della società Wintime, pe?-~ia–E5- -rItroversia, — riconducibile allo scaglione inferiore, confermandola, per il resto; ha, quindi, valutato sussistere gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio; la cassazione della sentenza è domandata dalla società Wintime s.p.a.; l'Azienda Mobilità e Trasporti di Bari s.p.a. (A.M.T.A.B.) ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria, ed ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo, cui la società Wintime non ha opposto difese; v ) Nunzio Bellizzi e la società Trenkwalder s.r.I., sono rimasti intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: Ricorso principale: questo Collegio ha appreso della sussistenza del ricorso introduttivo della Wintime s.p.a. dal controricorso, non avendo la società provveduto al deposito dello stesso; il ricorso principale va, pertanto, dichiarato improcedibile, dando attuazione al principio di diritto secondo cui "Il potere della Corte di Cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste in ipotesi di mancato deposito di esso ove la parte resistente ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con controricorso" (Cass. n. 26529 del 2017).

Ricorso incidentale: il ricorso incidentale è proposto sulla base di un unico motivo, prospettato dall'A.M.T.A.B. s.p.a. quale "Violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ."; secondo la ricorrente incidentale, la Corte d'appello non avrebbe esplicitato le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della disposta compensazione delle spese dell'appello, nel cui grado la A.M.T.A.B. s.p.a. era risultata totalmente vittoriosa nei confronti della WINTIME s.p.a.; risulta agli atti che il ricorso incidentale sia stato tardivamente proposto; va pertanto, nel caso in esame, dato attuazione a quanto affermato da questa Corte, secondo cui, quando il ricorso principale per cassazione è dichiarato improcedibile, l'eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace; la ratio di tale opzione va rinvenuta non tanto nell'esigenza di applicazione analogica dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ. - mirante al riequilibrio delle parti in causa nell'ipotesi d'inammissibilità dell'impugnazione principale -, quanto in un approccio logico-sistematico che giudica irrazionale la scelta di rendere tutelabile un'impugnazione (tra l'altro anomala) in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (in tal senso cfr.

Cass. n. 19188 del 2018, ma anche Cass. n. :30782 del 2019) ; in definitiva, il ricorso principale va dichiarato improcedibile; il ricorso incidentale va dichiarato inefficace; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno addebitate soltanto alla parte ricorrente principale, secondo una rigorosa applicazione del principio di causalità sì come riferito al decisum; in ipotesi in cui il ricorso principale è dichiarato inammissibile (improcedibile), e il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace, soccombente è la sola parte ricorrente in via principale, mentre nessuna rilevanza va attribuita in sede di decisione di legittimità all'ipotetica soccombenza del controricorrente posto che, alle condizioni processuali date, la Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale (cfr.

Cass. n.15220 del 2018); non si provvede sulle spese del presente giudizio nei confronti delle parti rimaste intimate; in considerazione dell'esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale. Dichiara inefficace il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così decis