Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24088/2021 — snciv Generato dall'IA

Bankruptcy appeal dismissed for lack of interest; court remands case to appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24088/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the calculation of the appeal deadline but declared the second and third grounds inadmissible due to lack of interest. The appellant argued that the appeal period should start from a different notification method, while the lower court had already examined substantive bankruptcy issues. The court ruled that since the lower court had already addressed these substantive arguments during the inadmissibility phase, they are legally irrelevant for the final decision, leaving only the procedural deadline issue valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 17, Art. 18 of the Bankruptcy Law; The appeal period for a debtor runs from actual notification, not registration or curator communication, and arguments regarding substantive bankruptcy prerequisites examined during an inadmissibility ruling lack legal interest for subsequent appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
Bankruptcy Appeal Notification Deadline Lack of Interest Procedural Inadmissibility Remand to Appellate Court termine di pagamento termine suppletorio di grazia istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 17 of the Bankruptcy Law
18, quarto comma, della legge fall., il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre per il debitore dalla data della notificazione effettuata a norma dell'art. 17, ovverosia su richiesta del cancelliere, nelle forme previste dall'art.
Art. 18 of the Bankruptcy Law
ha proposto ricorso per cassazione, per tre mo- tivi, avverso la sentenza del 16 febbraio 2018, con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 18 del r.d.
Art. 1 of the Bankruptcy Law
ha proposto ricorso per cassazione, per tre mo- tivi, avverso la sentenza del 16 febbraio 2018, con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 18 del r.d.
Art. 360, para. 1, nn. 4 and 5 of the Civil Procedure Code
1 della legge fall., anche in relazione all'art. 360, primo comma, nn.
D.L. 18 October 2012, n. 179
art. 137 cod. proc. civ
17, ovverosia su richiesta del cancelliere, nelle forme previste dall'art. 137 cod. proc. civ., e quindi mediante consegna di una copia con- forme all'originale, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del pro- cedimento previsto dall'art.
art. 326 cod. proc. civ
221, mediante spedizione in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; che, nonostante il carattere speciale della predetta disposizione, avente portata derogatoria rispetto alla disciplina dettata dall'art. 326 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. I, 5/06/2014, n. 12654
Cass., Sez. I, 5/06/2014, n. 12654), mentre la comunicazione del curatore, oltre a non essere accompagnata da una copia del testo integrale della sentenza, risponde a finalità diverse dall'impugna- zione; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art.
Cass., Sez. Un., 30/10/2013, n. 24469
Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393
Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004
30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004); che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà, in diversa compo- sizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8865/2018 R.G. proposto da SIX S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Gennaro Spatarella, rap- presentata e difesa dall'Avv. Mariano Bruno, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; - ricorrente - contro CATAPANO ANTONELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Brizza, con do- micilio eletto in Roma, via Circonvallazione Clodia, n. 88, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Di Lorenzo; - controricorrente - e FALLIMENTO DELLA SIX S.R.L.; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 39/18, depositata il 16 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino. Rilevato che la Six S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, per tre mo- tivi, avverso la sentenza del 16 febbraio 2018, con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di cui all'art. 18 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il reclamo da essa interposto avverso la sentenza emessa il 30 giugno 2017 dal Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato il fallimento della ricorrente, su ricorso di Anto- nella Catapano; che la Catapano ha resistito con controricorso, illustrato anche con me- moria, mentre il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

Considerato che con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver ancorato la decorrenza del ter- mine per la proposizione del reclamo al deposito di una procura alle liti rila- sciata dall'amministratore unico di essa ricorrente ad un altro legale, affinché la rappresentasse nella procedura fallimentare, senza tener conto della man- cata notificazione della sentenza di primo grado; che il motivo è fondato; che ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge fall., il termine di trenta giorni per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre per il debitore dalla data della notificazione effettuata a norma dell'art. 17, ovverosia su richiesta del cancelliere, nelle forme previste dall'art. 137 cod. proc. civ., e quindi mediante consegna di una copia con- forme all'originale, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del pro- cedimento previsto dall'art. 15, oppure, ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mediante spedizione in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; che, nonostante il carattere speciale della predetta disposizione, avente portata derogatoria rispetto alla disciplina dettata dall'art. 326 cod. proc. civ., che àncora la decorrenza dei termini brevi per le impugnazioni alla notifica- zione della sentenza effettuata ad istanza di parte, la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato non può ritenersi idonea a far decorrere il termine per la proposizione del reclamo, a tal fine occorrendo, al pari di quanto richie- sto dalla norma generale, una conoscenza legale, vale a dire la conoscenza conseguita attraverso un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, e che risulti normativamente idonea a determinarla, o comunque tale da consentire di ritenerla acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale (cfr.

Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15626; 19/09/2017, n. 21625; Cass., Sez. I, 1/04/2009, n. 7962); che il predetto orientamento, rispondente ad elementari esigenze di cer- tezza, consente di escludere la condivisibilità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo potesse essere ancorata ad una conoscenza della sentenza dichiara- tiva di fallimento acquisita indipendentemente dalla sua notificazione, e de- sunta dal comportamento della società fallita, consistente nel rilascio di una procura alle liti ad un avvocato, ai fini della rappresentanza nel procedimento concorsuale; che tale condotta, pur comprovando che alla data di rilascio della procura la società fallita era a conoscenza della pendenza del procedimento concor- suale, e quindi della dichiarazione di fallimento, non consente di attribuire a tale conoscenza carattere legale, ai fini del quale è d'altronde necessario an- che che alla parte sia stato notificato il testo integrale della sentenza, in modo tale da permetterle di rendersi compiutamente conto delle ragioni della deci- sione, ai fini della proposizione dell'impugnazione; che, in contrario, non merita consenso il richiamo della Corte territoriale ad un precedente di legittimità in tema di fallimento di una società di persone e del socio illimitatamente responsabile, secondo cui, nel caso in cui quest'ul- timo sia anche il legale rappresentante della società, la decorrenza del ter- mine per la proposizione del reclamo è ricollegabile anche per lui alla data della notificazione della sentenza ricevuta nella predetta veste, e ciò sulla base di un ragionevole bilanciamento delle esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di concentrazione e celerità dello svolgimento delle proce- dure concorsuali (cfr.

Cass., Sez. I, 17/11/2016, n. 23430; al riguardo, v. anche Cass., Sez. I, 25/05/2005, n. 11015); che nel caso preso in esame dalla predetta pronuncia doveva infatti rite- nersi perfezionata la fattispecie cui la legge ricollega la conoscenza legale del provvedimento da impugnare, in quanto il socio illimitatamente responsabile della società fallita, pur non essendo destinatario in proprio della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento, aveva potuto prenderne piena co- gnizione, in qualità di legale rappresentante della società; che nella specie non vi è invece alcuna certezza in ordine alla data in cui la società ricorrente è venuta a conoscenza del testo integrale della sentenza di primo grado, non essendo la stessa desumibile, come si è detto, dalla mera consapevolezza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento, desumibile dal rila- scio della procura finalizzata all'intervento nella procedura concorsuale, e do- vendo pertanto escludersi la possibilità di ricollegare a tale atto la decorrenza del termine per la proposizione del reclamo; che non può condividersi neppure la tesi sostenuta nella memoria depo- sitata dalla difesa della controricorrente, secondo cui la decorrenza del ter- mine per la proposizione del reclamo avrebbe potuto essere ancorata, in man- canza della comunicazione del cancelliere, all'iscrizione della sentenza di fal- limento nel registro delle imprese o alla comunicazione effettuata alla debi- trice dal curatore del fallimento; che l'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 18 della legge fall., comporta la decorrenza del termine esclu- sivamente per gli «altri interessati» diversi dal debitore (ivi compreso l'am- ministratore della società fallita, in qualità di destinatario degli effetti riflessi della sentenza di fallimento, al quale si riferisce il precedente giurispruden- ziale citato nella memoria: cfr.

Cass., Sez. I, 5/06/2014, n. 12654), mentre la comunicazione del curatore, oltre a non essere accompagnata da una copia del testo integrale della sentenza, risponde a finalità diverse dall'impugna- zione; che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto inattendibili i bilanci prodotti in giudizio, in quanto non de- positati l'ufficio del registro delle imprese, senza spiegare le ragioni per cui ne ha escluso l'attendibilità; che con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 1 della legge fall., anche in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di valutare la documentazione prodotta, attestante l'intervenuta ces- sazione dell'attività sociale fin dal 2011 e l'inferiorità dell'indebitamento ri- spetto al limite previsto dal secondo comma dell'art. 1 cit.; che i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili, per difetto d'interesse, avendo ad oggetto argomentazioni estranee alla ratio de- cidendi della sentenza impugnata, in quanto riguardanti l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, il cui riesame doveva ritenersi precluso per effetto della dichiarazione d'inammissibilità del reclamo; che quando infatti, come nella specie, il giudice, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un motivo di impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi al riguardo, abbia ugual- mente proceduto all'esame degli stessi nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione, e quindi prive di effetti giu- ridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'inte- resse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce l'unica vera ragione della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

Un., 30/10/2013, n. 24469; Cass., Sez. VI, 19/12/ 2017, n. 30393; Cass., Sez. III, 20/08/2015, n. 17004); che la sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, che provvederà, in diversa compo- sizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di appello di Napoli, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deci