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Ordinanza — n. 24134/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court holds opposition judges must examine debt validity, not just role registration deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24134/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the lower court's ruling that a registration deadline barred the debt claim. The Inps argued the debtor failed to register the debt within one year, while the debtor claimed this deadline extinguished the obligation. The court ruled that judges opposing tax notices must assess the debt's substantive validity rather than merely declaring the registration illegitimate.

Regesto Legislator

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Art. 25, comma 1, D.Lgs. 46/1999; In opposition proceedings against tax notices, the judge must examine the substantive validity of the claim rather than limiting the ruling to the illegitimacy of the role registration.

Parole chiave

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social security contributions role registration deadline tax notice opposition substantive validity review D.Lgs 46/1999 rimborso dei contributi contributi di previdenza impagati determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 25, comma 1, D.Lgs. 46/1999
Art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod.
Art. 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17858 del 2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24796-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' DI )tr CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro MORBINATI ROBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 630/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. L Ric. 2019 n. 24796 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- R.G.24796/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale di Velletri, ha dichiarato non sussistente in capo a Roberto Morbinati l'obbligo di versamento all'Inps a titolo di gestione separata commercianti, dei contributi relativi ai redditi prodotti per il periodo gennaio - dicembre 2008, annullando l'avviso di addebito di Euro 9.863,83 notificato allo stesso dall'istituto creditore; la Corte territoriale ha accolto l'eccezione con cui il Morbinati aveva dedotto la decadenza dell'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 25 del D.Igs. n.46 del 1999, opponendo che era onere dell'istituto appellante iscrivere a ruolo i crediti pretesi entro un anno dalla notificazione del provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti (disposta con provvedimento del 23 dicembre 2011), e quindi entro il 23 dicembre 2012 (e non il 12 gennaio 2016, come nei fatti, era avvenuto); la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps, sulla base di un unico motivo;

Roberto Morbinati è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. :380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 25, primo comma del D.Igs. 26 febbraio 1999, n. 46"; richiamandosi all'orientamento giurisprudenziale consolidato rileva che la Corte territoriale sarebbe stata tenuta a valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto, a prescindere dal termine di iscrizione a ruolo del credito portato nell'avviso di addebito opposto; il motivo merita accoglimento; questa Corte, pronunciandosi su analoga fattispecie, ha affermato il principio di diritto di seguito riportato, al quale, in questa sede va data continuità; "In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo" (Così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018); in virtù di tale principio di diritto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del presente giudizio; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma all'Adunanza c