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Ordinanza — n. 24129/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding prescription suspension and failure to prove non-contested facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24129/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible due to a lack of specificity in its arguments regarding the suspension of the prescription period. The INPS alleged that the lawyer failed to complete the RR form in her tax declaration, a fact the court noted was not substantiated by documentary evidence or a clear record of non-contestation. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on the merits because the necessary factual basis for the alleged legal error was missing from the filing.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, nr. 3 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity, as the court cannot examine the merits of a claim for suspension of prescription without clear evidence of non-contestation and a precise identification of the factual basis for the alleged legal error.

Parole chiave

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lack of specificity suspension of prescription non-contested facts tax declaration forms contributory debt procedural inadmissibility burden of proof durata del mantenimento post-matrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.
Art. 2935 cod. civ.
Art. 2941 nr. 8 cod. civ.
Art. 2, commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995
8, cod.civ., in relazione all'art. 2, commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995, e dell'art.
Art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111
2, commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995, e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 6677 del 2019
Cass. nr. 16986 del 2019
Cass. nr. 21929 del 2009
6677 del 2019 e nr.16986 del 2019; il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità; se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iurís, come tale, rilevabile d'ufficio (Cass. nr. 21929 del 2009; Cass.
Cass. nr. 19567 del 2016
Cass. nr. 8450 del 2021
Cass. nr. 10631 del 2021
Cass. nr. 10632 del 2021
Cass. nr. 3023 del 2016
Cass. nr. 20637 del 2016
Cass. nr. 13646 del 2019
Cass. nr. 3302 del 2018
Cass. nr. 11603 del 2018
Cass. nr. 11603 del 2018; Cass.
Cass. nr. 27209 del 2017
11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass.
Cass. nr. 12612 del 2006
Cass. nr. 7254 del 2021
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31683-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALGISIO; ,/ - ricorrente - contro DI PAOLO ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGER', 172, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PROSPERI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO DI COSMO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 245/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relative ai contributi dovuti alla gestione separata dall'avvocato Pietro Volpicelli, per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2009; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha osservato che la richiesta dell'INPS era intervenuta dopo il quinquennio, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, Antonella Di Paolo; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ; entrambe le parti hanno depositato memoria;

CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, cod.civ., in relazione all'art. 2, commi 26 e ss della legge nr.335 del 1995, e dell'art. 18, comma 12, del DL 6 luglio 2011 nr. 111, per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, nella dichiarazione dei redditi, il controricorrente non aveva compilato il quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi, come dedotto, in sede di appello, dall'Istituto.

In tal Ric. 2019 n. 31683 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- modo, la Corte territoriale era incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione, come, invece, affermato dalla Corte di legittimità negli arresti nr. 6677 del 2019 e nr.16986 del 2019; il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità; se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iurís, come tale, rilevabile d'ufficio (Cass. nr. 21929 del 2009; Cass. nr. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v.

Cass. nr. 20317 del 2019; Cass.nr. 27405 del 2018); nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e neppure risulta la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In questa sede, l'INPS non riporta in ricorso il documento, né lo localizza processualmente (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021); per l'Istituto, sarebbe sufficiente aver dedotto, negli atti difensivi, la circostanza relativa all'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata dall'avvocato per essere la circostanza medesima non contestata dalla controparte; a tacer d'altro, osserva il Collegio come, pur a voler configurare la possibilità di una «non contestazione» rispetto a fatti dedotti dall'INPS solo nel ricorso in appello, la deduzione difensiva non è supportata dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti) degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussa la circostanza in oggetto (id est: la circostanza della mancata compilazione del quadro RR) e quindi valutarla ai fini del rilievo officioso della sospensione della prescrizione (cfr., in Ric. 2019 n. 31683 sez.

ML - ud. 24-03-2021 -3- argomento, Cass. n. 3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass. n.13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr.

Cass. nr. 11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass. nr. 12362 del 2006); in ultimo, l'INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza nr 6677 de12019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass.nr. 7254 del 2021); in definitiva, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2019 n. 31683 sez. ML - ud. 24-03-2021 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 24 marzo 2021. IL PR