Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific statutory provisions and logical flaws in the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Lineaedile S.R.L. inadmissible, ordering the payment of costs to the opposing party. The appellant argued that the lower court erred in dismissing their claim against Cassa Edile because the company's president lacked the necessary authorization from the management committee to represent the entity. The court rejected this argument, noting that the appeal failed to cite specific legal rules regarding the interpretation of the company's statutes and did not demonstrate the logical inconsistencies in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75, fourth comma, cod. proc. civ.; Art. 132, second comma, n. 4 cod. proc. civ.: A cassation complaint alleging violation of legal interpretation canons or logical incoherence is inadmissible if it fails to precisely identify the unobserved statutory rules and the specific logical gaps in the lower court's argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 185/2019 R.G. proposto da LINEAEDILE S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. Sabatella Fer- rante, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Nunziante Cesaro, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro CASSA EDILE DI MUTUALITA' E ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Visciani, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - controricorrente - e FALLIMENTO DELLA LINEAEDILE S.R.L.; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1705/18, depositata il 5 novembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che, con sentenza emessa il 5 novembre 2018, la Corte d'appello di Salerno ha rigettato il reclamo proposto dalla Lineaedile S.r.l. avverso la sentenza emessa il 23 marzo 2018, con cui il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato il fallimento della reclamante, su ricorso della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Salerno; che avverso la predetta sentenza la Lineaedile ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, al quale la Cassa Edile ha resistito con con- troricorso.
Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 75, quarto comma, cod. proc. civ., censurando la sen- tenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata da essa reclamante nei confronti della Cassa Edile, in relazione all'avvenuto conferimento della procura ad litem da parte del Presi- dente dell'istante, senza la preventiva autorizzazione del Comitato di gestione della Cassa, competente a promuovere le liti, ai sensi dell'art. 12 dello sta- tuto; che, ad avviso della ricorrente, nell'escludere la necessità della predetta autorizzazione, la Corte territoriale non ha tenuto conto delle funzioni mera- mente esecutive attribuite dallo statuto al Presidente della Cassa e della spet- tanza della funzione di governo al Comitato di gestione, composto paritetica- mente da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; che, nel ritenere superflua l'autorizzazione, in mancanza di un'esplicita previsione statutaria, la sentenza impugnata ha fornito una lettura illogica dell'art. 12, lett.
i) dello statuto, omettendo di procedere ad una lettura si- stematica delle altre clausole che, in assenza di un organo assembleare, at- tribuiscono poteri deliberativi al Comitato di gestione; che il motivo è inammissibile;che la doglianza contenuta in un ricorso per cassazione, con cui si faccia valere l'invalidità della costituzione in giudizio di una persona giuridica per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto, sulla base del relativo sta- tuto, che la costituzione fosse possibile in persona del legale rappresentante, senza autorizzazione dell'organo deliberativo, mira infatti a censurare, in realtà, l'interpretazione dello statuto, la quale, trattandosi di un atto di auto- nomia privata, costituisce un'indagine di fatto, riservata al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo della viola- zione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o dell'incongruenza o il- logicità della motivazione (cfr.
Cass., Sez. Un., 15/10/1975, n. 3335); che la denuncia di violazione dei canoni interpretativi legali postula pe- raltro la puntuale indicazione delle norme non osservate dalla sentenza im- pugnata, tra quelle di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e della parte della motivazione e del modo in cui il giudice di merito se ne è discostato, con l'illustrazione delle relative ragioni, mentre (per effetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. da parte dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha circoscritto il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione), la deduzione dell'incongruenza o illogicità della motivazione richiede la precisa individuazione delle lacune argomentative o delle contraddizioni che, impedendo di ricostruire il percorso logico seguito per giungere alla decisione, comportano la nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (cfr.
Cass., Sez. I, 5/08/2020, n. 16700; 27/06/2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319); che nella specie, anche a voler prescindere dall'esclusività del richiamo all'art. 75 cod. proc. civ. contenuto nella rubrica del motivo, ma non avente portata vincolante, la difesa della ricorrente, nel censurare l'interpretazione dello statuto della Cassa Edile fornita dalla sentenza impugnata, si è limitata a far valere l'errata lettura dell'art. 12 e l'omessa valutazione di altre clausole statutarie, insistendo sulla diversità del contenuto da attribuirsi alle stesse, senza indicare le regole ermeneutiche rimaste inosservate, nonché a ribadire la natura dei poteri spettanti rispettivamente al Presidente ed al Comitato di gestione, senza indicare i vizi logici del ragionamento seguito dalla Corte sa- lernitana, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una rivisitazione dello apprezzamento dalla stessa compiuto, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle ar- gomentazioni svolte; che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liqui- dano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma d