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Ordinanza — n. 24124/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal by absent party failing to prove lack of notice or procedural nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24124/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the appeal filed by Filomena Frioni against a lower court ruling that rejected her claim for compensation regarding unpaid compensatory rest. Frioni, who did not appear in court, argued that the appellate judgment was null due to improper notification and that she was unaware of the proceedings until much later. The court rejected these claims because Frioni failed to provide sufficient evidence of either the nullity of the citation or her actual lack of knowledge of the process, relying instead on insufficient summaries of hearing minutes.

Regesto Legislator

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Art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.; Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.: An absent party challenging a judgment after the appeal period has expired must positively prove both the nullity of the citation and their lack of knowledge of the proceedings; mere assertions or incomplete summaries of hearing records are insufficient to satisfy this burden.

Parole chiave

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absent party appeal procedural nullity lack of notice burden of proof compensatory rest riposo compensativo diritto alle prestazioni diritto all'indennizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.
CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - parte ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento.
Art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.
Assume che l'atto di appello non le sarebbe stato notificato e tanto meno la sentenza della Corte territoriale; deduce di aver avuto conoscenza di quest'ultima solo a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione dell'art.
Art. 348 cod.proc.civ.
Art. 327, comma 2, cod.proc.civ.
Art. 292 cod.proc.civ.
art. 380 bis cod.proc.civ
art. 348 cod.proc.civ
art. 292 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 8 del 2019
Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. nr. 8 del 2019;
Cass. nr. 833 del 2007
Cass. nr. 2134 del 2002
833 del 2007; Cass. nr. 2134 del 2002; Cass.
Cass. n. 31 del 1999
2134 del 2002; Cass. n. 31 del 1999; Cass.
Cass. nr. 13012 del 1997
31 del 1999; Cass. nr. 13012 del 1997; Cass.
Cass. nr. 4222 del 1994
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22891-2019 proposto da: FRIONI FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 3, presso lo studio dell'avvocato OLIVIA MATHIAS MINUCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCA GATTA, MADDALENA CIOCI, FRANCESCA SCERRATO; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVORNO, 6, presso lo studio dell'avvocato DAVIDE TEDESCO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1940/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza nr. 1940 del 2015, pubblicata il 9.7.2015, respingeva la domanda di Filomena Frioni di risarcimento del danno per mancato godimento del riposo compensativo in relazione al servizio di pronta disponibilità cd. passiva; con ricorso notificato il 20.7.2019, Filomena Frioni ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con due motivi; l'ASL di Frosinone ha opposto difese, con controricorso; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, ai sensi dell'art. 380 bis cod.proc.civ., unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale;

CONSIDERATO CHE: con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ. - parte ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento. Assume che l'atto di appello non le sarebbe stato notificato e tanto meno la sentenza della Corte territoriale; deduce di aver avuto conoscenza di quest'ultima solo a seguito della notifica di un decreto ingiuntivo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione dell'art. 348 cod.proc.civ., per non avere il Giudice di appello dichiarato l'improcedibilità del gravame, stante l'assenza di prova della notifica dell'atto di appello; motivi vanno congiuntamente esaminati per stretta connessione; parte ricorrente assume -ma non dimostra- che sussiste la situazione disciplinata dall'art. 327, comma 2, cod.proc.civ.;

Ric. 2019 n. 22891 sez. ML - ud. 24-03-2021 -2- soccorre il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente, dopo la scadenza del termine di impugnazione, a condizione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 cod.proc.civ.) sia della non conoscenza del processo a causa di detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. nr. 8 del 2019;

Cass.nr. 833 del 2007; Cass. nr. 2134 del 2002; Cass. n. 31 del 1999; Cass. nr. 13012 del 1997; Cass. nr. 4222 del 1994); in altri termini, la decadenza dell'impugnazione, per il decorso del termine, non si verifica solo qualora il contumace riesca a dimostrare la sussistenza di due concomitanti presupposti: uno, di carattere oggettivo, rappresentato dalla nullità degli atti; l'altro, di natura soggettiva, relativo alla mancata conoscenza del processo; nel caso in esame, a fronte della testuale affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui «Frioni Filomena, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio», parte ricorrente si è limitata a riportare, in via di mera sintesi, il contenuto di alcuni verbali di udienza, non idonei a sorreggere le censure e a soddisfare l'onere indicato; dal canto suo, parte controricorrente indica una serie di atti (v. pag. 5 controricorso) a dimostrazione dell'esatto contrario di quanto dedotto in ricorso; il ricorso va, quindi, rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Ric. 2019 n. 22891 sez. ML - ud. 24-03-2021 -3- Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza carnerale del 24 marzo 9/21.Dott.ssa Margherita ne DEPOSITAT