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Ordinanza — n. 24132/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling the three-year statute of limitations applies retroactively to pension recalculation claims filed after its entry into force.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24132/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the INPS's appeal against the Court of Appeal of Turin's decision to recalculate Angelo Casale's pension. While the lower court held the three-year limitation period had not expired because the pension was liquidated in 2006, the Supreme Court ruled that the limitation period begins to run from the date the new law entered into force. Consequently, the Court found the limitation period had already expired by the time Casale filed his action in 2016, ordering the lower court to retry the case.

Regesto Legislator

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970; Art. 252 disp. att. cod. civ.: When a limitation period is introduced by a new law, it applies retroactively to facts occurring before its entry into force if the action is filed after that date, causing the period to expire.

Parole chiave

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statute of limitations retroactive application pension recalculation three-year period limitation period entry into force ricalcolo della rendita di invalidità adeguamento della rendita revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 d.P.R. n. 639/1970
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art.
Art. 38, comma 1, lett. d) d.l. 98/2011, conv. in L. n. 11/2011
639/1970 come novellato dall'art. 38, comma 1, lett.
Art. 252 disp. att. cod. civ.
11/2011 e dell'art. 252 disp. att. cod. civ., lamenta la non conformità a diritto della denegata applicazione del termine triennale di decadenza di cui al citato art.
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art.
art. 380 bis cod. proc. civ
Angelo Casale ha opposto difese, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza camerale; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 252 disp. att. cod. civ
11/2011 e dell'art. 252 disp. att. cod. civ., lamenta la non conformità a diritto della denegata applicazione del termine triennale di decadenza di cui al citato art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16661 del 2018
Cass. n. 3580 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20287-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - contro CASALE ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA DI LASCIO, PAOLA FARFARIELLO; - controricorrente avverso la sentenza n. 225/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALFONSINA DE FELICE. Ric. 2019 n. 20287 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- R.G. 20287/2019 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Ivrea e accoglieva la domanda proposta da Angelo Casale nei confronti dell'INPS avente ad oggetto il ricalcolo della pensione liquidata nel 2006, per omesso conteggio di contribuzione già versata a titolo di preavviso, nonché per rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei (perequazione) in quanto erroneamente calcolato in sede amministrativa; la Corte territoriale ha ritenuto fondata nel merito la pretesa del Casale e non operante, nella specie, il termine di decadenza triennale dall'azione previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1 d.l. 98/2011, conv. in I. n. 11/2011, il cui decorso era stato eccepito dall'Istituto, per avere la domanda ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute e liquidate nel 2006, ossia prima dell'entrata in vigore della legge che aveva introdotto il nuovo termine; l'INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidando le sue ragioni ad un unico motivo;

Angelo Casale ha opposto difese, depositando altresì memoria in prossimità dell'adunanza camerale; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1 d.l. 98/2011, conv. in I. n. 11/2011 e dell'art. 252 disp. att. cod. civ., lamenta la non conformità a diritto della denegata applicazione del termine triennale di decadenza di cui al citato art. 47, dovendosi interpretare la norma in base al disposto del richiamato art. 252 secondo cui, qualora il fatto individuato come termine iniziale si sia verificato precedentemente all'entrata in vigore della norma introduttiva della decadenza il termine triennale di decadenza opera a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011), che, nel caso di specie, alla data della proposizione dell'azione (21 ottobre 2016) era già decorso, dovendo considerarsi scaduto il 6 luglio del 2014; il motivo merita accoglimento; il criterio invocato dal ricorrente è aderente ai principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalorati dall'orientamento conforme di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 16661 del 2018;

Cass. n.3580 del 2019); il termine di decadenza operante a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma sopra richiamata, nel caso in esame, alla data di proposizione del ricorso introduttivo (21 ottobre 2016) era già spirato; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 24 marzo 2021